AIUTO
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Numero d'incarto:
12.1999.112
Data decisione, Autorità:
25.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00112
Lugano
25 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.100 della Pretura del distretto
di Bellinzona, promossa con petizione del 21 maggio 1997 da
(patr. dall'avv.
contro
(patr. dall'avv.
con cui
l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'589.25
oltre interessi a titolo di minor valore nella compravendita;
Domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 4 maggio 1999 ha accolto
per fr. 5'200.– oltre interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 26 maggio 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l'attore con osservazioni e appello adesivo del 5 luglio 1999 postula la
reiezione del gravame avversario e l'accoglimento del proprio, con il quale
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere integralmente
la petizione;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. Il
23 maggio 1996 l’attore ha acquistato dal convenuto una vettura Audi Quattro
del 1985 con circa 170'000 km e collaudata il 9 febbraio 1996 al prezzo di fr.
15'500.–, soluto per fr. 12’000.– con la ripresa di una Peugeot 205 e per fr.
3'500.– in contanti.
Il
25 maggio il computer di bordo della vettura acquistata ha segnalato un guasto
all'impianto frenante, ragione per cui il 28 maggio l'istante si è recato
presso il __________ per un controllo, dal quale è risultata la presenza di
diversi difetti per i quali si rendeva necessaria la sostituzione dei seguenti
pezzi:
–
ammortizzatori anteriori e posteriori
–
piattelli ammortizzatori anteriori
–
marmitta terminale
–
dischi dei freni anteriori
–
flessibili dei freni posteriori
–
scatola sterzo
–
silent block motore
–
silent block cambio
con
un costo di complessivi fr. 8'589.25.
Il
31 maggio l'acquirente ha notificato al venditore l'esito del controllo
effettuato dal __________ chiedendo la risoluzione del contratto con
conseguente restituzione delle rispettive prestazioni o la riparazione dei
difetti riscontrati.
Il
venditore si è rifiutato di dare seguito a dette richieste.
B. Con
la petizione in rassegna l'acquirente procede nell’azione estimatoria,
chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'589.25, importo corrispondente
a mente sua al minor valore della vettura.
Opponendosi
integralmente alla domanda, il convenuto ha in primo luogo dichiarato che la
vettura al momento della vendita era, per un veicolo vecchio di 11 anni, in
buone condizioni, peraltro attestate dal recente superamento del collaudo. I
pretesi difetti sarebbero stati notificati tardivamente, sarebbero se del caso
stati causati dall’attore medesimo, ed in ogni caso la vettura sarebbe stata
venduta così come vista e provata. In subordine, la denegata pretesa di
controparte andrebbe ridotta, verificandosi in caso contrario un’ingiustificata
miglioria dell’oggetto venduto.
C. Il
Pretore ha ordinato l’allestimento una perizia giudiziale, consegnata il 26
ottobre 1998, che ha evidenziato "difetti gravi" e "verosimilmente
già presenti all'epoca del collaudo" precisando che tutti i difetti
indicati dal preventivo del __________, ad eccezione degli ammortizzatori,
"sono tuttora presenti" (cfr. risposte alle domande 6 ed i).
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso l'esistenza di difetti gravi della
vettura venduta e non facilmente riconoscibili da un profano, difetti che
l’attore avrebbe tempestivamente notificato al venditore.
Considerato
tuttavia che l'importo dedotto in causa consentirebbe all'istante di disporre
di una vettura di oltre 10 anni di età con parte della meccanica totalmente rinnovata,
il Pretore l’ha ridotto secondo equità, ammettendo la petizione per fr. 5'200.–
oltre interessi.
E. Nei
rispettivi gravami le parti avversano la decisione pretorile ribadendo
sostanzialmente le tesi sovraesposte di cui si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il
difetto ai sensi degli art. 197 e segg. CO si definisce essenzialmente come l'assenza
di una qualità promessa o di una qualità ragionevolmente attesa dall'acquirente
secondo le regole della buona fede.
Si
parla quindi di difetto non solo quando la cosa venduta non presenta le qualità
di cui il venditore aveva assicurato l'esistenza, ma anche quando essa si trova
sprovvista di determinate caratteristiche implicite sulle quali l'acquirente
doveva poter contare: la cosa deve in particolare essere idonea all'uso al
quale essa è normalmente destinata (Tercier, Contrats spéciaux, Zurigo
1995, n. 369–398).
- Ritenuti
questi principi, l’acquirente medio (privo cioè di particolari cognizioni di
meccanica) di una vettura d’occasione sottoposta pochi mesi prima a controllo
tecnico da parte della Sezione della circolazione (il cosiddetto “collaudo”)
può lecitamente attendersi la consegna di una vettura che egli può destinare
alla circolazione senza ulteriori formalità, e la cui meccanica è in condizioni
tali da garantire la piena sicurezza ai suoi occupanti, in quanto tutte le
funzioni del veicolo sono normalmente operanti.
La
differenza rispetto al medesimo veicolo in stato di nuovo non risiede perciò
nella qualità del funzionamento, ma nel fatto che tutte le componenti di un
veicolo d’occasione denotano un grado di usura direttamente legato all’età e
alla percorrenza del veicolo, in conseguenza del quale il prezzo d’acquisto
(secondo l’ordinario andamento delle cose) sarà proporzionalmente ridotto
rispetto a quello della vettura nuova.
Proprio
dal grado di usura della vettura dipende l’aspettativa che si può ragionevolmente
avere al riguardo della durata residua in cui sarà economicamente conveniente
mantenere in servizio il veicolo.
Tale
usura, per essere definita normale (e non costituire difetto) dovrà essere proporzionata
all’età e alla percorrenza della vettura, ritenuto comunque che la normale
manutenzione impone che determinate componenti, a intervalli più o meno lunghi,
vengano sostituite anche più volte durante la vita di una vettura.
Pertanto,
la presenza su una vettura d’occasione di componenti che hanno superato il
grado di usura tollerabile, e che dovevano perciò già essere state sostituite,
costituisce sicuramente un difetto.
- Nel
caso in rassegna, contrariamente all’opinione del convenuto, la difettosità
della vettura venduta ai sensi dei precedenti considerandi è incontestabile.
3.1 E’
ben vero che gli accertamenti effettuati pochi giorni dopo la vendita da
__________ (doc. C), e da lui comunque confermati in sede testimoniale, hanno natura
di perizia di parte, e quindi di principio non hanno particolare forza
probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 15). Ciò non significa
comunque che la perizia di parte sia a priori priva di rilevanza ai fini del
giudizio: nulla vieta al giudice di farvi capo qualora le sue risultanze siano
confortate da altri indizi concordanti e non vi sia invece contraddizione con
elementi di segno contrario (II CCA 16 gennaio 1997 in re M./F., 3
febbraio 1995 in re M./F.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n.
11, 14 e 15, per cui il giudice deve comunque d’ufficio esaminare il valore
probatorio della perizia di parte).
Questo
è quanto avviene nella specie: la perizia giudiziaria (della quale si dirà più
avanti) ha nel complesso confermato le risultanze dell’ispezione effettuata dal
__________ ed inoltre lo stesso venditore, che in sua presenza aveva definito
"impeccabile" lo stato della propria automobile, rispondendo alla
notifica dei difetti con lo scritto del 10 giugno 1996 (doc. D) non ha di fatto
negato le risultanze degli accertamenti del __________, ma si è in pratica
limitato a declinare la propria responsabilità per il motivo che il veicolo era
stato verificato prima dell’acquisto.
3.2 La
perizia giudiziaria, come si è detto, pur con le riserve dovute al fatto che
essa è stata esperita oltre due anni dopo la vendita e dopo che il veicolo ha
percorso circa altri 7’000 km (perizia, pag. 4), ha sostanzialmente confermato
gli accertamenti del __________, dichiarando che i difetti da lui riscontrati
erano tuttora presenti e lo erano anche “verosimilmente” al momento della vendita
(risposte 5, 6, i).
3.3 L’esame
di queste concordi risultanze probatorie (preventivo e deposizione testimoniale
__________, perizia giudiziaria) fonda anche in questa Camera il convincimento
della sussistenza dei difetti anche al momento della vendita della vettura.
Il
convenuto, oltre a non avere tempestivamente contestato la denuncia di difetti,
oppone in pratica a questi elementi di prova unicamente la circostanza per cui
il veicolo il 9 febbraio 1996, ossia poco più di 3 mesi prima della vendita,
era stato sottoposto con successo al collaudo, indizio che a mente di questa
Camera non ha portata decisiva.
In
primo luogo il collaudo è un esame piuttosto breve, e di conseguenza non può essere
paragonato ad una perizia, ben più approfondita e precisa, al punto che il perito
afferma che "è possibile comunque che difetti o carenze non vengano
riscontrati durante il collaudo" (risposta 2.2, pag. 5). In secondo luogo
negli oltre 3 mesi trascorsi tra il collaudo e la vendita vi è ovviamente stata
una maggiore possibilità di arrecare danno ed usura alla vettura che nei pochi
giorni intercorsi tra l’acquisto e la notifica dei difetti.
Può
quindi essersi verificato, impregiudicata la buona fede delle parti, che determinate
componenti abbiano superato il collaudo ancorché usurati sino quasi al limite
della tolleranza, e che in seguito essi si siano ulteriormente degradati sino
al punto da dovere essere considerati difettosi. Misterioso è invece il destino
dei dischi freno anteriori, nuovi o quasi al momento del collaudo (teste
__________), ed invece completamente degradati al momento della vendita, tanto
da far dubitare il perito giudiziario dell’identità con quelli asseritamente
nuovi presentati al collaudo (risposta b, pag. 9).
In
definitiva, si deve ammettere che il superamento del collaudo non può necessariamente
implicare che la vettura sia ancora idonea alla circolazione al momento della
vendita, avvenuta mesi dopo (in tal senso: Maissen, Sachgewährleistungsprobleme
beim Kauf von Auto–Occasionen, Zurigo, 1999, pag. 65).
Dovendosi
scartare, siccome del tutto inverosimile, la tesi per cui i difetti sarebbero
stati causati dall’attore nei pochi giorni trascorsi tra la consegna e la
verifica peritale, va perciò ritenuta l’avvenuta consegna di un veicolo
difettoso.
- Il
convenuto adduce anche in questa sede che l’attore avrebbe lungamente provato
ed esaminato la vettura prima dell’acquisto, tanto da approvarne l’acquisto
nello stato in cui essa si trovava, omettendo in seguito un’ulteriore
tempestiva verifica della stessa, e tardando perciò anche nella notifica dei
difetti.
Le
argomentazioni, peraltro sostenute assai debolmente dal ricorrente, sono del
tutto infondate.
Le
verifiche effettuate dall’attore contestualmente all’acquisto vengono infatti
definite accurate dallo stesso venditore, ragione per cui l’acquirente ha
sicuramente ossequiato all’ordinaria diligenza in questo frangente.
Il
fatto che nulla sia stato segnalato in quell’occasione, e che anzi egli si sia
determinato all’acquisto, non significa però incondizionata accettazione della
vettura nello stato in cui si trovava, dovendosi fare una riserva in favore di
eventuali difetti nascosti (art. 201 cpv. 2 e 3 CO).
Questo
è quanto si è verificato nella specie: poco dopo l’acquisto un indicatore della
vettura ha segnalato il difetto ai freni, che il perito come per tutti gli
altri difetti ha definito non rilevabile ad un’ordinaria verifica (risposta n,
pag. 13), il che ha indotto l’attore ad un ulteriore e più approfondito esame
ad opera di persona dell’arte (esame che non è quello di cui all’art. 201 cpv.
1 CO, che era già stato fatto al momento dell’acquisto), che ha rivelato tutti
i difetti nascosti della vettura, tempestivamente notificati con lo scritto
doc. B. L’acquirente, contrariamente all’opinione dell’appellante, ha perciò
ossequiato sia il dovere di verifica che quello di tempestiva notifica.
-
Date
le premesse della responsabilità del venditore, rimane da determinare il minor
valore della vettura conseguente ai difetti notificati in applicazione del
metodo relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e il prezzo
convenuto corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa
compravenduta con il difetto e il suo valore senza difetto, ritenuto che si
presume che il prezzo convenuto corrisponda al valore oggettivo della cosa, e
che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF 111 II
162; ICCTF 1 aprile 1997 in re B./G.; II CCA 21 giugno 1995 in re
T./L., 27 novembre 1993 in re H. SA/G.).
-
La
quantificazione del minor valore in fr. 5’200.–– operata dal Pretore è
contestata da entrambe le parti: l’attore ne postula l’aumento a fr. 8’589.25,
il convenuto in via subordinata l’ammette limitatamente a fr. 3’085.10.
6.1 Il
computo del minor valore va fatto in base ai difetti notificati dal compratore
nella misura in cui essi hanno trovato conferma nella perizia giudiziaria.
Ciò
è il caso per la totalità di essi ad eccezione della sostituzione degli
ammortizzatori e della marmitta (risposte c ed i), lavori che il perito non ha
ritenuto indispensabili nel 1998 e che a maggiore ragione non lo erano perciò
nel 1996. Non vanno invece considerati quei difetti riscontrati dal perito ma
non notificati dal compratore, relativi alla cuffia del piantone dello sterzo,
al servofreno e ai silent block delle sospensioni.
Il
costo dei seguenti pezzi da sostituire:
-
Piattelli
superiori per ammortizzatori anteriori
-
Dischi
freni anteriori
-
Flessibili
freni posteriori
-
Silent
block motore
-
Silent
block cambio
-
Scatola
sterzo
è
secondo il doc. C, le cui indicazioni sono state ritenute corrette dal perito
giudiziario (risposta 10), di complessivi fr. 3’401.–, tenuto conto anche del
costo del liquido idraulico, che va sostituito con la scatola dello sterzo, e
del liquido dei freni, che va sostituito all’atto del rimpiazzo dei tubi dei
freni posteriori, mentre ingiustificata appare la posizione di ben fr. 60.– per
minuterie e materiale di consumo.
Per
la manodopera appare corretto ridurre da 17 a 15 il numero delle ore di lavoro,
non dovendosi procedere alla sostituzione della marmitta e degli
ammortizzatori, dal che un costo di fr. 1’500.–.
Già
il Pretore aveva disatteso l’ulteriore indicazione del preventivo di una spesa
di fr. 1’200.– per 12 ore di lavoro relative a “perdita olio scatola cambio +
regolazione motore e sistemazione aggregati nel vano motore”, richiesta che in
base agli atti non appare debitamente comprovata e che l’attore nell’appello adesivo
neppure tenta di giustificare se non con il riferimento alle globali
conclusioni del perito giudiziario, che in realtà non si è però chinato sulla
questione della pretesa perdita di olio del cambio, o sulla necessità di
regolare il motore o di sistemare i suoi aggregati.
Il
costo di riparazione va perciò determinato in fr. 3’401.– + fr. 1’500.– + IVA =
5’219.55.
6.2 Il
perito (risposta 9) ha avuto modo di esprimersi anche sulla quotazione di
mercato della vettura priva di difetti, affermando che nel maggio 1996 il
modello 1988, più pregiato di quello oggetto della vendita, era stimato in fr.
12’400.– a fronte di una percorrenza di soli 122’400 km, mentre che nel 1998 il
valore di un veicolo come quello venduto in perfetto stato veniva indicato in
fr. 7/8’000.– (perizia, pag. 14).
A
fronte di queste indicazioni (e contrariamente alla presunzione di cui al
considerando 5) non è scorretto indicare il valore oggettivo della vettura
priva di difetti nel 1996 in fr. 12’000.– al massimo.
6.3 Il
valore oggettivo della vettura con i difetti non può che essere pari al valore
oggettivo senza difetti meno il costo pieno delle riparazioni, così come
presunto dalla giurisprudenza, non potendosi già in questa sede effettuare dei
correttivi per questioni di equità legate all’età della macchina e alla
supposta miglioria di cui beneficerebbe l’acquirente, essendo proprio
l’ottenimento di una simile correzione lo scopo medesimo dell’applicazione del
metodo relativo. Non si vede del resto come potrebbe essere ragionevolmente
affermato nei confronti di chi deve pagare la riparazione che la differenza di
valore oggettivo tra una vettura d’occasione guasta ed una funzionante sarebbe
inferiore al costo della riparazione, mentre dell’ipotetica miglioria il
venditore (qualora avesse preventivamente effettuato le necessarie riparazioni)
avrebbe già tenuto conto nella determinazione del prezzo, situandolo (come a
torto è avvenuto nella specie) ad un livello superiore rispetto al valore
oggettivo senza difetti, così da giustificare il preteso stato “impeccabile”
della vettura, ossia una conservazione migliore (per effetto dell’avvenuta
sostituzione di componenti) rispetto alla normale usura che ci si potrebbe attendere
in base all’età e alla percorrenza.
Ne
consegue che il valore oggettivo della vettura con i difetti è di fr. 12’000.–
./. fr. 5’219.55, ossia di fr. 6’780.45.
6.4 Applicando
il metodo relativo a questi importi si ha che il prezzo della vettura con i
difetti è di fr. 8’758.10, e la riduzione di prezzo è perciò di fr. 15’500.–
./. fr. 8’758.10 = fr. 6’741.90.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell’appello principale e il
parziale accoglimento di quello adesivo.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la
soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello
26 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr. 300.–
già
anticipanti dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 400.– per ripetibili di appello.
III. L'appello
adesivo 5 luglio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 maggio 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona
è riformata nel modo seguente:
-
In
parziale accoglimento della petizione, __________ in __________ è condannato a
pagare a __________ in __________ la somma di fr. fr. 6’741.90, oltre interessi
al 5% dal 23 maggio 1996.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 2’600.–, con saldo da anticipare
dall’attore, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico del convenuto,
che rifonderà all’attore fr. 700.– per parte di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 230.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr. 250.–
già
anticipati dall’attore, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate
le ripetibili di appello.
V. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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