AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.115
Data decisione, Autorità:
09.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00115
Lugano
9 agosto 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di contratto di locazione - inc. no. LA.2001.00040 della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 4 - promossa con istanza 19 aprile 2001 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia di disconoscimento del debito, che il
Pretore, con decreto 30 luglio 2001, ha stralciato dai ruoli per mancato
versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio.
Appellanti gli istanti che, con atto di appello 3
agosto 2001, chiedono l’annullamento del decreto di stralcio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
ritenuto
in fatto:
che il 19
aprile 2001 __________ e __________
hanno presentato un’istanza intesa a far dichiarare l’inesistenza del debito di
Fr. 32'040.- vantato da __________ e di cui ai PE no. __________ e __________dell’UE
di Lugano, l’opposizione ai quali era stata rigettata in via provvisoria con
decisioni 27 novembre 2000;
che il 21
giugno 2001 il Pretore, richiamati gli art. 147 e segg. CPC e gli art. 11 e 12
LTG, ha assegnato agli istanti un termine scadente l'11 luglio 2001 per versare
l’importo di Fr. 1'200.- a valere quale anticipo della tassa di giustizia e
delle spese giudiziarie con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del
termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;
che il 30
luglio 2001 il Pretore, preso atto che l’anticipo era stato prestato unicamente
il 25 luglio 2001 e quindi in ritardo rispetto al termine assegnato, ha
stralciato l'istanza dai ruoli;
che gli
istanti, con l'appello che qui ci occupa, chiedono l’annullamento di questo
provvedimento ritenendolo arbitrario e contrario all'art. 414 CPC;
che, a
loro dire, nella richiesta di anticipo era stato previsto un termine per il
versamento inusualmente breve di soli 20 giorni, oltretutto contrario alla
prassi che era di 30 giorni; visto il periodo estivo, l'assegnazione di un
breve termine era inopportuna; non vi era un'esigenza di fissare il termine
prima dell'inizio delle ferie giudiziarie; la comminatoria dello stralcio della
causa non era sufficientemente evidenziata nell'ordinanza; lo spirito dell'art.
414 CPC, che prevede un giudizio sulle spese e sulle ripetibili secondo
prudente criterio, era stato disatteso dalla richiesta di anticipo con la
comminatoria di stralcio; infine la norma cantonale che prevedeva lo stralcio
in tali circostanze doveva essere considerata arbitraria, siccome impediva di
fatto agli istanti di rimettere in discussione i crediti posti in esecuzione
dalla controparte;
considerando
in diritto:
che
giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad
anticipare le spese - ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di
appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG) -
fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese
giudiziarie presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della
normativa si intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai
testimoni, ai periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese
di bollo e, in genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria (art. 2
LTG);
che
in virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine
fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo,
se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;
che,
ciò premesso, le censure sollevate dagli appellanti devono essere ampiamente
disattese;
che
innanzitutto il termine di 20 giorni assegnato agli istanti per il versamento
dell'anticipo, quand'anche non corrispondesse alla prassi commerciale, delle
autorità fiscali o degli uffici dei registri, è ossequioso delle disposizioni
di legge in materia, che come detto prevedono un termine da 10 a 30 giorni
(art. 11 cpv. 1 LTG), per cui non è affatto vero che il periodo di tempo
assegnato in concreto fosse inusualmente breve, tanto più che giusta l'art. 412
cpv. 1 CPC in materia di locazione il termine per il compimento di ogni atto
processuale è di soli 10 giorni;
che
inoltre nessuna norma di legge impedisce di fissare termini scadenti prima
dell'inizio delle ferie giudiziarie anche nei casi in cui non vi è particolare
urgenza, a maggior ragione nelle cause a procedura speciale in materia di
locazione, la cui trattazione nemmeno è interrotta dalle ferie stesse (art. 412
cpv. 2 CPC);
che
gli appellanti non possono nemmeno affermare in buona fede di non aver saputo
che il mancato o tardivo versamento dell’anticipo avrebbe comportato lo
stralcio dell'istanza, la comminatoria di stralcio ”della causa” così come il
richiamo agli art. 11 e 12 LTG essendo espressamente contenuti nella richiesta
di anticipo del 21 giugno 2001 (IICCA 5 febbraio 1996 in re A./P., 27
maggio 1997 in re G./G.), pacificamente pervenuta al loro avvocato il giorno
seguente;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, la richiesta di anticipo con
la comminatoria di stralcio non è in contraddizione con l'art. 414 CPC, che
consente al giudice di statuire secondo il suo prudente criterio sulle spese e
sulle ripetibili: infatti una cosa è l'anticipazione delle spese, che in base
all'art. 9 cpv. 2 LTG incombe alla parte istante, attrice o appellante, mentre
un'altra è la ripartizione delle stesse tra le parti, giudizio che è oggetto
dell'art. 414 CPC;
che,
infine, la norma cantonale che prevede lo stralcio della causa in tali
circostanze (art. 12 LTG) non può nemmeno essere considerata arbitraria o
contraria al diritto federale per il fatto che gli istanti, essendo ormai
trascorso il termine di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF, non potrebbero più mettere
in discussione i crediti per i quali è stata rigettata in via provvisoria
l'esecuzione;
che
lo stralcio della causa per il mancato pagamento delle spese giudiziarie è un
istituto di natura processuale, che ha come sola conseguenza la fine della
litispendenza e lascia intatto il diritto litigioso come tale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 147), per cui di principio non è tale da
vanificare norme di diritto sostanziale: pur essendo vero che l'azione di
disconoscimento del debito, prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF, dev'essere
promossa entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione e che il termine in questione
è oramai trascorso, va rilevato che il pregiudizio sostanziale lamentato dagli
appellanti non è in definitiva dovuto a un effetto perverso della norma
processuale in questione, la parte, debitamente rappresentata da un legale,
dovendo in effetti conoscere sia le caratteristiche dell'azione da essa
promossa sia le regole processuali vigenti nel Cantone, che avrebbero permesso
loro di continuare la stessa - effettuando il pagamento nel termine oppure
chiedendo una proroga - evitando con ciò il suo stralcio: ciò equivale a dire
che l'art. 12 LTG non è norma contraria al diritto federale e nemmeno ostacola
la sua realizzazione, ma si limita di fatto a sanzionare il comportamento
negligente della parte nel processo, indipendentemente dalla natura del diritto
sostanziale su cui la lite si fonda (IICCA 6 aprile 2001 in re A./W . e
C. SA, sia pure riferito alla perenzione processuale di cui all'art. 351 cpv. 2
CPC);
che
quindi l’appello, del tutto infondato, deve essere senz’altro respinto
nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre
non si assegnano ripetibili alla convenuta che non è stata invitata a
presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 agosto 2001 di _________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 180.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 200.-
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster