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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.27
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00027
Lugano
17 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa di disconoscimento
del debito OA.96.662 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con petizione 30 settembre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto
il disconoscimento di un debito di fr. 100’000.-- oltre accessori;
Domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 7 gennaio 1999 ha respinto;
Appellante l’attore, che
con atto di appello del 1° febbraio 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre il convenuto con
osservazioni 16 marzo 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e
ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto ha
escusso l’attore per fr. 100’000.-- oltre interessi sulla base del
riconoscimento di debito del 23 marzo 1994 (doc. A), ottenendo il 9 settembre
1996 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto
esecutivo intimatogli.
B. Con la petizione in
rassegna l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo che
l’originario intento delle parti sarebbe stato modificato nel senso che il
convenuto avrebbe partecipato alle stesse condizioni dell’attore all’operazione
immobiliare per la quale egli aveva chiesto il mutuo.
L’operazione in questione
si sarebbe rivelata fallimentare, per cui il convenuto, stante la sua posizione
di investitore partecipante a rischi ed utili, commetterebbe abuso di diritto
nella richiesta di restituzione del denaro, consentitagli in sede esecutiva dal
fatto che l’attore, dato il precedente rapporto di amicizia, aveva omesso di
richiedere la restituzione del doc. A.
C. Il convenuto si è
opposto alla petizione contestando di avere inteso partecipare all’investimento
effettuato dall’attore, e confermando di contro la tesi del rapporto di mutuo.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore, posta l’ammissione da parte dell’attore dell’originario
contratto di mutuo, peraltro attestato dal doc. A, ha ritenuto non fornita la
prova di una successiva modifica degli accordi nel senso di una partecipazione
diretta del convenuto all’investimento immobiliare, ed ha pertanto respinto la
petizione.
E. Con l’appello in
rassegna l’attore sostiene che il Pretore avrebbe male apprezzato le risultanze
istruttorie, ed in particolare i doc. C, D ed H, dai quali risulterebbe il
fondamento della tesi della partecipazione del convenuto all’operazione
immobiliare.
F. Delle osservazioni al
gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A questo stadio
della causa è pacifica la venuta in essere tra le parti di un contratto di
mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO in conseguenza del quale il convenuto
ha consegnato all’attore fr. 100’000.-- e questi si è assunto l’impegno di
restituirglieli dopo una settimana con gli interessi del 12% all’anno (cfr.
doc. A).
Il convenuto ha pertanto
soddisfatto l’onere probatorio a suo carico circa l’esistenza e l’ammontare
della pretesa contrattuale dedotta in causa.
E’ di conseguenza l’attore
ad essere gravato dell’onere della prova al riguardo delle eccezioni -in
concreto quella della venuta in essere tra le parti di nuovi e differenti
accordi- che dimostrerebbero che la pretesa avversaria si è estinta.
- La tesi giuridica
dell’attore, per cui il convenuto avrebbe trasformato il mutuo nei suoi
confronti in un “finanziamento all’operazione” (appello, punto 3, pag. 3; punto
5, pag. 3), non è di immediata comprensione, non risultando chiaro se sia
inteso che tra le parti sarebbe venuto in essere un rapporto di società
semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO (in tal senso: petizione, punto 2,
pag. 2 “chiese all’attore .... di farlo partecipare alle stesse condizioni
dell’attore (utili e rischi) alla promozione immobiliare), oppure se il
convenuto avrebbe addirittura inteso sostituirsi all’attore nell’investimento.
Come che sia, è pacifico
che entrambe le possibilità poggiano su di una base contrattuale, e possono
pertanto essersi verificate solo in presenza di un corrispondente consenso di
entrambe le parti, e perciò anche del convenuto.
- E’ opinione di
questa Camera che dagli invocati doc. C e D non emerga la prova certa
dell’avvenuta estinzione del debito dell’attore.
E’ ben vero che sulla base
di quegli scritti va ammesso -contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio
impugnato- che il convenuto abbia in qualche modo partecipato a quella che le
parti definiscono “__________ ”: nella lettera del 27 maggio 1995 (doc. C, pag.
2, punto 7) egli si esprime in termini di “reinvestire”, dal che la logica
deduzione del fatto che egli avrebbe effettivamente investito, del che si ha la
riprova nella lettera 16 dicembre 1995 (doc. D), in cui il convenuto confermava
che “la mia parte di Ibiza resta tua a compensazione della posizione
__________, __________ ...”.
Tuttavia, contrariamente
all’opinione dell’appellante, dalla sola ammissione del fatto che anche il
convenuto avrebbe partecipato all’operazione Ibiza non discende automaticamente
anche l’ammissione dell’estinzione del rapporto di mutuo, e perciò del debito
dell’attore.
In assenza di migliori
informazioni e dettagli sull’operazione immobiliare, la tesi dell’appellante
non risulta in effetti preferibile a quella per cui il convenuto, oltre a
prestare denaro all’attore, potrebbe avere immesso denaro proprio
nell’operazione (tesi che si concilierebbe con il tenore del doc. C), oppure a
quella per cui l’attore -fermo restando il mutuo- avrebbe ceduto al convenuto
parte dell’investimento (tesi che si concilierebbe con il tenore del doc. D).
Inoltre, se l’attore vuole
prevalersi delle affermazioni del convenuto, deve accettarle nella sua
globalità, e allora va ritenuto anche che a mente del resistente la sua non
meglio precisata partecipazione all’operazione __________ non avrebbe
modificato il precedente rapporto di mutuo (doc. D: “I fondi che ti prestai mi
verranno restituiti con i relativi interessi che abbiamo fissato a fr.
120’000.--”), il che avvalora in definitiva la tesi per cui l’attore, unico
partecipante all’investimento, ne avrebbe successivamente ceduto una parte al
convenuto, fermo restando il suo obbligo alla restituzione della somma mutuata.
Non potendosi dedurre
nulla in favore delle tesi dell’attore dal suo scritto doc. H, trattandosi con
ogni evidenza di un documento di parte, deve essere confermata la conclusione
alla quale è giunto il Pretore, secondo cui non vi sarebbe prova sufficiente di
un’intervenuta modifica del rapporto originario di mutuo comportante
l’estinzione del debito dell’escusso.
Ne deve conseguire la
reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1°
febbraio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
sono a carico dell’appellante,
che rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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