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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.221
Data decisione, Autorità:
03.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00221
Lugano
3 aprile 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura sommaria DI.98.1299
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18
dicembre 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
ora
con
cui l’istante ha chiesto la nomina di un controllore speciale giusta l'art.
697b CO;
Istanza
avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore con sentenza 28 ottobre 1999;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 12 novembre
1999 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione
dell'istanza;
Gravame
cui l'istante, con osservazioni 17 dicembre 1999, si oppone,
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
considerato
in fatto ed in diritto
che
__________ in liquidazione il 18 dicembre 1998 ha instato ex art. 697b cpv. 1
CO per la nomina di un controllore speciale adducendo irregolarità formali e
sostanziali nei conti di esercizio e l'imminenza di non precisate perdite
eccezionali preannunciate dall'amministrazione;
che
la convenuta all'udienza di discussione del 15 febbraio 1999 si è opposta
all'istanza, contestando la sussistenza delle premesse previste dalla legge per
lo svolgimento della richiesta verifica speciale;
che
nel giudizio impugnato il Pretore ha ritenuto che l'istante avrebbe reso
sufficientemente verosimile l'avvenuta violazione di disposti di legge o dello
statuto da parte di organi della società, così da giustificarsi l'accoglimento
della sua richiesta;
che
con l'appello in rassegna la convenuta censura le motivazioni addotte dal primo
giudice e contesta sia l'esistenza dell'asserita violazione di norme di legge
che l'esistenza di un interesse giuridico concreto ed attuale della parte
istante all'esecuzione della verifica speciale;
che
con osservazioni 17 dicembre 1999 la convenuta si oppone al gravame;
che
con decreto 3 dicembre 1999 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, ha
pronunciato il fallimento della società convenuta;
che
a seguito del fallimento della società convenuta deve ovviamente ritenersi
superata la questione dell'esecuzione di una verifica speciale;
che
l'appello è perciò da considerare siccome divenuto privo di oggetto;
che
ad ogni buon conto il Pretore si era rettamente determinato nel senso
dell'esistenza della verosimiglianza di una situazione di violazione di norme
legali o statutarie;
che
tale verosimiglianza è accresciuta dal fallimento della convenuta, e dal fatto
che esso, su istanza di un creditore, è stato pronunciato in base al disposto
eccezionale di cui all'art. 190 LEF;
che
si giustifica perciò di porre gli oneri di questa procedura a carico
dell'appellante sulla scorta del principio della sua presumibile soccombenza
nel merito della vertenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 151, m. 9);
che
l'istante deve per sua parte essere rinviata all'istituto della responsabilità
degli organi giusta gli art. 752 e segg. CO;
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
12 novembre 1999 di __________, ora in fallimento, è dichiarato privo di
oggetto e stralciato dai ruoli.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in fr. 470.-- di tassa di giustizia
e fr. 30.-- di spese, per complessivi fr. 500.--, già anticipati dall'appellante,
restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- per
ripetibili di appello.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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