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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.9
Data decisione, Autorità:
24.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00009
Lugano
24 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.426 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 giugno 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16’359.40
oltre accessori in conseguenza del contratto di leasing;
Domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 1999 ha
accolto per fr. 10'352.15 oltre interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 19 gennaio 2000 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni 18 febbraio 2000 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il 28 febbraio 1994 le parti hanno sottoscritto un documento
denominato “contratto leasing” (doc. A) mediante il quale il convenuto è
entrato in possesso di una vettura __________ nuova contro un canone mensile di
fr. 1'068.--, vettura che egli, nonostante la prevista durata contrattuale di 48
mesi, avrebbe restituito già il 23 dicembre 1994.
Considerando
ciò un ingiustificato scioglimento anticipato del contratto da parte del
conduttore, l'attrice, avvalendosi della clausola contrattuale 12c, addebita al
convenuto complessivi fr. 16'359.40 oltre interessi.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione adducendo l'inadempienza
della controparte, atteso che la vettura oggetto del contratto avrebbe via via
manifestato una lunga serie di difetti che avrebbe reso impossibile il suo
utilizzo in maniera conforme ai fini del contratto.
Di
conseguenza sarebbe del tutto giustificato l'agire del resistente, che avrebbe
in pratica resiliato il contratto per l'inservibilità dell'oggetto locato, in
applicazione degli art. 259 e segg. CO.
Contestata
sarebbe comunque la pretesa di fr. 4'542.60 per asserite spese di ripristino
del veicolo, così come la data della rescissione del contratto, da situare già
al 16 agosto o all'8 settembre 1994.
C. Il Pretore, richiamato il contenuto del contratto, ha rilevato che
sarebbe esclusa la responsabilità dell'attrice per gli eventuali difetti della
vettura, di modo che il convenuto dovrebbe di principio rispondere delle
conseguenze della rescissione anticipata del contratto, laddove il pregiudizio
risarcibile ammonterebbe a complessivi fr. 10'352.15 oltre interessi.
D. Con l’appello il convenuto, riassunta la propria versione dei fatti,
ribadisce di non avere disdetto il contratto, ma di essere receduto ai sensi
dell'art. 259b CO. Sarebbe in effetti iniquo imporre al conduttore un aggravio
della propria situazione in presenza di difetti del bene locato indipendenti
dalla sua volontà, e perciò sarebbe a torto che il Pretore ha omesso di
considerare l'intera problematica del difetti della vettura, dovendosi ammettere
la nullità della clausola contrattuale 12c per effetto dell'art. 256 cpv. 2 CO.
Addirittura,
l'intero contratto dovrebbe essere ritenuto nullo in applicazione dell'art.
226m CO, non essendo soddisfatti i requisiti formali di cui all'art. 226a CO.
E. Delle osservazioni 18 febbraio 2000 dell’attrice, che concludono per
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Nel caso di leasing indiretto (quello cioè in qui il datore in
leasing non è il fabbricante o fornitore del bene; cfr. Giger, Berner
Kommentar, n. 62 ad art. 226m CO; Honsell/Vogt/ Wiegand, OR I, 2.
edizione , n. 87 ad Einleitung vor art. 184 ff. OR) viene di regola a crearsi
-e questo anche nella fattispecie- un rapporto tra tre parti (ossia il
fornitore del veicolo, la società di leasing e il prenditore di leasing),
legate da due distinti contratti: da una parte il fornitore (per le vetture di
regola un garagista) stipula un contratto di compravendita con la società di
leasing, che diviene così proprietaria del bene; dall'altra parte la società di
leasing conclude il contratto leasing con il conduttore, che entra così in
possesso dell'oggetto (su questo tema: II CCA 19 gennaio 2000 in re
S./F. SA e P. SA).
-
Stanti queste tre parti e questi due contratti, anche la questione
degli eventuali difetti dell'oggetto venduto/concesso in leasing, costituenti
di principio un caso di cattivo adempimento del rispettivo contratto da parte
del venditore e del noleggiatore in leasing, va evidentemente regolata in primo
luogo nei termini previsti dai rispettivi contratti.
Nel
rapporto tra le parti qui in causa la tematica è stata risolta nel senso che il
contratto di leasing prevede che l'attrice cede al convenuto i diritti di
garanzia che essa possiede nei confronti del venditore della vettura per
effetto del contratto di compravendita (doc. A, punto 7), il che costituisce
prassi usuale (II CCA 27 agosto 1996 in re C./P.; Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 97 e 103 ad Einleitung vor art. 184 ff. OR; Tercier,
Les contrats spéciaux, 2. edizione, n. 5830 e 5831), unitamente alla
pattuizione per cui è escluso il diritto del prenditore di leasing di
prevalersi dei difetti nei confronti del concedente (doc. A, punto 7:
"Tali pretese non possono essere fatte valere nei confronti della ditta
locatrice …. Ogni altra è esplicitamente esclusa. In nessun caso il locatario
ha diritto di richiedere una riduzione del canone di locazione.").
Contrariamente
all'opinione dell'appellante, siffatte lecite pattuizioni non sono in urto con
l'invocato disposto di cui all'art. 256 cpv. 2 CO per il motivo che la norma,
propria del contratto di locazione, non risulta applicabile nel contesto di un
contratto di leasing indiretto (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n.
103 ad Einleitung vor art. 184 ff. OR e riferimenti; Engel, Contrats de
droit suisse, pag. 748), che è contratto misto (II CCA 26 gennaio 1996
in re P./G. SA; SJZ 1993, pag. 119 e segg.) e non di locazione
propriamente detta, il cui scopo ultimo è in definitiva quello di assicurare il
finanziamento del possesso di un bene durante un periodo determinato, ragione
per cui si dispone che i problemi legati alla difettosità dell'oggetto vanno
risolti tra il prenditore di leasing e il fornitore del bene.
Acquisito
il principio che il concedente in leasing non risponde degli eventuali difetti
dell'oggetto e che l'esclusione di tale responsabilità non è lesiva dell'art.
256 CO, ne deve conseguire l'inapplicabilità anche dell'art. 259b CO, anch'esso
invocato dall'appellante, mentre il fatto che il contratto non contenga alcuna
disposizione atta a regolare il recesso del prenditore in leasing significa
semplicemente che tale recesso non è possibile per il motivo della difettosità
del bene concesso in leasing.
- Tolta la possibilità di recedere altrimenti dal contratto, è quindi
a giusta ragione che le conseguenze del comportamento del convenuto sono state
valutate secondo l'art. 12c delle condizioni contrattuali.
Egli nel
proprio gravame non solleva particolari censure circa la concreta
determinazione di tali conseguenze, ossia in altri termini non contesta che
essa comporti per lui l'obbligo al pagamento dell'importo stabilito dal
Pretore, ravvisando piuttosto in tale esito una generica violazione del
principio dell'affidamento (pag. 6).
La tesi è
infondata: atteso che il corretto comportamento da parte sua, costituito dal
regolare pagamento dei canoni leasing e dal contemporaneo esercizio nei
confronti del venditore dei diritti di garanzia cedutigli dall'acquirente,
avrebbe consentito di ristabilire l'equivalenza delle prestazioni contrattuali
precedentemente compromessa dagli asseriti difetti della vettura, non rimane
spazio per una censura di iniquità, prospettabile unicamente qualora la
rinuncia all'azione per difetti nei confronti del concedente il leasing fosse
avvenuta senza contropartita nei confronti del venditore.
- L'appellante adduce infine la nullità dell'intero contratto di
leasing per la supposta violazione delle norme in materia di vendita a rate
(art. 226 e segg. CO), ma anche questa doglianza è priva di fondamento.
Il
contratto in questione non è infatti assimilabile ad una compravendita a rate
già solo per il motivo che con il pagamento delle quote previste dal contratto
leasing non si sarebbe verificato l'ammortamento totale del valore del veicolo
(DTF 118 II 154, 113 II 171; II CCA 26 gennaio 1996 citata), e
perciò l'automatico trapasso della proprietà in favore del prenditore alla
scadenza del contratto, ma vi sarebbe al contrario comunque stato l'obbligo del
prenditore alla restituzione del veicolo (doc. A, punto 13), fatto salvo il suo
diritto all'acquisto dello stesso contro pagamento del valore di riscatto di
fr. 14'000.-- (doc. 14b), ossia di una quota significativa del valore a nuovo
della vettura. E' perciò manifesto che in queste circostanze il contratto di
leasing in esame non persegue il medesimo scopo economico di una compravendita
a rate, ed inoltre le parti nel contratto hanno indicato che il veicolo avrebbe
uso "artigianale", il che sembrerebbe indicare che si tratta di un
bene d'investimento, e non invece di un bene di consumo, per cui è generalmente
negata l'applicazione delle disposizioni relative alla vendita rateale (II
CCA 29 gennaio 1996 citata, consid. 2.2 e riferimenti).
Ne deve
conseguire la reiezione del gravame.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 gennaio 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 580.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l
e fr. 600.--
già
anticipati dal convenuto, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 600.-- per ripetibili.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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