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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.156
Data decisione, Autorità:
25.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00156
Lugano
25 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. OA.97.48 della Pretura di Locarno-Città promossa
con petizione 24 aprile 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 13’652.40 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno
contrattuale;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
della petizione e che il Pretore con sentenza 2 luglio 1999 ha accolto per fr.
1'589.60 oltre interessi;
Appellante l'attore, che con gravame del 27 agosto 1999 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso dell'accoglimento della petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni 13 ottobre 1999 postula la
reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto affermato in petizione, l’attore nel 1994 avrebbe conferito alla
convenuta l'incarico di locare gli appartamenti di sua proprietà di cui allo
stabile __________ in via ____________________ a __________ per una durata minima di 5 anni. Due degli
inquilini avrebbero però disdetto anzitempo il rapporto di locazione, e questo
per motivi riconducibili a negligenze della convenuta nell'espletazione del
proprio mandato: uno dei contratti, contrariamente alle istruzioni impartite,
sarebbe stato disdicibile 3 volte all'anno, mentre nell'altro caso la
convenuta non si sarebbe avveduta della norma di PR che pone dei limiti alle
residenze secondarie.
Ne
conseguirebbe l'obbligo della mandataria al risarcimento dei canoni di
locazione persi e delle spese sostenute per la rilocazione, il tutto per fr.
13'652.40 oltre interessi.
B. Nella
risposta del 6 luglio 1997 la convenuta si è opposta alla petizione eccependo
preliminarmente la carenza di legittimazione attiva, per avere essa contrattato
con l'avv. __________ e non con
l'attore. Nel merito essa ha contestato le proprie asserite inadempienze, non
avendo essa in particolare mai assunto l'impegno vincolante di garantire delle
locazioni quinquennali, ma solo quello di trovare dei conduttori nel più breve
tempo possibile.
I
contratti in questione sarebbero stati immediatamente trasmessi all'avv.
__________, che nulla avrebbe eccepito, ratificando così l'agire della
mandataria
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ammesso
l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato per cui la convenuta si
sarebbe incaricata di reperire per gli appartamenti dell'attore dei conduttori
disposti alla stipula di contratti di almeno 5 anni. Tuttavia, dalla mancata
reazione dell'attore alla conclusione di un contratto di durata inferiore a 5
anni (conduttori __________), andrebbe ammessa l'avvenuta ratifica dell'operato
della mandataria. Anche quo al contratto sottoscritto senza tenere conto della
necessità dell'autorizzazione per l'uso quale abitazione secondaria (conduttori
__________), andrebbe ammesso l'errore della convenuta, in questo caso senza
ratifica da parte del mandante, sicché essa dovrebbe risarcire i fr. 1'589.60
pagati alla __________ per la ricerca di un nuovo conduttore, mentre nulla
potrebbe essere attribuito a titolo di canoni di locazione non percepiti, non
essendoci la prova o anche solo la verosimiglianza che senza il contratto con
gli __________, che comunque hanno pagato il canone durante 11 mesi,
l'appartamento sarebbe stato immediatamente locato ad altri.
Dal
che l'accoglimento della petizione limitatamente ai predetti fr. 1'589.60 oltre
interessi.
D. Con
l’appello l'attore postula la riforma del giudizio impugnato nel senso dell'integrale
accoglimento della petizione.
Al
riguardo del contratto concluso con i coniugi __________l'attore ritiene che
il Pretore avrebbe ammesso a torto l'avvenuta ratifica dell'operato della
mandataria, e questo perché egli non avrebbe compiuto alcun atto dal quale si
potrebbe dedurne l'accettazione, ancorché tacita.
Per
quanto attiene invece al contratto con i signori __________, la convenuta non
avrebbe contestato né l'avvenuta spesa di fr. 1'103.10 per inserzioni, e
neppure il fatto che l'ente è rimasto sfitto nei mesi di aprile e maggio 1996
per un mancato introito di fr. 2'960.--, di modo che tali danni sarebbero da
ritenere comprovati.
E. Delle
osservazioni 13 ottobre 1999 della convenuta all’appello di controparte,
concludenti per la sua reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L'attore nelle prime 10 pagine del proprio gravame (punti 1-9)
ripropone la propria versione dei fatti, riassume (correttamente) i principi in
materia di responsabilità del mandatario, e si dilunga nell'esporre i motivi di
fatto e di diritto in virtù dei quali andrebbe ascritta alla convenuta la
violazione di tali principi al riguardo di entrambi i contratti di locazione in
questione (__________e __________), probabilmente non avvedendosi che tale
violazione è già stata pacificamente ammessa dal Pretore nel giudizio
impugnato, e che in assenza di un gravame della parte convenuta essa è a questo
stadio della causa del tutto incontestata.
-
La pretesa risarcitoria che l'attore vorrebbe dedurre a seguito del
contratto di locazione stipulato con i coniugi __________ e poi da questi disdetto è stata respinta dal
Pretore per il motivo che andrebbe ammessa l'avvenuta ratifica da parte del
mandante dell'operato della mandataria, tesi che l'appellante contesta.
2.1 Derivandolo
dall'obbligo generale di diligenza e di fedeltà del mandatario, l'art. 397 CO
istituisce a suo carico anche il ben preciso dovere di attenersi alle
istruzioni del mandante nella scrupolosa esecuzione delle mansioni di cui si è
stati incaricati (II CCA 23 aprile 1999 in re O./C., 3 aprile 1995 in re
R./F), laddove nel caso concreto l'istruzione data dall'attore al riguardo
della durata dei contratti da concludere coincideva, dal suo punto di vista,
con la finalità stessa del contratto (cosiddetta "Zielanweisung",
cfr. Fellmann, Berner Kommentar, n. 61 ad art. 397 CO).
La
violazione di questo precetto può comportare l'ammissione dell'inadempimento o
del non corretto adempimento del contratto da parte del mandatario (Fellmann,
opera citata, n. 148 e segg. ad art. 397 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I,
2. edizione, n. 10 ad art. 397 CO), e di conseguenza, in applicazione dell'art.
398 CO, il suo obbligo al risarcimento del danno derivatone.
L'inadempienza
dovuta al mancato rispetto delle istruzioni ricevute viene tuttavia meno
qualora il mandante ratifichi l'agire improprio del mandatario, laddove
l'accettazione senza riserve (Fellmann, opera citata, n. 171 ad art. 397
CO) della prestazione che ne è conseguita in adempimento del mandato comporta
la revoca dell'istruzione originaria (Fellmann, opera citata, n. 169 ad art.
397 CO) e, secondo il principio dell'affidamento la concludente ed irrevocabile
ratifica dell'operato del mandatario (Fellmann, opera citata, n. 170 e
172 ad art. 397 CO).
2.2 Premessi
questi incontestati principi, il ricorrente sostiene di non avere compiuto
alcun atto, neppure tacito, dal quale il mandatario avrebbe potuto dedurre
l'accettazione del suo comportamento anticontrattuale.
A
torto.
L'appellante,
infatti, non ha contestato di avere tempestivamente preso conoscenza del
contratto di locazione concluso con i coniugi __________ il 28 luglio 1995 (in tal senso: deposizione avv. __________;
IF dell'attore, risposta 4), i cui termini non potevano di conseguenza essergli
rimasti ignoti, essendo la clausola relativa alla durata del contratto ben
visibile a pagina 1 del medesimo. Tuttavia, a fronte di una violazione delle
direttive da lui impartite che egli definisce "palese anche agli occhi di
un profano" (petizione, punto 3, pag. 5), la prima contestazione è solo
del 12 agosto 1996 (doc. S), ossia quasi un anno dopo la stipula e 8 mesi dopo
la disdetta data dai signori __________ (doc.
H).
Come
rettamente ritenuto dal Pretore, la passività dell'attore nel periodo decisivo
non può che significare accettazione dell'operato del mandatario, mentre che
nel caso di dissenso questo avrebbe dovuto essere manifestato tempestivamente,
almeno sollevando una riserva relativa alla possibilità di una disdetta
anticipata dei conduttori. Non essendo questo stato il caso, se ne deve trarre
la suddetta conseguenza dell'approvazione dell'operato del mandatario.
-
L'appellante contesta inoltre (punto 11, pag. 11 e 12) la propria
accettazione per atti concludenti della cattiva esecuzione del mandato da parte
della convenuta al riguardo del contratto di locazione concluso con i signori
__________, ma il rilievo, peraltro calzante, risulta superfluo dal momento che
già il Pretore aveva escluso siffatta eventualità.
-
Il punto di questione relativo alla pretesa risarcitoria per detto
contratto è semmai quello della sussistenza dell'asserito danno, atteso che
solo l'importo di fr. 1'589.60 pagato dall'attore ad altro fiduciario per la rilocazione
dell'appartamento non è più litigioso a questo stadio della causa, essendo
stato attribuito dal Pretore al procedente (consid. 8b, pag. 9).
4.1 L'attore rivendica fr. 1'103.10 spesi per effettuare inserzioni per
la ricerca di nuovi inquilini, pretesa che il Pretore ha respinto con il
rilievo che essa sarebbe insorta dopo la rilocazione dell'appartamento ex
__________, con il che essa riguardava necessariamente un altro ente.
L'argomentazione
è rimasta incontestata, essendosi l'appellante limitato a rilevare che
l'importo non era di per sé stato contestato dalla convenuta, sicché il
giudizio pretorile su questo punto non può che essere confermato.
4.2 L'altra pretesa dell'attore relativa a questo episodio è di fr.
2'960.-- per due mensilità di locazione per il periodo in cui l'appartamento è
rimasto sfitto.
Il
Pretore l'ha disattesa osservando che non vi sarebbero elementi di giudizio che
consentirebbero di ammettere che secondo l'ordinario andamento delle cose la
mancata locazione ai coniugi __________ avrebbe
portato ad un risultato migliore per l'attore.
Ancora
una volta l'appellante insorge con il semplicistico rilievo per cui la
convenuta non avrebbe contestato il fatto che l'appartamento rimase sfitto per
due mesi, e con l'apodittica affermazione per cui senza la violazione delle
istruzioni ricevute da parte della convenuta la mancata locazione non si
sarebbe verificata.
Manca
invece, nuovamente, una critica disamina in fatto ed in diritto delle
argomentazioni di cui al giudizio impugnato, che non vengono seriamente messe
in discussione e alle quali l'attore si limita a volere sostituire le proprie
tesi.
Va
perciò confermata l'argomentazione di cui al primo giudizio, secondo cui non è
provato, o anche solo reso verosimile, che la rinuncia ai conduttori __________
avrebbe condotto ad un risultato migliore per l'attore.
Al
contrario, atteso che l'attore nemmeno sostiene che per dare l'appartamento in
locazioni ai signori __________ si
rinunciò ad altri potenziali conduttori, la sua affermazione per cui la
locazione sarebbe stata possibile "in pochi mesi" (appello, pag. 13)
attesta il fatto che la mancata locazione a questi conduttori avrebbe
verosimilmente comportato un simile periodo di attesa, ragione per cui se ne
deve concludere, come il Pretore, per l'inesistenza di un danno risarcibile.
Ne
discende la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 agosto 1999 __________ è respinto.
II. e
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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