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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.51
Data decisione, Autorità:
11.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00051
Lugano
11 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa di disconoscimento del debito in materia di contratto
di lavoro OA.97.719 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con petizione 30 settembre 1997 da
(rappr.
dall’avv. __________
contro
(rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 19’530.30 oltre
accessori;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 18 febbraio 1999 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 1° marzo 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre
il convenuto con osservazioni 8 marzo 1999 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Richiamato
il decreto 4 marzo 1999 del Presidente di questa Camera che ha conferito al
gravame il richiesto effetto sospensivo,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
convenuto ha escusso l’attrice per fr. 19’530.30 oltre interessi sulla base del
riconoscimento di debito dell’11 marzo 1996 (doc. 1) e di un conteggio relativo
a spese di alloggio e di trasferta per il 1995 (doc. 2), ottenendo il 12
settembre 1997 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attrice
al precetto esecutivo intimatole.
B. Con
la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto il disconoscimento di tale
debito, sostenendo l’esistenza di un vizio di volontà nella sottoscrizione dei
riconoscimenti di debito, e l’inesistenza degli asseriti crediti, stante
l’avvenuto pagamento della pretesa per ore supplementari, la mancata
sopportazione da parte del convenuto delle spese di cui ha chiesto il rimborso
e le affermazioni del resistente medesimo, il cui precedente patrocinatore
aveva omesso di menzionare tali crediti, rilasciando così un riconoscimento di
debito negativo, dal quale dedurre l’inesistenza di tali pretese, addotte
oltretutto unicamente a titolo vessatorio.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo in benfondato delle proprie
pretese, sorte nell’ambito del contratto di lavoro con l’attrice per cui egli
aveva allestito per conto dell’attrice progetti edilizi per opere da eseguire
nel__________ __________.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, esaminati i doc. 1 e 2, ha ritenuto che essi
costituiscano riconoscimento di debito, e comportino perciò l’ammissione del
fondamento delle pretese ivi indicate, escludendo perciò l’esistenza di un
vizio di volontà dell’attrice all’atto della loro sottoscrizione.
Non
potendosi conferire alla lettera 14 marzo 1997 dell’avv. __________ il preteso
significato di un riconoscimento di debito negativo, andrebbero reiette tutte
le eccezioni dell’attrice, e perciò anche la petizione nel suo complesso.
E. Con
l’appello in rassegna l’attrice sostiene che il convenuto non avrebbe provato
l’esistenza dei propri crediti, ribadendo in sostanza tutte le argomentazioni
già sollevate nel primo processo.
Delle
osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Secondo
l’art. 17 CO il riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa
la causa dell’obbligazione, e in tal caso esso viene definito “abstraktes Schuldbekenntnis”.
Se per contro viene indicata la causa del debito o questa è comunque eruibile
dalle circostanze, esso viene definito “kausales Schuldbekenntnis”, atteso che
in entrambi i casi la sua funzione e la sua natura sono quelle di attestare
l’ammissione di un’obbligazione (II CCA 4 dicembre 1997 in re M./G., 16
maggio 1995 in re G. AG./B., 2 maggio 1995 in re O./A.; Kramer/Schmi-dlin,
Berner Kommentar, n. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/ Vogt/Wiegand, OR I,
n. 3 e 5 ad art. 17 CO).
Ciò
premesso, risultano fuori luogo sia i riferimenti del Pretore al diritto delle
cartevalori (consid. 7) -i documenti in questione non incorporano in alcun modo
gli eventuali diritti del convenuto nei confronti dell’attrice, e non sono
perciò in tal senso un titolo di credito- che quelli dell’attrice alla nozione
di riconoscimento di debito del diritto esecutivo (appello, pag. 4, 9) -del
tutto irrilevante è perciò in questa sede di merito l’eventuale discrepanza tra
le indicazioni del precetto esecutivo e la causale della pretesa in oggetto (II
CCA 4 dicembre 1997 citata)-, dovendo essere intesa diversamente la natura
dei decisivi doc. 1 e 2.
- Il
doc. 1 riveste infatti evidente connotazione contrattuale laddove indica
esplicitamente che dopo “discussione e accordi” tra le parti viene pattuita
l’esistenza di un credito del convenuto di fr. 5’217.50 per “50% costo ditta
__________ ” e di fr. 11’892.80 per “differenza ore annuali supplementari”.
Questo
significa che il diritto del convenuto all’adempimento dei crediti in questione
in questa sede non è più fondato direttamente sulla sua relazione con la ditta
__________ o dall’avvenuta prestazione di un certo numero di ore supplementari,
ma piuttosto dal fatto che attrice e convenuta l’11 marzo 1996 hanno stabilito
di liquidare quelle questioni con l’attribuzione al convenuto dei crediti ivi
indicati.
Ciò
implica il superamento sia delle censure dell’attrice riguardanti l’onere
probatorio gravante il convenuto quo a tali pretese -che risultano comprovate
proprio con l’attestazione dell’accordo di cui al doc. 1- che di quelle
concernenti l’entità delle pretese in questione oppure l’esistenza di
precedenti discordanti pattuizioni, dovendosi ritenere che lo scopo
dell’accordo doc. 1 sia appunto stato quello di concordare le spettanze del
convenuto, anche prescindendo, ai fini transattivi, dalla reale situazione di
fatto, e sostituendo con questo nuovo accordo delle eventuali diverse manifestazioni
di volontà esplicitate in precedenza.
- Ciò
premesso, e risolto così il tema dell’onere della prova gravante il convenuto,
le contestazioni dell’appellante relative ai crediti di cui al doc. 1 risultano
manifestamente infondate.
3.1 Il
fatto che il 23 gennaio 1996 l’attrice abbia effettuato un consistente pagamento
per ore supplementari prestate dal convenuto (doc. 13) non ostava evidentemente
a che potesse di principio esistere un altro credito per quel titolo relativo
ad altre o alle stesse ore supplementari, e d’altra parte l’attrice non afferma
di non avere saputo di tale pagamento allorché l’11 marzo 1996 ha concordato in
fr. 11’892.80 il proprio debito per “differenza per ore annuali supplementari”.
Dalla denominazione adottata parrebbe trattarsi del supplemento di retribuzione
rispetto al salario normalmente dovuto (art. 321c cpv. 3 CO), ma il fatto che
il convenuto abbia fornito questa spiegazione solo con le conclusioni di causa
non gli può nuocere, essendo determinante ai fini dell’accoglimento della pretesa
il fatto che il diritto sussista in virtù dell’accordo raggiunto tra le parti,
e non tanto invece i motivi per cui le parti sono addivenute a quella
soluzione.
3.2 Anche
le censure concernenti i fr. 5’217.50 per il rimborso delle spese di formazione
non sono decisive, avendo le testimonianze invocate dall’attrice attestato di
un diverso accordo in proposito che manifestamente appare superato da quello di
cui al doc. 1, mentre nulla prova che successivamente all’11 marzo 1996 le
parti si siano accordate in senso contrario a quello fatto valere in causa.
- Il
doc. 2 esprime invece il consenso dell’attrice al rimborso al convenuto di fr.
2’420.-- di cui fr. 2’000.-- per spese di alloggio, il cui pagamento è
attestato dalla ricevuta postale a nome del convenuto figurante sul medesimo
doc. 2, e fr. 420.-- per spese di trasferta.
E’
perciò del tutto fuori luogo affermare, nuovamente, che il convenuto non
avrebbe provato il fondamento di tale pretesa (appello, punto 15, pag. 6; punto
17, pag. 7), mentre sono irrilevanti le riserve dell’attrice sul loro
fondamento materiale, questioni superate dal consenso dell’attrice al loro
rimborso, consenso rilasciato -come risulta dalle argomentazioni di cui al
gravame (punto 16, pag. 6)- nella piena consapevolezza di quei problemi che
vengono ora addotti (si sarebbe trattato di spese personali e non
professionali) e che proprio per questo motivo non può essere in buona fede revocato.
- L’attrice
ripropone anche la tesi del vizio di volontà per errore essenziale, sostanziandola
unicamente con una lunga quanto ininfluente citazione del suo stesso allegato
di petizione (appello, punto 25, pag. 10).
Stante
la pochezza delle argomentazioni dell’attrice, gravata del non ossequiato onere
della prova circa le circostanze di fatto costitutive dell’errore, la questione
può essere evasa, senza necessità di citazione letterale, con un semplice
rinvio alle calzanti motivazione del giudizio impugnato.
-
Del
tutto infondate sono anche le tesi secondo cui i crediti in questione non esisterebbero
per non essere stati menzionati nella corrispondenza preprocessuale -l’attrice
neppure indica la norma di diritto dalla quale discenderebbe tale inconsueta soluzione-,
oppure per il motivo che essa sarebbe in possesso degli originali dei doc. 1 e
2, non potendosi conferire a tali documenti, come si è detto, valenza di titolo
di credito, ma avendo invece essi carattere contrattuale, così che risulta
all’atto pratico ininfluente il possesso dell’originale piuttosto che della
copia del testo della pattuizione, che vale in virtù del consenso raggiunto e
non invece per il potere esercitato sul documento.
-
L’attrice
censura infine l’accollo a suo carico delle spese e tasse di giustizia nonostante
la fondamentale gratuità della procedura.
A
torto.
Contrariamente
alla sua opinione, la decisione del Pretore è infatti conforme al disposto di
cui all’art. 417 CPC, che consente di accollare alla parte temeraria -valutazione
contro la quale la parte attrice non insorge esplicitamente- le spese causate (art.
417 cpv. 1 lit. e CPC).
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria e perciò
ai limiti del temerario.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
1° marzo 1999 __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese. L’attrice rifonderà al convenuto fr. 900.-- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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