AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.24
Data decisione, Autorità:
30.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00024
Lugano
30 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01303 (già 957) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3-
promossa con petizione 27 luglio 1990 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
-
…
17.
…
49. __________
tutti
rappr. dallo studio legale __________
rappr.
dall’avv. __________
…
54.
tutti
rappr. dall’avv. __________
…
77.
con cui
l'attrice ha chiesto l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale degli
artigiani
di
complessivi fr. 598’931.30 oltre interessi a carico delle quote di comproprietà
dei fondi n. __________e __________RT di __________, di spettanza dei
convenuti, somma ridotta a fr. 572’531.30 in sede conclusionale;
domande
avversate da tutti i convenuti -tranne dai convenuti 21-22, 28, 47-49, 57-69 e
75, preclusi- che hanno postulato la reiezione della petizione, mentre il
convenuto 1 in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al
pagamento di fr. 780’000.- oltre interessi;
domanda
riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
preso
atto della disgiunzione, decretata l’8 luglio 1996, delle cause -petizione e
domanda riconvenzionale- che concernevano la convenuta 1, nel frattempo
fallita, e della loro sospensione, situazione che perdura a tutt’oggi;
preso
pure atto che nel corso della procedura le cause promosse nei confronti dei
convenuti 76 e 77 sono divenute prive d’oggetto, mentre quelle nei confronti
dei convenuti 70-75 sono state abbandonate;
atteso
che con sentenza 16 dicembre 1998 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione nei confronti dei convenuti 2-69, ordinando a favore dell’attrice
l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale di fr. 113’318.70 oltre
interessi sulla part. __________RFD di __________ e di fr. 204’913.65 oltre
interessi sulla part. __________RFD del medesimo Comune, ripartite sulle quote
di comproprietà dei predetti convenuti secondo il criterio adottato in sede di
iscrizione provvisoria;
appellanti
i convenuti 2-39, 41-48 con atto di appello 21 gennaio 1999 con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente
respinta nei loro confronti, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
appellanti
adesivamente i convenuti 40, 49, 52-54 con atti ricorsuali datati 17 marzo
1999, con cui a loro volta, aderendo alle richieste di cui al gravame, hanno
chiesto che la petizione nei loro confronti fosse respinta, i convenuti 40 e 49
chiedendo inoltre in via subordinata che l’importo da iscrivere sulla loro
quota fosse ulteriormente ridotto; il tutto, con protesta di spese e ripetibili
delle due sedi;
mentre
l’attrice, con osservazioni 18 marzo 1999, ha postulato la reiezione dell’appello
principale, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. All’inizio degli anni
‘80 la ditta __________ venne incaricata dalla ditta __________ appaltatrice
generale, dell’esecuzione delle opere da sanitario, riscaldamento, piscina e
ventilazione nel complesso edilizio denominato “____________________ a
__________, comprendente 9 rustici ed un appart-hotel.
In quel periodo nel Comune
era in atto la procedura RT.
B. Rilevato come parte
delle fatture da lei emesse fossero rimaste scoperte, il 22/23 settembre 1982
la __________ chiese ed ottenne l’annotazione in via superprovvisoria di
un’ipoteca legale degli artigiani per complessivi fr. 636’141.- oltre interessi
a carico delle part. __________, __________e __________RT di __________,
segnatamente per fr. 370’000.- sulla prima (appart-hotel) e per fr. 133’070.50
ciascuno sulle altre due (rustici). In quell’occasione erano state convenute le
società __________ e __________, che in base agli estratti censuari rilasciati
dal geometra assuntore risultavano essere le proprietarie dei fondi, la prima
della part. __________RT, la seconda delle part. __________e __________RT.
C. Nell’ambito della
procedura di annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale, che per ordine
del Pretore si è svolta in procedura accelerata, il 9 febbraio 1983 la
__________ ha chiesto che l’ipoteca legale fosse ripartita per fr. 370’000.-
sulla part. __________RT e per fr. 266’141.- sulla part. __________ RT, se
necessario sulle rispettive quote di comproprietà: la modifica del petitum
rispetto a quello dell’istanza superprovvisionale era dovuta al fatto che nel
frattempo, con rogito di accertamento e rettifica di confini iscritto a RF il
20 dicembre 1982, i confini delle part. __________e __________RT erano stati
ridefiniti per far sì che i rustici risultassero unicamente su quest’ultima;
nel contempo, inoltre, le part. __________ e __________RT, costituite in
comproprietà, erano state intestate a nome dei comproprietari qui convenuti,
motivo per cui il 9 febbraio 1983 vennero convenuti proprio questi ultimi.
Con decreto 28 gennaio
1986 il Pretore, preso atto da un lato che a seguito della menzionata rettifica
dei confini i rustici si trovavano ora solo sulla part. __________RT e
dall’altro che le parti avevano concordato una riduzione dell’importo delle
ipoteche legali, ha modificato l’annotazione superprovvisoria a RF, riducendola
a complessivi fr. 571’563.-, ripartiti sulla part. __________ RT per fr. 332’439.35
e sulla part. __________RT per fr. 239’123.65.
Con sentenza 23 marzo 1990
egli ha quindi ammesso l’annotazione provvisoria in tale misura, ripartendo
tuttavia tali importi sulle quote di comproprietà dei convenuti 1, 6-9, 21,
29-31 e 50 per quanto riguardava la part. __________ RT e su quelle di tutti
gli altri convenuti per quanto concerneva la part. __________RT.
D. Con la petizione in
rassegna la __________ ha chiesto l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale
sulle due particelle per complessivi fr. 598’931.30, da ripartirsi sulle
singole quote di comproprietà dei convenuti, somma ridotta a fr. 572’531.30 in
sede conclusionale.
All’iniziativa
dell’attrice i convenuti hanno reagito in maniera differenziata: i convenuti
1-19, 23-27, 29-46, 50-56 e 70-74 si sono opposti alla petizione contestando
unicamente il credito di cui all’ipoteca legale; il convenuto 20 ha invece
contestato sia il diritto dell’attrice ad iscrivere l’ipoteca legale,
segnatamente per la tardività dell’iscrizione sulle singole quote di
comproprietà e per il fatto che l’ipoteca legale era stata annotata sul fondo
base quando le singole quote di comproprietà erano già gravate da ipoteche
convenzionali (art. 648 cpv. 3 CC), sia il valore delle opere da lei eseguite
come pure la ripartizione dell’ipoteca sulle due particelle; gli altri
convenuti non si sono per contro pronunciati sulla petizione e sono rimasti
preclusi.
E. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nei confronti dei
convenuti 2-69 per complessivi fr. 113’316.70 sulla part. __________RFD
(corrispondente alla part. __________RT) e per fr. 204’913.65 sulla part.
__________RFD (corrispondente alla part. __________RT) -la causa nei confronti
del convenuto 1, disgiunta, è stata nel frattempo sospesa, mentre quelle
inerenti i convenuti 70-77 sono state stralciate dai ruoli- ridistribuendo tali
importi sulle rispettive quote di comproprietà, secondo il criterio adottato in
sede di iscrizione provvisoria.
Dopo aver escluso, sulla
base della sentenza ICCA 29 agosto 1989 in re I.C. SA/ C. SA e llcc.,
che l’iscrizione provvisoria sulle singole quote di comproprietà fosse tardiva
rispettivamente che nel caso concreto vi fosse una violazione dell’art. 648
cpv. 3 CC, il giudice di prime cure ha dapprima ribadito la correttezza della
ripartizione dell’ipoteca tra le due particelle così come era stata decretata
nel gennaio 1986, atteso come quest’ultima fosse stata concordata a suo tempo
tra tutte le parti in causa; preso atto che il saldo a favore dell’attrice per
le sue prestazioni sui due fondi era di fr. 535’157.-, egli ha quindi suddiviso
tale importo sulle due particelle in base a quella proporzione, così che
l’ipoteca sulla part. __________ RFD risultava essere al massimo di fr. 220’920.65
mentre quella sulla part. __________RFD di fr. 314’236.35; egli ha quindi
ripartito tali somme sulle singole quote di comproprietà delle parti oggetto
del giudizio, per cui l’ipoteca è stata per l’appunto inscritta in via
definitiva per fr. 113’316.70 sulla part. __________ RFD rispettivamente per
fr. 204’913.65 sulla part. __________RFD.
F. Con l’appello e con
gli appelli adesivi i convenuti 2-49 e 52-54 chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione.
Essi eccepiscono
innanzitutto la tardività dell’annotazione dell’ipoteca legale sulle singole
quote di comproprietà e affermano che l’annotazione dell’ipoteca legale sul
fondo base allorché le singole quote di comproprietà erano già gravate da
ipoteche convenzionali fosse contraria all’art. 648 cpv. 3 CC; in via
subordinata contestano le modalità di ripartizione dell’ipoteca sulle due
particelle, postulando una ripartizione in parti uguali (fr. 267’578.50 per
ogni particella), ritenendo inoltre che sulla part. __________RFD si poteva
tutt’al più ammettere un’ipoteca legale di fr. 133’070.50, importo di cui
all’annotazione superprovvisoria; essi evidenziano inoltre l’erroneità della
ripartizione tra i vari comproprietari effettuata dal Pretore, che porterebbe
ad un aggravio delle particelle dei convenuti superiore a 1000 millesimi;
contestata è infine l’assegnazione in via solidale ai convenuti di tassa di
giustizia, spese e ripetibili.
G. Delle osservazioni
con cui l’attrice postula la reiezione dell’appello principale dei convenuti
2-39, 41-48 si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Prima di passare in
rassegna le censure di cui all’appello ed agli appelli adesivi, si tratta
innanzitutto di evadere le questioni d’ordine sollevate dall’appellata nelle
sue osservazioni.
Contrariamente a quanto
richiesto dall’appellata, non è assolutamente necessario assegnare al
patrocinatore degli appellanti un termine per produrre le procure dei propri
clienti. Con lettere 9 e 19 febbraio 1999 egli ha infatti già prodotto le
procure delle parti di cui egli non era il patrocinatore al momento
dell’emanazione della sentenza pretorile, tra cui in particolare quelle dei
convenuti 21-22, 28, 47-48, che pure erano preclusi; con lettera 24 febbraio
1999 egli ha altresì precisato di essere incorso in una svista allorché aveva
indicato tra gli appellanti il convenuto 70 (, oramai defunto) invece
del convenuto 31 (), di cui per altro aveva già versato agli atti la
relativa procura.
Pure da respingere è la
richiesta di disgiungere gli appelli presentati dalle parti precluse in prima
sede, tale provvedimento non essendo per nulla necessario (art. 73 CPC),
nemmeno nell’ottica dell’economia processuale: non è in effetti scontato -come
vorrebbe far intendere l’appellata- che i gravami dei preclusi debbano
senz’altro essere respinti in ordine.
- Tra gli appellanti e
gli appellanti adesivamente vi sono pacificamente parti che erano precluse (i
convenuti 21-22, 28, 47-49) nonché altre, che negli allegati preliminari si
erano limitate a contestare l’ammontare dell’ipoteca legale vantata
dall’attrice (i convenuti 2-19, 23-27, 29-46, 50-54), questione per altro non
più litigiosa in questa sede.
La
giurisprudenza cantonale riconosce anche alla parte preclusa il diritto di
appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie
il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il
diritto (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 169; Rep. 1969 p.
283; IICCA 22 aprile 1994 in re V./S., 3 maggio 1994 in re B. SA/T. SA,
16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc., 8 agosto 1995 in re
P./J. AG, 31 ottobre 1996 in re S. SA/N., 30 ottobre 1997 in re B./C., 29
settembre 1998 in re M./F. SA, 29 aprile 1999 in re P./S.): poiché la procedura
d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo
giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere
mutate e questo rigore non trova eccezione nei confronti del convenuto
contumace, quest’ultimo tuttavia, pur avendo la facoltà d’appellare, non può
-in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di addurre fatti
nuovi, prove ed eccezioni- avvalersi di contestazioni non sollevate in prima
istanza e non rilevabili d’ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini, op.
cit., N. 5 ad art. 321 CPC; IICCA 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/
C. F. SA e llcc., 8 agosto 1995 in re P./J. AG, 31 ottobre 1996 in re S. SA/N.,
8 aprile 1997 in re C. SA/M., 30 ottobre 1997 in re B./C., 29 settembre 1998 in
re M./F. SA, 29 aprile 1999 in re P./S.).
D’altro
canto, per giurisprudenza invalsa, le contestazioni sollevate dalle parti per
la prima volta solo con le conclusioni sono tardive e perciò proceduralmente
irricevibili (art. 78 CPC; Rep. 1980 p. 268,1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 29 marzo 1993 in re T. SA/R. SA, 12
luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P., 2 novembre 1993 in re
L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc.,
16 gennaio 1997 in re B./K. S.n.c., 21 febbraio 1997 in re G./C., 25 novembre
1998 in re F./R. SA, 1° febbraio 1999 in re S./A., 29 aprile 1999 in re E.
SA/B. SA, 9 giugno 1999 in re S./G.A.).
Fatte queste premesse, è
chiaro che buona parte delle censure degli appellanti e degli appellanti
adesivamente sono irricevibili.
In pratica, anzi -fatta
salva la contestazione inerente il giudizio su spese e ripetibili della prima
sede (cons. 7)- solo le argomentazioni ricorsuali sollevate dal convenuto 20,
che riprende quanto da lui esposto in sede di risposta -di cui le altre parti,
che costituiscono un semplice litisconsorzio facoltativo, non possono
ovviamente profittare (art. 48 CPC)- risultano pertanto (parzialmente) ricevibili
e possono essere vagliate nel merito.
- Nell’appello,
quest’ultimo mette innanzitutto in dubbio la tempestività dell’annotazione
dell’ipoteca legale sulle singole quote di comproprietà -quella sui fondi base
non è per contro constestata- e in seguito contesta la liceità dell’annotazione
dell’ipoteca legale sui fondi base, atteso come le singole quote di
comproprietà fossero già gravate a quel momento da ipoteche convenzionali (art.
648 cpv. 3 CC; DTF 113 II 157).
Entrambe le censure sono
infondate.
L’istruttoria di causa ha
permesso di stabilire che, allorché l’8 settembre 1982 il geometra assuntore
rilasciò all’attrice gli estratti censuari relativi alle part. __________,
__________e __________RT -sulla base dei quali doveva avvenire l’annotazione
dell’ipoteca legale- egli indicò quali proprietari di quei fondi unicamente la
__________ rispettivamente la __________ (perizia giudiziaria ing. __________
p. 9-11, cfr. incarto 26/1983 GR): egli a quel momento non poteva agire
diversamente, ovvero specificare che le stesse erano già state costituite in
comproprietà e indicarne i relativi comproprietari, e ciò per il semplice fatto
che la costituzione della comproprietà e la vendita delle rispettive quote ai
singoli comproprietari, che pure risaliva al periodo dicembre 1981 - aprile
1982 (perizia ing. __________ p. 12, 27, 28, 29), era avvenuta con riferimento
ai vecchi mappali MAF (perizia ing. __________ p. 12), mentre a far tempo dal
10 agosto 1982 (perizia ing. __________ p. 14, completazione perizia p. 1) ogni
mutazione rispettivamente il rilascio di estratti censuari era unicamente
possibile mediante l’indicazione delle nuove particelle RT risultanti dalle
decisioni sui ricorsi di I istanza, le quali non tenevano conto di quelle
mutazioni (perizia ing. __________ p. 13- 14, 30, completazione perizia p.
1-2). Ne discende che a quel momento l’annotazione di un’ipoteca legale era
possibile solo sulle part. __________, __________e __________ RT e non sulle
quote di comproprietà di tali particelle, in effetti non ancora esistenti
(mentre le quote di comproprietà sui mappali MAF, che invece già esistevano, a
loro volta dopo il 10 agosto 1982 non potevano più essere oggetto di estratti
censuari e con ciò di mutazioni), per cui l’annotazione, così come è avvenuta,
è senz’altro tempestiva.
Tale inconveniente,
derivante dalla procedura RT, è stato in pratica risolto solo il 20 dicembre
1982 con l’iscrizione a RF del rogito di accertamento e rettifica dei confini
(perizia ing. __________ p. 30): la comproprietà sulle particelle RT risultando
iscritta solo da quel momento (perizia ing. __________ p. 25, 30, 40), ne
discende che l’art. 648 cpv. 3 CC, che vieta di iscrivere sul fondo base
un’ipoteca qualora sulle singole quote di comproprietà dello stesso ne siano
già state iscritte altre, non trova in concreto applicazione; il fatto che dal
18 dicembre 1981 al 6 agosto 1982 le quote di comproprietà dei mappali MAF
fossero già state gravate da ipoteche convenzionali (perizia ing. __________ p.
13, 41) non appare dunque rilevante.
Per il resto, questa
Camera non può far altro che rinviare alle convincenti considerazioni esposte
dalla Prima Camera civile del Tribunale d’appello nella sentenza ICCA 29
agosto 1989 in re I.C. SA/ C. SA e llcc., che il Pretore ha integralmente fatto
proprie, inserendole letteralmente nel querelato giudizio.
- Nonostante la
questione non interessi il convenuto 20 -di cui è gravata unicamente la quota
di comproprietà sulla part. __________RFD- per cui essa è in definitiva
irrilevante per il presente giudizio, va rilevato come sia ampiamente erronea
la tesi d’appello, secondo cui l’ipoteca legale a carico della part.
__________RFD non avrebbe potuto essere superiore all’importo di fr.
133’070.50, iscritto in via superprovvisoria.
È incontestato che in sede
superprovvisoria le part. __________e __________ RT erano state caricate con
un‘ipoteca legale di fr. 133’070.50 ciascuna; sennonché, dopo tale annotazione,
vi è stata la più volte menzionata rettifica dei confini, che ha fatto sì che
tutti i rustici -cui si riferivano le ipoteche legali- risultassero solo sulla
part. __________RT (completazione perizia p. 3): è pertanto ovvio che l’intero
importo dell’ipoteca legale concernente le due particelle sia stato trasferito
proprio sulla part. __________RT, così modificata, tanto più che questo assetto
era stato a suo tempo concordato tra tutte le parti in causa.
- Nell’appello, il
convenuto 20 contesta inoltre la ripartizione delle ipoteche legali sulle due
particelle (fr. 239’123.65 sulla part. __________RFD e fr. 332’439.35 sulla
part. __________RFD), asserendo che la retribuzione dovuta all’attrice per le
opere eseguite su ciascuno dei due fondi non sarebbe stata provata.
La censura è parzialmente
fondata.
È ben vero che all’artigiano
incombe l’onere della prova circa l’ammontare della propria retribuzione per le
opere da lui eseguite su ogni singola particella (Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 2. ed., Zurigo 1982, N. 397 con rif.; Hofstetter,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea e Francoforte sul
Meno 1998, N. 18 ad art. 839/840). È altrettanto vero che nel caso di specie
l’attrice non ha fornito alcuna prova attestante che la ripartizione da lei
indicata in via provvisoria e sostanzialmente fatta propria dal Pretore
corrispondesse effettivamente alla realtà. Nella presente fattispecie la
conseguenza non è tuttavia quella di escludere un suo diritto all’ipoteca
legale (IICCA 3 giugno 1993 in re P./K. AG): l’appellante ha infatti
esplicitamente ammesso che in tal caso si poteva e doveva ritenere che le
prestazioni dell’attrice erano state svolte allo stesso modo sulle due
particelle, con un saldo di fr. 267’578.50 per ciascuna di esse.
Dovendosi pertanto
concludere che quest’ultima somma era l’importo massimo che l’attrice poteva
pretendere sulla part. __________RFD, ne discende che l’ipoteca legale a carico
della quota del convenuto 20 va diminuita da fr. 11’639.80 a fr. 9’368.80.
- Con l’appello è
inoltre censurata la disparità di trattamento tra i comproprietari a seguito
della ripartizione dell’ipoteca legale sulle due particelle effettuata in sede
provvisoria ed ora sostanzialmente confermata in via definitiva: di fatto, in
base a tale ripartizione, i comproprietari sarebbero stati gravati per importi
superiori rispetto allo loro quota millesimale.
La censura è stata
sollevata, anche dal convenuto 20, per la prima volta in sede conclusionale ed
è perciò irricevibile (cfr. i riferimenti giurisprudenziali, sub cons. 2).
Nondimeno è curioso rilevare
come in sede di annotazione in via provvisoria tutte le parti in causa non
abbiano avuto nulla da ridire in merito alla ripartizione, di fatto ampiamente
erronea, operata a quel momento dal Pretore: invece di annotare -come sarebbe
stato logico- le ipoteche provvisorie sui 1000 millesimi relativi alle quote di
comproprietà di entrambe le particelle, appartenenti entrambe a tutti i
comproprietari (perizia ing. __________ p. 19-20, 24, 25 41), egli ha infatti
gravato la particella __________RT per complessivi 173.9 millesimi e la part.
__________ RT per 826.1 millesimi, caricando la prima ad alcuni comproprietari
e la seconda ai comproprietari restanti; in tal modo, atteso che l’intero
importo di cui alle ipoteche legali era stato proporzionalmente ridistribuito
tra quei comproprietari indipendentemente dalla loro quota millesimale, si è
assistito alla situazione paradossale che i comproprietari dell’attuale part.
__________RFD nei confronti dei quali era stata annotata l’ipoteca legale
provvisoria, pur disponendo tutti assieme di soli 173.9 millesimi del totale,
si sono visti in realtà ridistribuire tra loro ben fr. 239’123.65, mentre
giustamente avrebbero dovuto essere gravati per soli fr. 41’583.60 (pari ai
173.9 millesimi del totale), ritenuto che il medesimo discorso vale mutatis
mutandis per i comproprietari della part. __________RFD.
Non trattandosi di un
semplice errore di calcolo, rimediabile in ogni tempo, né di una questione da
esaminare d’ufficio -in particolare non risulta che, agendo in tal modo nella
procedura di iscrizione definitiva, il Pretore sia andato “ultra petita”, tanto
è vero che con la petizione l’attrice aveva chiesto l’iscrizione definitiva di
un’ipoteca legale di fr. 598’931.30 a carico delle quote di comproprietà dei
convenuti di cui ai mappali __________ e __________RT, da ripartirsi per 173.9
millesimi sulla part. __________RT e per 826.1 millesimi sulla part.
__________RT- questa Camera, stante l’irritualità della contestazione, non può
far altro che confermare su tale punto il giudizio pretorile.
-
Ampiamente infondata
è infine la censura, ricevibile per tutti gli appellanti ed appellanti adesivi,
con cui si contesta il fatto che le spese e le ripetibili della sede pretorile
siano state caricate in solido ai convenuti: l’art. 148 cpv. 4 CPC consente
infatti espressamente al giudice di agire in tal senso (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 18 ad art. 148), soluzione che appare invero giustificata anche
nell’ottica dell’art. 148 cpv. 2 CPC.
-
Ne discende il
parziale accoglimento dell’appello del convenuto 20 e la reiezione dell’appello
degli altri convenuti e degli appelli adesivi, il tutto ai sensi dei
considerandi.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto
che la lieve modifica del primo giudizio nei confronti del solo convenuto 20
non giustifica la riforma del dispositivo su spese e ripetibili di prima
istanza. In sede di appello gli appellanti -ad eccezione del convenuto 20, nei
confronti del quale appare tutto sommato equo compensare le ripetibili (art.
148 cpv. 2 CPC)- sono pressoché integralmente soccombenti e sono pertanto
tenuti a versare all’appellata un’equa indennità per ripetibili, mentre a
quest’ultima non vengono assegnate ripetibili per le procedure di appello
adesivo, non avendo presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Nella misura in cui
concerne __________, l’appello 21 gennaio 1999 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il
dispositivo N. 2 della sentenza 16 dicembre 1998 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 3, è così riformato:
- È fatto ordine
all’Ufficiale del registro fondiario di Lugano di iscrivere in via definitiva
l’ipoteca legale degli artigiani a favore della __________, per complessivi fr.
113’318.70 sul mapp. __________RFD di __________ e per complessivi fr.
202’642.65 sul mapp. __________RFD di __________oltre interessi al 5% dal 30
giugno 1982, importi messi a carico delle singole quote di comproprietà secondo
la seguente ripartizione:
Mapp. no. __________RFD
...
(invariato)
Mapp. no. __________RFD
...
(invariato)
fr. 9’368.80 quota di 30.6/1000 già di proprietà __________
...
(invariato)
II. Nella misura in cui
concerne __________ e __________ l’appello 21 gennaio 1999 è respinto.
III. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
4’800.-
b) spese (incluse quelle
per le rogatorie) fr. 2’200.-
Totale fr.
7’000.-
già anticipate dagli
appellanti in solido, restano a loro carico ad eccezione di __________, in
ragione di fr. 6’800.-; per il resto sono caricate all’appellata in ragione di
fr. 50.- e all’appellante __________, in solido con gli altri appellanti, in ragione
di fr. 150.-.
Gli appellanti -tranne
__________ - verseranno inoltre solidalmente all’appellata fr. 5’000.- per
ripetibili d’appello.
IV. L’appello adesivo 17
marzo 1999 __________ è respinto.
V. Le spese della
procedura d’appello adesivo di cui al dispositivo IV consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
180.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
200.-
da anticiparsi dagli
appellanti adesivamente in solido, restano a loro carico.
VI. L’appello adesivo 17
marzo 1999 __________ è respinto.
VII. Le spese della
procedura d’appello adesivo di cui al dispositivo VI consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
180.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
200.-
da anticiparsi dagli
appellanti adesivamente in solido, restano a loro carico.
VIII. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3 e all’Ufficio del registro fondiario, Lugano
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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