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Numero d'incarto:
12.1998.92
Data decisione, Autorità:
04.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00092
Lugano
4 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
Segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa di disconoscimento in materia di locazione LA.97.155
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 29
ottobre 1997 da
(rappr.
__________)
contro
(rappr.
__________)
con cui
l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 13’982.50 oltre
accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 26 marzo 1998 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 7 aprile 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni 30 aprile 1998 ha postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. La
convenuta ha escusso l’attrice per fr. 12’925.-- oltre interessi (doc. C) e fr.
1’057.50 oltre interessi (doc. D) a titolo di pigioni per il periodo novembre
1995 - marzo 1996 sulla base di due contratti di locazione datati 9 marzo 1994
e relativi a un capannone artigianale (doc. A) e a un negozio di ferramenta
(doc. B) siti nel comune di __________, ottenendo il 27 maggio 1997 il rigetto
provvisorio delle opposizioni interposte dall’attrice ai precetti esecutivi a
lei intimati.
B. Con
la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito
sostenendo che per esplicita disposizione contrattuale la pigione sarebbe stata
compensata con gli interessi maturati sul credito di fr. 510’000.-- vantato
dall’attrice nei confronti della locatrice.
La
circostanza del fallimento della convenuta, intervenuto nel novembre del 1995,
nulla avrebbe mutato quo alla compensabilità del debito, con il che essa nulla
dovrebbe alla locatrice, ed ora alla massa fallimentare.
All’udienza
di discussione del 12 febbraio 1998 la convenuta si è opposta alla petizione
sostenendo che le pigioni scadute dopo l’apertura del fallimento sarebbero
crediti della massa, essendo intervenuto un cambiamento nella titolarità
giuridica del credito, mentre l’attrice avrebbe omesso di insinuare il proprio
credito nel fallimento, così come risulterebbe dalla graduatoria depositata il
26 maggio 1997 e cresciuta in giudicato.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che la causa giuridica della compensazione
invocata dall’attrice sarebbe sorta prima del fallimento della locatrice, il che
le consentirebbe di estinguere in tale maniera il proprio debito nonostante l’inter-venuto
fallimento, ed ha perciò accolto la petizione.
D. Con
l’appello in rassegna la convenuta chiede la riforma del giudizio pretorile nel
senso di respingere la petizione, ribadendo, in estrema sintesi, la tesi
secondo cui il fallimento avrebbe determinato la sostituzione del creditore
della pigione, e perciò la compensazione non potrebbe avere luogo, trovando
l’obbligazione dell’attrice la propria causa giuridica in fatti posteriori alla
dichiarazione di fallimento, ossia nelle pigioni relative al periodo successivo
alla dichiarazione di fallimento.
E. Delle
osservazioni 30 aprile 1998 della resistente, che conclude per la reiezione del
gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L’art.
213 cpv. 1 LEF stabilisce il principio secondo cui la compensazione è ammissibile
anche nel fallimento, potendo un creditore compensare il proprio credito con un
suo debito nei confronti del fallito (DTF 122 III 133, consid. 4a a pag.
134).
L’art.
213 cpv. 2 LEF contempla invece i casi in cui eccezionalmente vige il divieto
assoluto di effettuare la compensazione, tra i quali quello invocato nella
fattispecie in cui un creditore del fallito divenga debitore di lui o della
massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento (cifra 2).
Il
Tribunale federale nella sentenza DTF 107 III 25 ha precisato che tale
divieto vige laddove il credito tragga la sua causa giuridica da fatti posteriori
all’apertura del fallimento (consid. 3c a pag. 28), mentre non è decisiva la
questione dell’esigibilità del credito del fallito (consid. 3b, pag. 27), non
essendo lo scopo della norma quello di impedire una compensazione sulla quale
il debitore poteva in buona fede contare prima dell’apertura del fallimento.
Nondimeno,
nella successiva sentenza DTF 115 III 65, concernente proprio un contratto
di locazione, l’Alta corte ha stabilito che nell’ambito di quel rapporto
obbligatorio di durata il credito relativo alla pigione sorge alla scadenza o
all’inizio di ogni termine di pagamento laddove esista la pattuizione di una
pretesa periodica (in tal senso: Higi, Zürcher Kommentar, n. 9 ad art.
257c CO), con la conseguenza che i canoni per i periodi successivi alla
decozione della locatrice vanno considerati crediti della massa, ed in quanto
sorti dopo il fallimento ricadono sotto il divieto di compensazione di cui all’art.
213 cpv. 2 cifra 2 LEF (consid. 3b, pag. 67), costituendo la soluzione
contraria un’illegittima disposizione anticipata del debitore volta a sottrarre
ingiustificatamente il creditore e conduttore agli effetti del suo fallimento (consid.
3c a pag. 67).
- L’applicazione
di questi principi al caso in esame comporta la parziale modifica del giudizio
pretorile.
2.1 Risulta
infatti dai contratti di locazione in questione che gli stessi, seppur conclusi
per tempo indeterminato, dovevano durare almeno sino al 30 giugno 1998 (doc. A
e B, punto 3).
La
pigione è stata indicata nel suo ammontare annuo (doc. A, punto 4: fr.
33’000.--; doc. B, punto 4: fr. 2’700.--), e quo alle modalità del suo
pagamento le parti hanno sicuramente pattuito che lo stesso doveva avvenire in
via anticipata. Sulla questione della concreta scadenza del canone indicato, le
parti non hanno completato il contratto per indicare -secondo le alternative
previste dal modulo prestampato- se fossero dovute rate anticipate mensili,
trimestrali o semestrali, ma hanno invece stabilito che il pagamento dovesse
avvenire “in compensazione” (doc. A e B, punto 4), laddove un asterisco
rimandava al punto 23 in cui si dava atto dell’esistenza di un credito della
conduttrice di fr. 510’000.-- (che non può pertanto essere seriamente
contestato dalla convenuta, indipendentemente dalla sua presenza nella
graduatoria del fallimento) con i cui interessi al 7% “maturati” (ovvero
esattamente fr. 35’700.-- all’anno) la pigione andava compensata “fino
all’estinzione del credito stesso”.
2.2 L’intenzione
delle parti di effettuare una compensazione con gli interessi “maturati” (doc.
A e B, punto 23) risulta in apparente contraddizione con la volontà di
effettuare il pagamento in via anticipata (punto 4), a meno che, come appare
verosimile dalla dicitura “la signora __________ vanta un credito ...”, la situazione
di credito della conduttrice fosse precedente alla stipula dei contratti, così
da potersi ritenere già a quel momento l’esistenza di un credito per interessi
“maturati”, da compensare in via anticipata con la pigione.
Non
va inoltre dimenticato che, a prescindere dalla coincidenza aritmetica della
pigione con gli interessi al 7% sul capitale, il contratto prevedeva la
possibilità di effettuare la compensazione anche intaccando il capitale, ed
anzi addirittura fino alla sua estinzione.
Occorre
pertanto dare la precedenza a quella parte del contratto in cui le parti hanno
dichiarato l’esplicita volontà che la pigione fosse da pagare in via anticipata,
compensandola con gli interessi o il capitale del credito dell’attrice.
Sulla
decisiva questione del periodo per il quale la pigione si doveva ritenere
anticipatamente compensata, il contratto, come si è detto, non si esprime esplicitamente,
sicché la lacuna deve essere colmata dal giudice.
L’indicazione
della compensazione in primo luogo con interessi “maturati” consente di primo
acchito di escludere la tesi dell’attrice di una compensazione anticipata per i
primi 4 anni e mezzo di durata del contratto (osservazioni all’appel-lo, punto
3, pag. 3 e 4), mentre ragionevole appare invece ritenere che la compensazione
dovesse avvenire annualmente, seguendo l’ammontare della pigione indicato nei
contratti, oppure semestralmente, conformemente ai termini di disdetta pattuiti
per il periodo successivo al 30 giugno 1998, soluzione del resto prospettata
dalla stessa attrice per il periodo seguente tale data (petizione, punto 2,
pag. 2).
La
distinzione tra queste due eventualità è nella specie priva di conseguenze
pratiche, dovendosi in entrambi i casi ritenere pagata la pigione in via
anticipata sino al 31 dicembre 1995, e questo prima del fallimento della
creditrice.
Ne
segue che l’azione di disconoscimento si rivela fondata limitatamente alle
pigioni di novembre e dicembre del 1995, e va invece disattesa al riguardo dei
canoni di gennaio, febbraio e marzo del 1996.
L’attrice
permane pertanto debitrice della convenuta per fr. 8’925.-- oltre interessi al
5% dal 1° marzo 1996, ed in tale misura l’appello della convenuta è parzialmente
accolto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
7 aprile 1998 della __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 marzo 1998 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 4, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
I debiti di __________, nei confronti di
__________ di fr. 12’925.-- e fr. 1’057.50 oltre interessi al 5% dal 1° marzo
1996 sussistono per complessivi fr. 8’925.-- oltre interessi al 5% dal 1° marzo
1996 e sono per il resto disconosciuti.
- La tassa di giustizia di fr.
1’000.-- e le spese sono a carico dell’attrice per 13/20 e della convenuta per
7/20.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 200.-- per
parte di indennità.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 7/20 e per 13/20 sono a
carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 100.-- per indennità
ridotta della procedura di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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