AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.52
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00052
Lugano
25 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di
lavoro, (inc. DI.97.155 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud)
promossa con istanza 31 luglio 1997 da
rappr.
dall'avv. ____________________
contro
rappr.
dall'avv. __________
chiedente la condanna della
convenuta al versamento della somma di fr. 19'816.- e accessori a titolo di
saldo sul bonus relativo allo stipendio del 1996;
causa in cui, opponendosi
all'istanza, la convenuta ha anche presentato domanda riconvenzionale 16
settembre 1997 con cui postula la condanna di __________ al pagamento di un
risarcimento danni di fr. 84'000.-, pari al mancato guadagno della banca per
l'attività concorrenziale favorita dall'ex-dipendente presso altro istituto
bancario;
ed ora sulla domanda di
edizione da terzi, presentata il 25 novembre 1998 dalla banca convenuta,
relativamente a determinata documentazione concernente il rapporto fra
l'istante e la banca sua nuova datrice di lavoro, che il segretario assessore
della pretura ha respinto con decreto 11 febbraio 1999;
appellante la convenuta con
allegato 1. marzo 1999 con cui postula la riforma del decreto impugnato e
l'accoglimento dell'istanza di edizione;
lette le osservazioni
all'appello: 12 marzo 1999 della banca richiesta, __________; rispettivamente
15 marzo 1999 della parte istante;
richiamata la decisione 2
marzo 1999 del Segretario assessore che ha concesso effetto sospensivo
all'appello;
considera
in fatto e in diritto:
- L'istante
è stato dipendente della convenuta ininterrottamente per trentacinque anni,
fino ad assumere la posizione di condirettore con firma collettiva a due.
Mentre il contratto di lavoro avrebbe cessato ogni suo effetto al 30 giugno
1997, egli è stato esonerato dalla presenza in banca già con la fine del 1996.
Tuttavia le parti sono addivenute a un accordo in base al quale, oltre al
regolare versamento dello stipendio per il primo semestre del 1997, il
lavoratore avrebbe avuto diritto al bonus annuale riferito al 1996, pagato in
due rate, ovvero con il salario di febbraio 1997, rispettivamente con il
salario di aprile. La lite verte sul versamento di quest'ultima rata,
contestata dalla banca la quale rimprovera all'istante di essersi comportato in
contrasto con gli impegni presi, in particolare dirottando suoi clienti sulla
__________ (in seguito: __________).
Con
la risposta la convenuta ha presentato una domanda riconvenzionale intesa a
ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla banca dal signor __________.
- Ordinata
la disgiunzione della riconvenzionale dalla domanda principale, il Segretario
assessore, contestualmente alla decisione sull'ammissione delle prove proposte
dalle parti, ha respinto la domanda di edizione da terzi, ossia dalla __________,
presentata dalla banca convenuta. Con la stessa essa ha proposto l'assunzione
all'incarto della seguente documentazione:
-
contratto
di lavoro __________ / __________;
-
copia
lettere di conferma assunzione e corrispondenza precedente con lo stesso
__________;
-
organigramma
relativo alla posizione del signor __________ all'interno
della banca;
-
conteggio
stipendi dal 1. gennaio 1997 al 31 novembre 1998;
-
qualifiche
del signor __________ nel corso di tutto
il 1997;
-
copia
ordinazione e fattura relativa alla stampa dei biglietti da visita del signor
-
copia
ordinazione formulari di annuncio dell'ingresso del signor __________ tra il personale presso la fondazione LPP,
così come presso la Cassa di compensazione AVS a cui è affiliata la __________ e fotocopia dei conteggi stipendi e dei
pagamenti dei premi relativamente al signor __________ dal 1. gennaio 1997 al
31 dicembre 1997;
-
copia
dell'elenco nominativo (avente diritto economico e numero del conto cifrato)
con relativi importi dei clienti passati dalla ____________________gestiti in
passato o tuttora dal signor __________ nel periodo 1. gennaio 1997 - 31
novembre 1998;
-
documenti
di apertura dei succitati conti con le relative condizioni di apertura.
All'istanza
si è opposta __________ con allegato 13
gennaio 1999, sollevando eccezioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito.
- Il
segretario assessore ha motivato la reiezione dell'istanza in esame, rilevando
anzitutto il carattere investigativo della stessa in quanto tesa alla verifica
dell'esistenza di elementi sufficienti per eventualmente introdurre una causa
creditoria nei confronti dell'istante. Inoltre, considera che i mezzi di prova
indicati nell'istanza non hanno relazione alcuna con il contestato diritto al
bonus, vantato dal lavoratore. Da ultimo osserva che mancano i presupposti
previsti dalla procedura: in particolare in relazione alla proprietà dei
documenti e alla sussidiarietà dell'edizione da terzi rispetto all'edizione
dalla controparte.
Con
l'appello __________ sostiene che i risultati della prova proposta non
concernono l'eventualità di una causa futura, ma l'azione pendente poiché
interessano il comportamento dell'istante sia durante il primo semestre del
1997, sia durante il 1996, ossia quando era ancora attivo presso di lei: ne
consegue che le prove richieste sono rilevanti anche nell'ambito dell'azione
principale. Comunque sostiene che essa si oppone al pagamento del bonus
litigioso anche a dipendenza dell'attività anticontrattuale svolta dall'istante
durante il 1997. Per quanto concerne lo scopo delle prove, afferma che esse
permetterebbero anche di suffragare (assieme ad altri elementi) il danno da lei
patito. Contesta -quo alla sussidiarietà dell'edizione da terzo rispetto all'edizione
da controparte- che parte almeno dei documenti elencati nella sua istanza
possano essere richiesti all'istante. Dissente pure dal concetto di documento
comune, così come inteso dal primo giudice nel decreto impugnato.
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
- Nel
novero delle vie per assumere all'incarto prove documentali il nostro codice di
rito civile prevede la possibilità per le parti di produrre esse stesse
documentazione propria o in loro possesso, di richiamare documenti da pubbliche
autorità alle condizioni descritte all'art. 215 CPC, e di chiedere l'edizione
di documenti dalla controparte, rispettivamente da terzi (art. 206 segg. CPC).
La procedura di edizione da una terza persona vuole garantirle il diritto di
esprimersi al proposito e quindi anche di opporsi alla richiesta della parte;
nel caso in cui, accogliendo l'istanza, il giudice facesse ordine al terzo di
produrre documentazione in suo possesso, gli è riservato un diritto autonomo
d'impugnare il decreto d'edizione (Cocchi / Trezzini, CPC, art.
211, n. 2).
Per
quanto riguarda i presupposti processuali, l'edizione da terzi non si
differenzia dall'edizione dalla controparte, tant'è che l'art. 211 rinvia
esplicitamente agli art. 206 e 207 CPC. Anche l'istanza di edizione da terzi
deve pertanto indicare la designazione, almeno approssimativa, del documento o
del suo contenuto, le circostanze di fatto che col medesimo s'intendono
provare, nonché la legittimità della domanda di edizione così come descritta dall'art.
206 CPC. Oltre alla proprietà o comproprietà del documento a carico della parte
richiesta, il giudice deve accertare che si tratti di documenti redatti per un
interesse comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi;
le corrispondenze relative a un affare comune o fra le parti e un
intermediario. La giurisprudenza sorta nell'ambito di queste norme indica che
il concetto di documento comune non permette interpretazioni estensive; concede
tuttavia di considerare tale il documento di cui una parte abbia partecipato
alla formazione e che costituisca così una fonte o prova comune di diritti (Cocchi
/ Trezzini, CPC, art. 206, n. 2 e 4). Relativamente allo scopo
perseguito dal richiedente -ciò che si confonde con l'ammissibilità della prova
in sé- non è possibile postulare l'edizione di documenti a scopo esplorativo,
ossia per scoprire se presso la controparte o presso terzi si trovino documenti
atti a costituire prova nella causa (Cocchi / Trezzini, idem, n. 3); a
fortiori non sarà ammissibile una tale indagine ai fini di una causa futura o
comunque estranea a quella in cui l'istanza è stata presentata.
- Nel
caso concreto è anzitutto opportuno verificare i limiti della contestazione.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare sulla base dell'ordinanza di cui a
pagina 2 del verbale 25 novembre 1998, la banca convenuta non deve più
presentare un
allegato
introduttivo della domanda riconvenzionale poiché l'ha già fatto con l'allegato
scritto di risposta e riconvenzionale prodotto -per quanto riguarda la
risposta- con l'esplicito accordo del giudice e della controparte, così come si
legge introduttivamente al verbale 16 settembre 1997. I termini della vertenza
sono pertanto chiari: relativamente all'azione principale, lo scambio degli
allegati (prescindendo dalle incidentali decise nel frattempo) si è completato
con l'esposizione di replica e di duplica nel corso dell'udienza 25 novembre
1998 (verbale, p. 2-4). Per quanto riguarda la riconvenzionale, sono note, come
già osservato, almeno le tesi petizionali di __________. La posizione di questa
parte nelle due procedure è diversa: nell'azione principale essa sostiene che -prima
ancora di disdire il contratto di lavoro (ossia prima del 20 dicembre 1996:
doc. E)- l'istante aveva dirottato clientela verso la sua futura datrice di
lavoro. Tenuto conto di queste circostanze e a dipendenza del fatto che il
bonus litigioso, riferito al 1996, non era garantito come parte integrante del
salario, ma dipendeva dalle prestazioni e dalla collaborazione dimostrata dal
lavoratore, non vi sarebbe motivo per riconoscerlo, rispettivamente per
riconoscerlo nell'importo richiesto. D'altra parte, poiché l'attività anticontrattuale
dell'istante è continuata durante il primo semestre del 1997, nemmeno si pone
il problema del riconoscimento di qualsiasi gratifica per quello stesso anno
(richiesta non formulata dall'istante, ma cui è fatto cenno -per il momento- a
titolo eventuale).
Con
la domanda riconvenzionale invece __________ chiede alla controparte il risarcimento
dei danni che le sono stati cagionati dalla perdita di clientela: essa calcola
questo pregiudizio sulla base del valore complessivo del portafoglio dei nove
clienti che hanno trasferito le proprie relazioni bancarie alla __________ durante i primi sei mesi del 1997, pari a fr.
16.8 Mio.; giacché nella prassi bancaria la mancata gestione di patrimoni viene
di regola stimata nell'1‰ del totale, la perdita annua sarebbe di fr. 16'800.-
Ciò che per cinque anni assomma a fr. 84'000.-, importo di cui viene chiesto il
pagamento a __________ in via principale; subordinatamente la richiesta della
banca è ridotta a fr. 64'184.-, ossia nell'eventualità che il credito di
controparte venga interamente riconosciuto ed estinto per compensazione.
- A
dipendenza di quanto fin qui esposto risulta che tutto quanto attiene alla
quantificazione del preteso pregiudizio della banca non rientra nell'ambito
dell'azione principale e non può quindi giustificare l'ammissione di prove al
riguardo. D'altra parte, dando seguito all'ordinanza 11 febbraio 1999 (punto
1.2.), l'istante ha già prodotto fotocopia del suo contratto di lavoro presso
__________ con inizio al 1. luglio 1997;
inoltre la banca convenuta afferma lei stessa di sapere quanti sono i clienti
che l'avrebbero abbandonata su intervento dell'istante, producendo le
rispettive lettere di disdetta delle relazioni bancarie, tutte datate dei primi
sei mesi del 1997 (plico doc. 8), nonché due memorandum interni, relativi allo
stesso periodo (doc. 9 e 10).
Esplicitamente
la convenuta motiva la richiesta edizione degli ultimi due pacchetti di
documenti (consid. 2) al fine di provare "il passaggio di clientela e la
conseguente consistenza finanziaria operata dal signor __________ a discapito della ____________________Ciò che
esula dalla causa in corso, ma potrebbe semmai ricadere nell'ambito della riconvenzionale.
Di tutti gli altri documenti, essa assume l'idoneità per dimostrare
"quando de facto o giuridicamente il signor __________ ha effettivamente
iniziato a lavorare per la __________ ossia nell'ipotesi che dagli stessi
emergano atti preparatori (altro non potrebbe risultare a dipendenza del tipo
di documenti indicati) alla conclusione del contratto di lavoro con la nuova
datrice di lavoro. Sennonché quella circostanza -in relazione alle rispettive
allegazioni delle parti- non appare rilevante nella lite, né costituisce fatto
contestato: già per questi motivi la prova non può essere ammessa (art. 184
cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Per quanto attiene in modo specifico all'edizione (art.
206 n. 2 CPC), tutti i documenti richiesti non concernono nemmeno
indirettamente i rapporti fra le parti in causa, ma esclusivamente i rapporti
interni fra l'istante e la sua nuova datrice di lavoro: così le trattative per
la sua assunzione, la sua collocazione nell'ambito della banca, il suo nuovo
stipendio, le sue qualifiche professionali, la stampa dei biglietti da visita
come collaboratore di __________ e le
formalità concernenti la previdenza professionale come dipendente di quella
banca.
Devono
pertanto essere condivise le conclusioni del primo giudice sull'estraneità
delle prove proposte nella vertenza sul bonus 1996. Ma anche in merito alla
sussidiarietà della richiesta, dal momento che almeno parte della
documentazione indicata può molto verosimilmente essere chiesta all'istante. Né
può essere rimproverato al segretario assessore di aver apprezzato
sommariamente le intenzioni della banca, dal momento che lei stessa, nello
scritto 4 gennaio 1999 alla Pretura, considerava che l'esito dell'istanza di
edizione, se non determinante, sarebbe stato importante per "valutare
l'inoltro della propria petizione creditoria a seguito dell'ordinanza di
disgiunzione delle due azioni ...".
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett.
e CPC e la TOA
pronuncia:
-
L'appello
-
marzo 1999 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà sia alla
controparte, sia a __________, la somma di fr. 350.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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