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Numero d'incarto:
12.1999.177
Data decisione, Autorità:
19.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00177
Lugano
19 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.723
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19
aprile 1991 da
e
ora, per effetto di cessione
__________ rappr.
dallo studio legale __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
29'325.45 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda
ridotta a fr. 22'921.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda parzialmente avversata dal convenuto, che ne ha proposto
l'accoglimento limitatamente a fr. 2'500.-- oltre interessi e che il Pretore
con sentenza 10 agosto 1999 ha ammesso per fr. 13’000.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 20 settembre
1999 chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso di ammettere la
petizione limitatamente a fr. 3’570.-- oltre interessi;
Gravame cui la controparte si oppone con memoriale di osservazioni
del 22 ottobre 1999.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, il convenuto nel 1988, agente quale imprenditore
generale, avrebbe appaltato all’attrice le opere da capomastro nell’ambito
della costruzione della torre di controllo dell'aeroporto di __________. Oltre
ai lavori originariamente previsti, sarebbero state eseguite opere a regia e a
misura. Ne sarebbero seguiti discussioni e contestazioni al riguardo della
liquidazione finale spettante all'attrice, che a mente sua vanterebbe un saldo,
oggetto della presente causa, di fr. 29'325.45 oltre interessi.
B. Il convenuto, eccezion fatta per un importo di fr. 2'500.--, si è
opposto alla petizione sostenendo che l'attrice avrebbe compilato la propria
liquidazione in maniera difforme dalle pattuizioni contrattuali, di modo che
essa dovrebbe essere rettificata nei termini indicati dall'arch. __________,
direttore dei lavori.
C. L’attrice in corso di causa ha ridotto la propria domanda a fr.
22'921.60 oltre interessi. Le parti hanno per il resto confermato le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha fatto proprie le risultanze
della perizia giudiziaria, secondo la quale esisterebbe un saldo di fr.
13'0000.-- in favore dell'attrice, importo per il quale, oltre agli interessi
di mora, ha ammesso la petizione.
E. Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr.
3’570.-- oltre interessi- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
-
E' ben vero che secondo l'art. 253 CPC il giudice non è vincolato
all'opinione dei periti, e si pronuncia invece secondo il proprio
convincimento. La giurisprudenza ha tuttavia stabilito il principio secondo cui
il giudice non è tenuto a fornire una motivazione particolareggiata della sua
decisione di aderire alle conclusioni del perito giudiziario, mentre deve
motivare in modo concreto e rigoroso la decisione di dipartirsene (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 253, n. 3).Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, la parte che
intende criticare le conclusioni dell'esperto non può limitare a sostituirvi il
proprio differente apprezzamento, ma deve piuttosto dimostrare la
contraddittorietà o l'inconcludenza del di lui responso (II CCA 1°
febbraio 1999 in re P./B., 12 aprile 1996 in re P./R., 27 novembre 1993 in re
R./Q. e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 253, n. 4).
-
Il Pretore, in adesione alle conclusioni peritali (risposte 2a e 7,
pag. 9) ha tra l'altro riconosciuto all'attrice un credito di fr. 7'070.-- per
i lavori di impianto cantiere.
Il
convenuto di questi fr. 7'070.-- contesta la voce di fr. 5'100.-- per la posa e
il noleggio di una baracca di cantiere, sostenendo che questa prestazione non
sarebbe stata effettuata e sarebbe perciò contrario alla buona fede esigere un
compenso per una spesa non sostenuta. A torto il perito avrebbe protetto la
richiesta dell'attrice considerando che il risparmio conseguito dall'impresa
sarebbe stato compensato dagli oneri a lei derivati dalla mancanza della
baracca, trattandosi di un suo apprezzamento soggettivo non documentato e non
dipendente dalle sue conoscenze di specialista, e perciò arbitrario.
Contrariamente
all'opinione del ricorrente, il perito -che senza ombra di dubbio si è espresso
nell'ambito delle sue conoscenze specialistiche- è senz'altro legittimato ad
esprimere le proprie considerazioni soggettive, fondandole sulle nozioni
derivanti dalla comune esperienza della sua arte. Anzi, proprio in questo va a
volte ricercato il senso stesso della prova peritale, che viene esperita per
sopperire alla mancanza di migliori riscontri oggettivi perché essa stessa
costituisce riscontro oggettivo in virtù dell'indipendenza e delle conoscenze
del perito.
In
concreto, l'esperto ha stabilito che la mancata disponibilità della baracca
comporta per l'impresa maggiori costi per la mano d'opera almeno equivalenti
all'onere per l'installazione della struttura. Non si capisce perciò come possa
il convenuto sostenere che il corrispondente quesito (domanda 2b) sia stato
eluso dal perito, né si può pretendere che egli abbia a documentare una sua
soggettiva stima dell'inconveniente, che va invece reputato dimostrato proprio
per il fatto che il perito, in base alla propria esperienza, ne ha riconosciuto
l'esistenza.
- Il convenuto contesta inoltre l'addebito di fr. 4'500.-- per la
messa a disposizione del gruista, importo che il perito ha determinato
riducendo del 50% la pretesa di fr. 9'021.71 dell'attrice (risposta 6a, pag. 7
e 8).
3.1 Dalla liquidazione finale dell'attrice (doc. N, pag. 12) si evince
che essa ha fatturato al committente la messa a disposizione del gruista
durante complessive 219.5 ore (19 prestate nel 1988 e 210.5 nel 1989) per un
totale di fr. 11'331.75, e da questo importo ha bonificato fr. 2'310.--
corrispondenti a 165 tiri di gru effettuati in favore di altri artigiani, che
li hanno pagati direttamente.
3.2 Il perito sul piano teorico ha correttamente ritenuto il meccanismo
dei rapporti contrattuali, per cui l'impresario generale ha chiesto all'impresa
costruttrice di mantenere il loco la gru anche oltre le sue esigenze per
favorire il lavoro degli altri artigiani (pag. 7), osservando, giustamente, che
il costo dei tiri effettuati per questi artigiani non va caricato al
committente pag. 8), e difatti l'attrice l'ha addebitato agli artigiani,
bonificando il provento al convenuto (doc. N, pag. 12).
All'atto
pratico il perito si è però dipartito dal suddetto ragionamento, rilevando che
fr. 9'021.75 corrisponderebbero a 650 tiri di gru a fr. 14.-- l'uno, e non
potendo verificare questa cifra ha equitativamente ridotto la pretesa della
metà, proponendo in indennizzo di fr. 4'500.--.
3.3 In realtà nessuno sostiene che siano stati effettuati 650 tiri di
gru, l'attrice chiede infatti il rimborso delle ore lavorative prestate dal
gruista e non dei tiri di gru, che al contrario venivano posti in deduzione del
costo del gruista.
E'
di conseguenza perfettamente inutile che l'appellante (pag. 10) contesti il
numero dei tiri effettuati, visto che di essi egli profitta.
Si
prende semmai atto del fatto che egli ammette che "le ore del gruista
registrate sono 192, delle quali 60 riguardano prestazioni del gruista estranee
all'uso delle gru" (pag. 10).
Ne
consegue, secondo il predetto ragionamento, che egli deve remunerare almeno le
132 ore (192 ./. 60) il cui il gruista ha operato in tale qualità, il che, ad
un costo medio di fr. 48.75 l'ora, comporta un credito dell'attrice di fr.
6'435.--. Deducendo i fr. 2'310.-- che l'attrice afferma di avere fatturato a
terzi per 165 tiri gru rimane un saldo di fr. 4'125.--, mentre deducendo
unicamente i 100 tiri che l'appellante è disposto ad ammettere (pag. 11) vanno
defalcati solo fr. 1'400.-- e perciò il saldo sarebbe di fr. 5'035.--.
Ne
consegue che, seppure per altri motivi, può tranquillamente essere confermata
l'indicazione approssimativa di fr. 4'500.-- fatta dal perito e ripresa dal
Pretore nel giudizio impugnato.
- Il convenuto sostiene che il computo del perito sarebbe viziato da
un errore di calcolo, ritenuto che la voce di fr. 7'070.-- per l'impianto
cantiere (perizia, pag. 9) ammonterebbe in realtà a soli fr. 5'750.--.
L'obiezione
è infondata, contrariamente a quanto sospetta il ricorrente, il perito non ha
accordato all'attrice le pretese per l'acqua e il telefono (risposta 2a, pag.
3; cfr. anche la deposizione dell'arch. __________, pag. 3), ma solo i predetti
fr. 5'100.-- per posa e noleggio della baracca (cfr. consid. 2) e fr. 650.--
per posa e noleggio del WC.
I
fr. 5'750.-- che ne risultano devono però ancora essere moltiplicati per il
coefficiente tecnico dell'1.23, così come previsto dal doc. O, pag. 1, e
pertanto fr. 5'750.-- x 1.23 = fr. 7'072.50, arrotondati a fr. 7'070.--.
-
Il convenuto rivendica anche ulteriori sconti (che non gli sarebbero
dovuti già solo per la mora nel pagamento) e ribassi, non avvedendosi che gli
stessi sono già stati accordati dal perito, che aveva concluso per un totale di
fr. 14'070.--, ridotto per questo motivo a fr. 13'000.--.
-
L'appellante, a giusta ragione, censura infine anche la data di
decorrenza degli interessi moratori.
Le
parti hanno infatti pattuito le condizioni di pagamento di cui alle norme SIA
(doc. D), dal che l'applicabilità dell'art. 190 di tali norme che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non esime tuttavia l'appaltatrice
da una messa in mora ai sensi dell'art. 102 CO e non comporta perciò
l'automatica decorrenza degli interessi alla scadenza del termine di pagamento
contrattuale (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, Zurigo,
1991, n. 14 ad art. 190). Non risultando in atti una messa in mora precedente
la data della petizione, gli interessi, all'incontestato saggio del 6%, vanno
di conseguenza attribuiti solo dal 19 aprile 1991.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del
gravame, in misura tuttavia così limitata da non giustificarsi la modifica del
riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore .
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili della procedura di appello seguono la
soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 agosto 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________, è
condannato a pagare a __________, fr. 13'000.-- oltre interessi al 6% dal 19
aprile 1991.
- Invariato.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)spese fr.
20.--
Totale fr.
400.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono a
carico dell'attrice, alla quale il convenuto rifonderà fr. 600.-- per
ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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