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Numero d'incarto:
12.2000.23
Data decisione, Autorità:
15.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00023
Lugano
15 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 17
gennaio 2000, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 4, avv. __________, da
nell’ambito della causa -inc. no. LA.1999.00138 di
quella Pretura- promossa contro di lui con istanza 16 dicembre 1999 da
entrambi rappr. dall'__________
e nella quale è pure convenuta
volta ad ottenere, a far tempo dal 1° marzo 2000, la
riduzione da fr. 2'664.- a fr. 2'065.15 della pigione relativa all'ente locato
in __________ a __________ di proprietà dei convenuti.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che con
istanza 16 dicembre 1999 _________ e __________ hanno convenuto in lite davanti
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, _________ e __________,
chiedendo la riduzione a far tempo dal 1° marzo 2000 della pigione relativa
all'ente locato in __________ a __________;
che il
Pretore, con scritto 7 gennaio 2000, ha di conseguenza citato le parti
all’udienza di discussione del 7 febbraio 2000, precisando, in calce alla
convocazione, che ai sensi dell'art. 117 CPC l'udienza sarebbe avvenuta
esclusivamente in lingua italiana;
che con
scritto (istanza) 17 gennaio 2000 __________ ha chiesto la ricusa del Pretore
adito, avv. __________;
che, a
sostegno della sua richiesta, egli adduce che in base all'art. 6 CEDU ed
all'art. 116 Cost. fed. le parti dovrebbero essere messe a conoscenza delle
pratiche che le concernono in una lingua a loro comprensibile, in concreto
quindi, trattandosi di convenuti germanofoni e domiciliati nel Canton
__________, in tedesco; che al contrario, stabilendo che l'udienza del 7
febbraio 2000 sarebbe avvenuta unicamente in italiano in base all'art. 117 CPC,
il Pretore avrebbe in realtà misconosciuto che tale norma consentiva alle parti
di essere sentite anche in tedesco, che costituiva una delle lingue nazionali,
dando così prova di una chiara prevenzione;
che i
signori __________ e il Pretore, con osservazioni 21 gennaio 2000 i primi e 4
febbraio 2000 il secondo, hanno escluso l'esistenza nella fattispecie di un
qualsiasi motivo di ricusa;
che
giusta l'art. 30 cpv. 1 CPC competente a statuire sull'eventuale ricusa del
Pretore in una causa giudiziaria è la scrivente Camera civile del Tribunale di
appello e non -come sembra ritenere l'istante nella sua comunicazione dell'11
febbraio 2000- il Consiglio della Magistratura;
che, nel
merito dell'istanza, si osserva che, per costante giurisprudenza del Tribunale
federale, chi si rivolge alle autorità cantonali deve servirsi della lingua
ufficiale del Cantone: il principio della territorialità delle lingue nazionali
nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né
all'art. 116 Cost. fed. -che vale soltanto nei rapporti con le autorità
federali (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 117)- né al diritto
costituzionale non scritto della libertà della lingua né alle disposizioni
della CEDU (Rep. 1987 p. 149 con numerosi rif.);
che
l'art. 117 cpv. 1 CPC, che prevede espressamente che il processo civile in
Ticino deve svolgersi in italiano, è dunque senz'altro conforme al diritto
federale: di conseguenza è questa la lingua che deve essere in concreto
utilizzata dalle parti nella presente fattispecie, indipendentemente dal loro
eventuale domicilio in un altro Cantone;
che
dunque il Pretore ha applicato correttamente le disposizioni di legge, per cui
nel suo agire non è ravvisabile alcun indizio di prevenzione a sfavore di una
parte e di conseguenza l’istanza di ricusa deve essere respinta;
che
l'istante ha in ogni caso dimostrato di sapersi esprimere in italiano in una
maniera più che dignitosa, il che rende anche per questo motivo ingiustificata
ogni sua rimostranza;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio seguono la
soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27
e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa 17 gennaio 2000 di __________ è respinta.
§ Gli atti
di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una
tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del qui
istante, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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