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Numero d'incarto:
12.2000.29
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00029
Lugano
12 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.99.186 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 12 marzo
1999 da
(rappr. dallo studio legale __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al
pagamento di fr. 42'499.20 oltre accessori, causa stralciata dai ruoli con
decreto 4 febbraio 2000 a seguito della desistenza degli attori;
Appellanti i convenuti in materia di spese e ripetibili, gravame cui
gli attori si oppongono;
Letti ed esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto:
che con
la petizione gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al
pagamento di fr. 42'499.20 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno
contrattuale;
che i
convenuti con risposta 11 giugno 1999 si sono opposti alla petizione;
che gli
attori hanno dichiarato di recedere dalla petizione, ragione per cui il Pretore
con decreto del 4 febbraio 2000 ha stralciato la causa dai ruoli, gravando gli
attori della tassa di giustizia di fr. 400.-- e di complessivi fr. 600.-- per
ripetibili;
che i
convenuti con l'appello chiedono l'aumento ad almeno fr. 4'000.--
dell'indennità ripetibile;
che gli
attori con osservazioni del 16 marzo 2000 si oppongono al gravame;
Considerato
in diritto:
che a
questo stadio della causa è del tutto pacifica la soccombenza degli attori quo
all’azione da loro incoata, e conseguentemente risulta indiscutibile il loro
obbligo alla corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; Cocchi
e Trezzini, CPC-TI, ad art. 77 m. 1 e 3);
che il
motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione è
infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va
stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC;
che a
giusta ragione, stante la prematura cessazione della lite a seguito della
desistenza degli attori, gli appellanti, in applicazione dell’art. 11 TOA,
invocano l'applicazione di entrambi i criteri di cui agli art. 9 e 10 TOA,
ossia l’applicazione della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene
mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 77, m. 9);
che le
ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate ai convenuti se la reiezione
della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state
comprese tra fr. 3'400.-- e fr. 6’375.-- (art. 9 TOA);
che la
causa, nonostante le allegazioni dei convenuti, si presenta di difficoltà media;
che la
retribuzione ad valorem, per la causa completa, può pertanto essere determinata
nell'11,5% del valore litigioso, ossia in fr. 4'900.--;
che gli
appellanti adducono un dispendio di tempo di 26 ore e 25' a fr. 220.-- all'ora
per un totale di fr. 5'811.65, oltre a fr. 631.30 di spese vive;
che tale
conteggio non è condivisibile, includendo a prima vista svariate prestazioni
esulanti dalla conduzione del processo;
che sulla
base degli atti l'onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente
per l'allestimento della risposta e della duplica, oltre che delle brevi
comunicazioni inviate alla Pretura il 26 e 29 marzo, 1° aprile, 13 dicembre
1999 e 14 gennaio 2000 può essere stimato in complessive 12 ore;
che
all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona la
retribuzione oraria di fr. 220.--/h richiesta dagli appellanti;
che
l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di
fr. 2’640.--;
che
l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su queste basi ad un importo per
ripetibili di fr. 3’430.--;
che
l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che
precedono, avendo il Pretore attribuito un'indennità ripetibile manifestamente
insufficiente;
che le
spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti,
con preponderanza di quella degli attori, indebitamente oppostisi al gravame
(art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 febbraio 2000 di __________ e __________ è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 4 febbraio 2000 del
Pretore di Lugano, sezione 2, viene così riformato:
- La
tasse di giudizio e le spese in complessivi fr. 400.-- sono a carico degli
attori, i quali rifonderanno alle parti convenute complessivi fr. 3’430.-- per
ripetibili.
II. Gli oneri della procedura d’appello consistenti nella tassa di
giustizia di fr. 80.-- e nelle spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.-), già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/4 e per 3/4 sono a
carico degli attori, che rifonderanno ai convenuti complessivi fr. 200.-- per
parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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