Recusal denied: Italian language requirement not bias

12.2000.23Outro Tribunal15 de fev. de 2000Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected an application to recuse the Lugano district judge. The applicant argued that the hearing notice unlawfully required the parties to appear only in Italian, although the defendants were German-speaking and domiciled in another canton. The chamber held that Ticino civil proceedings must be conducted in Italian under the territoriality principle and Art. 117 CPC, which is compatible with federal law and the ECHR. Since the judge had correctly applied the language rule, no appearance of bias was shown. Costs were charged to the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 117 CPC; language of cantonal civil proceedings; recusal for alleged bias. In judicial proceedings before cantonal authorities, the official language of the canton is decisive by virtue of the territoriality principle. This rule is compatible with federal constitutional guarantees, the freedom of language and Art. 6 ECHR. The mere fact that a judge informs the parties that the hearing will be conducted in the cantonal language does not, absent additional circumstances, reveal prejudice or an appearance of partiality. A recusal request cannot be based on the judge's correct application of the mandatory language rule (consid. 2).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.23

Data decisione, Autorità: 15.02.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00023

Lugano 15 febbraio 2000/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 17 gennaio 2000, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, avv. __________, da


nell’ambito della causa -inc. no. LA.1999.00138 di quella Pretura- promossa contro di lui con istanza 16 dicembre 1999 da



entrambi rappr. dall'__________

e nella quale è pure convenuta


volta ad ottenere, a far tempo dal 1° marzo 2000, la riduzione da fr. 2'664.- a fr. 2'065.15 della pigione relativa all'ente locato in __________ a __________ di proprietà dei convenuti.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto

che con istanza 16 dicembre 1999 _________ e __________ hanno convenuto in lite davanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, _________ e __________, chiedendo la riduzione a far tempo dal 1° marzo 2000 della pigione relativa all'ente locato in __________ a __________;

che il Pretore, con scritto 7 gennaio 2000, ha di conseguenza citato le parti all’udienza di discussione del 7 febbraio 2000, precisando, in calce alla convocazione, che ai sensi dell'art. 117 CPC l'udienza sarebbe avvenuta esclusivamente in lingua italiana;

che con scritto (istanza) 17 gennaio 2000 __________ ha chiesto la ricusa del Pretore adito, avv. __________;

che, a sostegno della sua richiesta, egli adduce che in base all'art. 6 CEDU ed all'art. 116 Cost. fed. le parti dovrebbero essere messe a conoscenza delle pratiche che le concernono in una lingua a loro comprensibile, in concreto quindi, trattandosi di convenuti germanofoni e domiciliati nel Canton __________, in tedesco; che al contrario, stabilendo che l'udienza del 7 febbraio 2000 sarebbe avvenuta unicamente in italiano in base all'art. 117 CPC, il Pretore avrebbe in realtà misconosciuto che tale norma consentiva alle parti di essere sentite anche in tedesco, che costituiva una delle lingue nazionali, dando così prova di una chiara prevenzione;

che i signori __________ e il Pretore, con osservazioni 21 gennaio 2000 i primi e 4 febbraio 2000 il secondo, hanno escluso l'esistenza nella fattispecie di un qualsiasi motivo di ricusa;

che giusta l'art. 30 cpv. 1 CPC competente a statuire sull'eventuale ricusa del Pretore in una causa giudiziaria è la scrivente Camera civile del Tribunale di appello e non -come sembra ritenere l'istante nella sua comunicazione dell'11 febbraio 2000- il Consiglio della Magistratura;

che, nel merito dell'istanza, si osserva che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, chi si rivolge alle autorità cantonali deve servirsi della lingua ufficiale del Cantone: il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 Cost. fed. -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 117)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua né alle disposizioni della CEDU (Rep. 1987 p. 149 con numerosi rif.);

che l'art. 117 cpv. 1 CPC, che prevede espressamente che il processo civile in Ticino deve svolgersi in italiano, è dunque senz'altro conforme al diritto federale: di conseguenza è questa la lingua che deve essere in concreto utilizzata dalle parti nella presente fattispecie, indipendentemente dal loro eventuale domicilio in un altro Cantone;

che dunque il Pretore ha applicato correttamente le disposizioni di legge, per cui nel suo agire non è ravvisabile alcun indizio di prevenzione a sfavore di una parte e di conseguenza l’istanza di ricusa deve essere respinta;

che l'istante ha in ogni caso dimostrato di sapersi esprimere in italiano in una maniera più che dignitosa, il che rende anche per questo motivo ingiustificata ogni sua rimostranza;

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L’istanza di ricusa 17 gennaio 2000 di __________ è respinta.

§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.

II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del qui istante, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

recusallanguage of proceedingsterritoriality principlebiascivil procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Pretore had to notify and hear the parties in German because they were German-speaking and domiciled in another canton.

Decisão extraída

No. In Ticino civil proceedings the language of the court is Italian, and the parties must use the cantonal official language regardless of their domicile.

Fundamentação extraída

The chamber held that the territoriality principle applies in cantonal judicial proceedings and is compatible with federal law, constitutional language freedom, and the ECHR. The judge correctly applied Art. 117 CPC, so there was no sign of bias or prejudice.

Questão jurídica principal

Whether the judge's use of Italian showed apparent partiality justifying recusal.

Decisão extraída

No. Correct application of the language rule cannot constitute a recusal ground, and the applicant's ability to express himself in Italian further undermined the complaint.

Fundamentação extraída

Because the judge merely enforced the legally required language of proceedings, no indication of prevention against any party was shown.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.