AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.117
Data decisione, Autorità:
07.03.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00117
Lugano
7 marzo 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1999.00124 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con petizione
2 luglio 1999, da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna della
convenuto al pagamento di fr. 28'330.80.- oltre interessi nonché il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 02 luglio 2001 ha
respinto.
Appellante
l'attore con atto d'appello 14 agosto 2001 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambi le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 10 settembre 2001
postula la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto:
-
In data 29 ottobre 1993 tra __________, agente generale a
__________ della __________e __________,
è stato stipulato un contratto per il quale il convenuto era assunto
dall'attore quale consulente di previdenza dell'agenzia generale di __________,
per i distretti di __________, __________ e
__________, a far tempo dal 1 gennaio 1994 con una retribuzione rappresentata
dalle provvigioni di acquisizione. Il citato contratto è stato controfirmato il
23 dicembre 1993 da __________, che si è impegnata a soddisfare gli impegni che
le derivavano dal quel rapporto contrattuale.
-
Con
raccomandata 27 giugno 1996, l'attore ha notificato al convenuto la disdetta
cautelativa del contratto di consulente per il 31 agosto 1996, confermata poi
in via definitiva con scritto del 12 luglio 1996.
In
seguito __________, nel giugno 1997, chiesto a __________ il pagamento di fr.
19'269.55.- quale restituzione delle provvigioni percepite anticipatamente e
non maturate completamente, rinviando ad ulteriori conteggi i casi ancora in
sospeso.
L'attore
- dopo che una domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione gli è stata
respinta poiché la documentazione prodotta non poteva costituire riconoscimento
di debito - ha inoltrato la petizione che ci occupa, chiedendo la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 28'330.80.- oltre interessi al 6 % dal 18
novembre 1997. Egli ha fondato la propria pretesa sul regolamento per
l'attribuzione della provvigione che la ritiene acquisita solo se i premi delle
assicurazioni sono stati pagati per i primi tre anni di assicurazione e
ritenuto che, dai conteggi mensili allestiti allegati agli atti di causa,
risulterebbe un saldo a suo favore pari alla somma richiesta in causa.
- Il
convenuto si è opposto alla petizione di cui sopra, sollevando per prima cosa
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, siccome a mente
dello stesso la controparte contrattuale sarebbe la __________ e non __________.
La
pretesa attorea non sarebbe inoltre supportata dalla necessaria forza
probatoria siccome per quanto riguarda lo storno delle provvigioni i conteggi
prodotti agli atti di causa non permetterebbero di dimostrare i rapporti di
dare ed avere tra le parti, né la causalità tra gli annullamenti delle polizze
da parte dei clienti legati al __________ ed il presunto saldo da stornare.
- Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, pur ribadendo la legittimità attiva
dell'attore che già era stata riconosciuta in sede di procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione, ha respinto la petizione ritenendo che i conteggi
prodotti dall'attore, assimilabili ad allegazioni di parte siccome compilati
dall'attore medesimo, non sono sufficienti per comprovare l'esistenza e
l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio.
Il
giudice di prime cure ha inoltre considerato al limite della temerarietà
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, ed ha
pertanto decurtato le ripetibili attribuitegli in prima istanza.
-
In
appello l'attore ripropone la propria tesi - avversata dal convenuto che, con
le sue osservazioni, insiste sulla carente legittimazione dell'attore e critica
la riduzione dell'indennità ripetibile - con argomentazioni che, per quanto
necessario, saranno riprese nei successivi considerandi di diritto.
-
L'appellato rimette a giudizio, anche in appello, la questione
riguardante la carente legittimazione dell'attore. Per ciò non era necessaria
l'introduzione di uno specifico ricorso per il quale, del resto, non avrebbe
avuto interesse risultando vincente in prima sede, ma è sufficiente la
riproposizione delle relative argomentazioni con le osservazioni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 314 m. 9).
La
censura non è pertinente.
Da un
esame minimamente attento del contratto di assunzione dell'appellato, risulta
chiaramente che __________ personalmente,
in qualità di agente generale della __________ di __________ da una parte, e __________, dall'altra, sono
le parti contrattuali, e non la __________, intesa quale compagnia, con il
convenuto medesimo. Del resto la __________ ha
sì controfirmato il predetto contratto ma quale garante delle proprie offerte e
prestazioni, e non quale partner contrattuale diretta del rapporto di lavoro.
In effetti, __________i, quale agente generale della __________, è legato a
quest'ultima tramite contratto di agenzia ai sensi degli art. 418 e seg. CO e
non è un semplice impiegato della stessa. In questi termini, egli non è
soltanto libero di organizzare il funzionamento della propria agenzia come
meglio crede, ma anche di acquisire autonomamente qualsivoglia affare e di
formare in maniera indipendente la propria rete di consulenti e collaboratori,
di modo che questi ultimi dipendono contrattualmente dall'agente generale e non
dalla relativa compagnia ( Ralph Schlosser/Marco Villa, Les contrats de
service, Répertoire des arrêts du Tribunal Fédéral, Cedidac vol. 25, N. 204 e
N. 206).
-
era retribuito a provvigione e di conseguenza __________, suo datore di lavoro,
aveva l'obbligo di consegnarli ad ogni scadenza un conteggio indicante gli
affari che danno diritto alla provvigione (art. 322c cpv. 1 CO; art. 4 e 7 del
contratto doc. A), comprensivi anche di quelli che, non andati a buon fine,
estinguono interamente o parzialmente il diritto alla provvigione (art. 322b
cpv. 3 CO; norme riguardanti gli storni di cui al contatto doc. A e al
Regolamento per l'attribuzione della provvigione doc. D). È quello che è stato
fatto attraverso i conteggi mensili delle provvigioni che, almeno per quanto
riguarda il periodo dopo il gennaio 1996, sono agli atti nel plico doc. L.
Il
convenuto non contesta di averli ricevuti ma afferma che gli stessi non sono
fedefacienti perché allestiti dallo stesso agente generale e quindi da
considerare quali semplici allegazione di parte ancora tutte da verificare e
provare mentre l'attore, per dar loro patente di assoluta credibilità, afferma
che i conteggi sono approntati dalla __________x. La questione a sapere se i
conteggi delle provvigioni sono stati allestiti da __________ o dalla
__________ è perfettamente indifferente
poiché l'onere della prova incombe al datore di lavoro e non può sdebitarsene
facendo riferimento a dei conteggi riassuntivi ancorché allestiti da terza
persona (nel caso di specie solo tale formalmente poiché, in verità, la
__________ gestiva i contratti
assicurativi che davano diritto alla provvigione ed obbligo del suo storno) che
non sia il lavoratore stesso od un perito da questi incaricato nell'ambito
della verifica dell'art. 322c cpv. 2 CO.
7.1. Se è vero che il conteggio delle provvigioni così come l'avvenimento
risolutivo che dà luogo allo storno della stessa deve essere provato dal datore
di lavoro (Commentario zurighese, ad art. 322b n. 17), è altrettanto
vero che il conteggio delle provvigioni deve essere controllato dal lavoratore
(art. 322c CO) senza che la mancata verifica, entro un tempo ragionevole, gli
sia di impedimento per una successiva contestazione, a meno però che tale
atteggiamento non possa essere interpretato, in buona fede, quale accettazione
del conteggio (Commentario zurighese, ad art. 322c n. 1; BlZR 1956
n. 92).
Non
appare che il convenuto abbia mai chiesto di poter verificare i conteggi o li
abbia anche solo contestati prima dell'avvio della procedura giudiziaria.
Questo suo atteggiamento, almeno per tutto il periodo in cui è stato in essere
il contratto di lavoro ossia sino a fine agosto 1996, deve essere interpretato,
e non poteva esserlo diversamente da parte del datore di lavoro, quale
accettazione dei conteggi. Questi, in definitiva, determinavano la sua
retribuzione mensile in funzione anche del fatto che, alla fine dell'anno, il
saldo negativo era accreditato all'agente generale (art. 4b del contratto doc.
A) e, nel periodo sino a fine agosto 1996, contenevano già delle indicazioni
precise di storno di provvigioni (cfr. plico doc. L per i mesi di gennaio,
febbraio, aprile, maggio, giugno).
Il
convenuto deve così lasciarsi addebitare l'importo negativo risultante
dall'ultimo conteggio in pendenza di contratto, ossia Fr. 10'732.45 (cfr. doc.
L, conteggio per agosto 1996) e provvedere a restituirlo all'attore anche se
tale pretesa, basata sull'indebito arricchimento (art. 62 cpv. 2 CO; Commentario
zurighese, ad art. 322b CO n. 17), già era prescritta al momento dell'avvio
della procedura esecutiva nel marzo 1999; infatti, la relativa eccezione non è
stata sollevata dal convenuto.
7.2. Per
il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro non si può più presumere
che il datore di lavoro abbia potuto interpretare, in buona fede, la passività
dell'ex-dipendente nei confronti dei conteggi sulle provvigioni (tutti
negativi) quale riconoscimento degli stessi. Infatti gli stessi non
riguardavano più l'attribuzione di salario mensile e spese garantite con gli
eventuali aggiustamenti dovuti alla maturazione ed all'estinzione di
provvigioni, ma solo il saldo negativo di provvigioni, o parte di esse, già
precedentemente riconosciute.
Di
conseguenza all'attore incombe il pieno onere probatorio delle sue pretese non
potendosi nemmeno ritenere che il convenuto non le abbia contestate in sede di
causa. A tal proposito va rilevato che l'appellato già in sede di risposta ha
affermato che "….viene decisamente ed integralmente contestata la pretesa
sia in quanto tale, sia nell'ammontare…" (allegato di risposta, pag. 6 ad
4) ed ancora con la duplica (pag. 4) ribadiva che "Per il convenuto non
solo non esiste condizione contrattuale per una restituzione delle provvigioni
ma anche l'esattezza del calcolo delle medesime va dimostrata nella forma e
comprovata". In questi termini non si può assolutamente parlare di fatti
non chiaramente contestati, e di conseguenza ammessi, come all'art. 170 cpv. 2
CPC. Nemmeno si poteva pretendere dal convenuto una maggiore sostanziazione
della contestazione di fronte all'assoluto silenzio dell'attore, che almeno in
replica, avrebbe potuto specificare e spiegare i singoli sconti di provvigione
come il suo onere probatorio gli consigliava di fare. Invece ha continuato a
far leva sull'assoluta valenza probatoria dei conteggi che, nel caso specifico,
proprio non la rivestono.
Il
principio della pretesa di restituzione dell'attore si fonda sugli articoli
2.10 e 1.4 del regolamento per l'attribuzione della provvigione. Il primo
articolo stabilisce l'obbligo di restituzione della provvigione ricevuta dal
consulente per i contratti da lui conclusi e che vengono disdetti prima del
periodo di tre anni trascorso il quale, come stabilisce l'art. 1.4 del
regolamento, la provvigione d'acquisizione è considerata acquisita. L'importo
da restituire corrisponde ad 1/6 della provvigione ricevuta per ogni semestre
intero di mancato pagamento dei premi nel corso dei primi tre anni
d'assicurazione.
La sua
quantificazione non può essere desunta, in modo convincente, dalle indicazioni
contenute nei conteggi i quali si limitano a riferire un nome ed un numero di
polizza senza possibilità di riscontro con il momento in cui quella polizza è
stata stipulata e quindi di comprensibile calcolo dell'importo stornato.
Nemmeno si può pretendere che il giudice, senza che l'attore si sia premurato
farlo, vada a verificare se in conteggi precedenti risulta l'abbuono di
provvigione per quella polizza poi venuta meno e poi procedere al calcolo
dell'importo da stornare secondo le norme del regolamento sull'attribuzione
delle provvigioni (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 78
n. 4; BlZR 2000 n. 73). Inoltre nei conteggi a partire da dicembre 1996,
riferiti per di più a "diverse Mitarbeiter" l'importo delle
provvigioni stornate sui singoli contratti attribuiti al convenuto è persino
sempre cancellato. Appare solamente una deduzione complessiva che non
permetterebbe nessuna possibilità di verifica quand'anche questa fosse
possibile sulla sola base delle indicazioni risultanti dai conteggi agli atti
di causa. L'attore ha prodotto unicamente l'estratto sul conteggio della
provvigione omettendo però di produrre la documentazione (copie dei contratti,
relative disdette, provvigione versata inizialmente, indicazione delle quote
percentuali di storno secondo il sistema di calcolo dell'art. 1.4 del
regolamento) destinata alla verifica dell'esattezza dei risultati ivi
contenuti, risultati, come visto, nemmeno indicati singolarmente ma in modo
complessivo per gruppo di contratti d'assicurazione disdetti.
In queste
condizioni il giudice di prime cure ha correttamente concluso per l'assenza di
qualsiasi prova a sostegno della pretesa dell'attore che, per il periodo
successivo alla fine del rapporto di lavoro tra le parti, non può così essere
riconosciuta.
-
La
censura dell'appellato sulle ripetibili di prima sede non è ricevibile poiché,
come lui stesso riconosce, non ha presentato appello adesivo e le spese e le
ripetibili di seconda sede tengono conto esclusivamente dell'esito della
procedura d'appello e non possono essere stabilite in modo da compensare
un'attribuzione eventualmente carente del primo giudice.
-
Ne
discende l'accoglimento parziale dell'appello nella misura di cui ai
considerandi con gli interessi di mora ridotti al tasso legale del 5% a far
tempo dalla scadenza indicata con la petizione (18 novembre 1997) che non trova
giustificazione in alcun fatto o documento di causa ma è successiva alla messa
in mora di cui alla richiesta di pagamento del 6 giugno 1997 di cui al doc. I.
La
ripartizione di spese e ripetibili, per entrambe le sedi, avviene in base alle
singole soccombenze.
Per i quali motivi,
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 14 agosto 2001 di __________ è parzialmente accolto e
di conseguenza la sentenza 2 luglio 2001 del Pretore di Bellinzona viene così
riformata:
-
La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannato a
pagare __________ l'importo di Fr. 10'742.35 oltre interessi al 5% dal 18
novembre 1997.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 900.- e le spese di Fr. 200.- sono a carico
dell'attore per 2/3 e del convenuto per 1/3; a quest'ultimo l'attore rifonderà
Fr. 670.- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
800.-
già
anticipate dall'appellante restano a suo carico per 2/3 ed a carico
dell'appellato per 1/3; l'appellante verserà inoltre alla controparte Fr. 500.-
a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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