AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.236
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00236
Lugano
16 giugno
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa inc. no. OA.98.00137 della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 27 febbraio 1998 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr.
dall'avv. __________
con la
quale l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
160'274.50 oltre interessi all'8% su fr. 140'794.50 a partire dal 2 gennaio
1993 (domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 122'612,80), nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE no. __________;
domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e
che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di
Fr. 55'075.- oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1996;
in cui il
Pretore con sentenza 17 novembre 1999 ha accolto la petizione per Fr. 74'398.-
e respinto la riconvenzionale;
appellante
l'attrice, che con allegato 8 dicembre 1999 postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare il convenuto a versare all'attrice la somma di
fr. 114'398.- oltre interessi al 5% a partire dal 2 febbraio 1993 su fr.
94'918.- e dal 9 dicembre 1996 su fr. 19'480.-;
appellante
adesivamente il convenuto con allegato 28/31 gennaio 2000 con cui chiede la
reiezione dell'appello principale e l'accoglimento del proprio nel senso che,
in riforma della sentenza pretorile, egli sia condannato a versare all'attore
la somma di fr. 62'398.-, oltre interessi dal 2 febbraio 1993 su fr. 42'918.- e
dal 9 dicembre 1996 su fr. 19'480.-;
mentre
l'attrice con osservazioni 8 marzo 2000 postula la reiezione dell'appello adesivo;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
considerato
in fatto e in diritto:
-
In
data 27 novembre 1990 il convenuto, rappresentato dal direttore dei lavori,
, ha comunicato all'attrice la delibera dei lavori da riscaldamento,
da sanitario e di costruzione di una piscina riguardanti la sua proprietà
immobiliare di __________ (), denominata ""
(part. __________ RFD di quel Comune), per l'importo forfetario netto di fr.
222'000.- (doc. C). La causa che ci occupa concerne la liquidazione delle
fatture emesse per i lavori descritti, così come quelle concernenti i lavori di
ventilazione e da sanitario eseguiti, sempre per il convenuto, nel palazzo
denominato "" a __________ (part. __________). Mentre per
questi secondi interventi non v'è più contenzioso, nella sede d'appello, la
vertenza resta aperta in merito all'importo complessivo già versato dal committente
per i lavori alla villa di __________.
-
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a
Fr. 74'398.- oltre interessi al 5% dal 2 febbraio 1993 su Fr. 54'918.- e dal 9
dicembre 1996 su Fr. 19'480.-. Entro tali limiti egli ha pure respinto in via
definitiva l'opposizione interposta al PE no. . Il giudice di prime
cure, dovendo mettere ordine nei complessi conteggi agli atti, è giunto alla conclusione
-per quanto riguarda i due importi rimasti in discussione- che l'acconto di fr.
40'000.- dev'essere conteggiato per la villa di __________ /,
contrariamente a quanto pretende l'attrice che ritiene sia stato computato per
lavori da lei eseguiti su un altro cantiere. Per quanto invece concerne la
somma di fr. 11'910.-il pretore ha ritenuto che, in base ai documenti agli
atti, la pretesa del convenuto di computarlo fra i pagamenti da lui effettuati
per il cantiere di __________ /__________ non trova giustificazione.
-
Con
l'appello l'attrice mette in discussione la decisione pretorile in merito al
preteso anticipo di fr. 40'000.-, mentre l'appello adesivo è incentrato sulla
posta di fr. 11'910.- Delle rispettive argomentazioni ricorsuali si dirà nelle
considerazioni seguenti.
Con
le rispettive osservazioni le parti propongono la reiezione dell'appello,
rispettivamente dell'appello adesivo.
- Riprendendo
le argomentazioni sviluppate in prima sede, l'attrice, pacifico l'avvenuto
pagamento da parte del committente di un acconto di fr. 40'000.-, ritiene che
esso debba essere escluso da quelli versati in relazione ai lavori eseguiti
nella villa di __________, avendo controparte acconsentito a che l'importo
fosse conteggiato per saldare lo scoperto di altri lavori eseguiti presso un
cantiere situato al mappale n. __________ di __________. Al proposito è giusto
ricordare che il versamento dell'acconto in questione, avvenuto in data 15
aprile 1991 (data dell'ordine di bonifico personale del convenuto alla banca:
doc. 8), è la conseguenza di analoga richiesta 1. marzo 1991 rivolta
dall'attrice alla spett. __________, ossia alla direzione lavori (teste
__________), con riferimento esplicito a: "Trasformazione Villa al mapp.
n. __________ a __________, proprietà sig. __________ " (doc. 7). E' vero,
d'altra parte, che in quella data era già stata inviata a __________ -ed era
quindi nota a __________ - la liquidazione finale dell'attrice -emessa il 29
gennaio 1991- per il cantiere di __________ laddove sul totale di fr.
269'239.65 erano stati pagati acconti per complessivi fr. 200'000.- (doc. 23).
Se ne deve concludere che, al momento del pagamento della somma di fr.
40'000.-, nei confronti del convenuto l'attrice vantasse due diversi crediti;
né la circostanza è oggetto di contestazione.
In
diritto la fattispecie è prevista anzitutto dall'art. 86 CO in base al quale è
concesso al titolare di più debiti verso una stessa persona il diritto di
dichiarare all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.
Se ciò non avviene, il pagamento sarà imputato al debito indicato dal creditore
nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente
opposizione. La scelta concessa al debitore può essere esplicita o tacita, in
ogni caso dev'essere riconoscibile al creditore (Leu U., in Comm. di
Basilea, Obligationenrecht I, ed. 2, art. 86, N. 3). Ne consegue che, avvenuto
il pagamento e indicata validamente la sua destinazione, il credito corrispondente
dev'essere considerato estinto, ovvero il creditore deve accettare e computare
la prestazione del debitore, così come da questi indicato (Weber R., in
Comm. di Berna, 1982, art. 86 CO, N. 42).
- Nel
caso concreto, la destinazione dell'acconto è stata chiaramente indicata dal debitore
il quale, consentendo alla richiesta in tal senso della controparte, ha proceduto
al pagamento dell'acconto con riferimento al cantiere di __________. Così
facendo egli ha soddisfatto quel credito parziale che, per quell'importo, non
esiste più e non può quindi più essere rimesso in discussione. Poco importa
pertanto che l'attrice abbia "deviato" quell'importo (teste
__________), ossia l'abbia imputato al credito per il cantiere di __________,
dal momento che la legge stessa intende "favorire" anzitutto il
debitore, riconoscendogli la facoltà decisionale sulla disposizione del proprio
patrimonio (Weber, op. cit., ibidem, N. 5 e 7). Né, di conseguenza, ha
alcun significato il fatto che nel seguito dei contatti fra l'attrice e il
convenuto la prima abbia insistito nell'escludere dal conteggio degli acconti
ricevuti per __________ l'importo in discussione poiché senza dubbio è stata
quella stessa parte a fare un uso improprio del medesimo (doc. 15, D, F, T1,
DD). Né torna conto rilevare la prolungata mancanza di reazione del convenuto e
dell'arch. __________ ai conteggi errati dell'attrice, non potendo essere
considerata come un'intesa tacita di computare l'importo di fr. 40'000.- su un
credito diverso: infatti, il versamento -così come avvenuto- aveva ormai
definitivamente tacitato la richiesta di copertura parziale del credito dipendente
dai lavori a __________. Né, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha
rilevanza il documento di causa NN, unico conteggio sottoscritto dal convenuto
personalmente, che, invece di rappresentare un indizio di pattuizioni diverse
sul tema in esame, risulta oggettivamente incomprensibile tanto più se
confrontato agli altri conteggi agli atti, redatti dalla controparte o
dall'arch. __________. Non va invece disatteso che quest'ultimo, a prescindere
da ciò che sarebbe avvenuto in un secondo tempo, ha pur confermato nella sua
testimonianza che il committente aveva versato l'anticipo in discussione per il
cantiere di __________.
Su
questo punto la sentenza impugnata dev'essere pertanto confermata poiché l'importo
di fr. 40'000.- va computato fra gli anticipi versati dal convenuto in favore
dell'attrice per i lavori eseguiti alla casa di __________.
- In
merito all'appello adesivo, va anzitutto menzionato che agli atti è stata
versata una ricevuta indirizzata al convenuto e sottoscritta il 14 luglio 1992
dalla ditta __________ per l'importo di fr. 11'910.- con l'esplicita
indicazione: "quale acconto sulla nostra fattura n. 91/20 concernente i
lavori di ristrutturazione stabile al mappale n. __________ di __________
" (doc. HH). Ciò che trova conferma in un appunto manoscritto in calce
alla liquidazione finale per quel cantiere (doc. LL), nel computo dei pagamenti
riguardanti gli stessi lavori (doc. MM) e -almeno per l'importo- nella
deposizione testimoniale dell'arch. __________ che ha confermato quel
versamento in contanti e in valuta italiana avvenuto in sua presenza. Su questi
elementi il primo giudice ha escluso l'importo in questione dagli anticipi
destinati a ridurre il credito per i lavori svolti sul cantiere di __________.
Il convenuto (appellante adesivamente) dissente da questa conclusione, riprendendo
la tesi già formulata in risposta secondo cui l'importo di fr. 11'910.-
corrisponde a quello di fr. 12'000.- registrato nella propria agenda come
relativo al cantiere di __________ (doc. 18). Sostiene in effetti l'esistenza
di un accordo sull'imputazione della somma in favore del conteggio per il
cantiere di __________, tant'è che, preso atto della ricevuta redatta dalla
controparte, ha proceduto a una correzione manoscritta che appare sullo stesso
documento nell'esemplare prodotto in causa sub documento 19.
In
sostanza e anche qui con riferimento all'art. 86 CO il convenuto intende
provare l'esistenza di una sufficiente indicazione della destinazione
dell'importo, esibendo la propria agenda e la firma di __________ in segno di
ricevuta, con l'indicazione "" e "".
Controparte contesta il valore probatorio di questo documento, precisando di
non essere affatto certa dell'esistenza delle descritte indicazioni al momento
della firma da parte sua su quel foglio d'agenda. La questione è certamente
rilevante, data l'indispensabilità che la scelta del debitore quo all'imputazione
del pagamento sia riconoscibile al creditore (Leu, op. cit., art. 86 CO,
N. 3) , ovvero non sia equivoca; circostanza per la quale è il debitore ad
avere l'onere della prova (Weber, op. cit., art. 86 CO, N. 45).
Sennonché, in concreto il documento in esame non può essere valutato dal
giudice senza riserve: basti pensare al fatto che su quella stessa base, sia nell'allegato
di duplica (pag. 8), sia con le conclusioni di causa (pag. 5 e 6), il convenuto
-modificando sostanzialmente i fatti di risposta- ha inteso provare non il
versamento dell'anticipo ora in esame, ma di un ulteriore somma di fr.
12'000.-, avvenuto non il 14 luglio 1992, ma il 14 luglio 1993. Tesi abbandonata
in questa sede, dopo la facile verifica operata dal primo giudice che quel foglio
d'agenda corrisponde a martedì 14 luglio 1992, mentre nel 1993 il 14 luglio cadeva
di mercoledì (cfr. sentenza, consid. 6.3). Assume pertanto ben altro rilievo probatorio
la ricevuta allestita, lo stesso giorno del pagamento in contanti, dalla ditta
creditrice (doc. HH) che pacificamente è stato consegnato al debitore (appello
adesivo, pag. 7). Sul medesimo, come indica l'art. 86 cpv. 2 CO, la creditrice
ha chiaramente indicato l'imputazione al cantiere di Lugano; spettava pertanto
al debitore dimostrare in causa di aver immediatamente contestato
quell'indicazione (Weber, op. cit., art. 86 CO, N. 47). La prova in tal
senso tuttavia manca. E' vero che il convenuto ha prodotto un esemplare
corretto della ricevuta (doc. 19), ma non risulta da nessun elemento
dell'incarto che egli abbia immediatamente reagito comunicando alla controparte
tale sua dissenso sul destino del denaro versato. Né egli sostiene alcunché in
tal senso all'infuori dell'esposto sui motivi che l'hanno indotto a correggere
di proprio pugno la ricevuta. Ciò che evidentemente non basta ai fini di una
valida contestazione.
Se
ne deve pertanto dedurre che, respingendo l'appello adesivo, la sentenza anche
su questo punto dev'essere confermata.
- Sia
l'appello, sia l'appello adesivo devono così essere respinti. Le rispettive
spese e tassa di giustizia restano a carico delle parti soccombenti in questa
sede.
Per i quali motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L'appello
di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 900.-, già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte
Fr. 1'200.- per ripetibili d'appello.
-
L'appello
adesivo di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, già anticipati
dall'appellante adesivamente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
a controparte complessivi Fr. 500.- per ripetibili dell'appello adesivo.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, Lugano
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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