AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2001.118
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00118
Lugano
23 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1998.00085 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
23 aprile 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la quale è chiesta la condanna della parte
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 164'725.85 oltre interessi
(responsabilità per incidente ferroviario) e che il Pretore, con sentenza 25
giugno 2001, ha integralmente respinto.
appellante la parte attrice la quale, con atto
d'appello 8 agosto 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di
accogliere la petizione mentre la controparte, con osservazioni 8 settembre
2001, chiede la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti dell'incarto.
Considerato
in fatto ed in
diritto
- __________ è stato ritrovato, intorno alle ore 22.40 del 24 aprile 1996,
riverso sui binari, poco fuori la stazione FFS di __________, con gli arti
inferiori tranciati. Al primo soccorritore, egli, cosciente nonostante le
gravissime ferite, ha dato le proprie generalità e ha raccontato di essere
salito sul treno a __________, di essersi addormentato durante il viaggio, e
che, in seguito, accortosi che lo stesso stava ripartendo verso __________,
avrebbe tentato di scendere. Il luogo di ritrovamento della vittima si situa a
circa 300 metri dal punto di partenza da __________ del convoglio ferroviario, messosi in marcia alle ore 22.37. Il
personale del treno, un capotreno ed il macchinista, non si sono accorti di
nulla e sono stati avvertiti dell'accaduto solo all'arrivo del treno a
__________.
è deceduto all'__________, per le gravi ferite riportate, nelle prime ore del
mattino del 25 aprile 1996.
- Con
la petizione 23 aprile 1998, la signora __________, madre ed unica erede di
__________, ha rimproverato alle FFS tutta una serie di negligenze che
sarebbero loro imputabili quali cause, costitutive di una colpa e di una loro
responsabilità ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulla
responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta
svizzera (in seguito LRSF), dell'accaduto.
L'attrice
ritiene che la responsabilità delle FFS derivi dal fatto che non è conforme
alle più elementari norme di sicurezza che le porte di un treno in movimento
possano essere aperte dagli utenti, dal fatto che il capotreno ha eseguito in
modo superficiale e negligente il controllo dei passeggeri non accorgendosi che
la vittima non era scesa all'arrivo a __________ e dal fatto che la spia rossa
che si deve accendere nel posto di comando del locomotore, segnalando
l'apertura delle porte quando il treno è in movimento, non avrebbe funzionato
per un guasto tecnico.
L'attrice
ha così chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
-
fr. 3'937.95 per
spese conseguenti al decesso(funerali, inserzioni e varie);
-
fr.
3'798.50 per aver dovuto provvedere al pagamento del canone di locazione che si
era assunto il figlio;
-
fr.
170'000.- a titolo di perdita di sostegno, siccome il figlio, impiegato presso
la __________ con uno stipendio mensilelordo di fr. 4'469.-, avrebbe aiutato la
madre versandole mediamente una somma di fr. 1'000.- al mese;
-
fr.
5'000.- per spese legali preprocessuali;
-
fr.
30'000.- a titolo di torto morale
che
ha ridotto del 25%, per tenere conto della concolpa della vittima, così da
indicare la propria pretesa, verso le FFS, in complessivi fr. 164.725.85 oltre
interessi.
- Le
FFS hanno postulato la reiezione della petizione siccome la colpa grave della
vittima, che ha cercato di scendere (o forse di salire) da un treno in
movimento, sarebbe atta a liberare l'impresa ferroviaria da qualsiasi sua
eventuale responsabilità ex art. 1 LRSF.
La
convenuta ha inoltre contestato l'esistenza del danno dell'attrice ed il suo
ammontare, in particolare per quanto riguarda il risarcimento della presunta
perdita di sostegno dell'attrice; risulterebbe, infatti, dagli atti che in ogni
modo la vittima non sarebbe stata in grado di elargire spese di sostegno alla
madre, in virtù del fatto che, con lo stipendio percepito, egli non sarebbe
nemmeno stato in grado di coprire i costi correnti personali.
Le
FFS hanno pure decisamente contestato tutte le altre pretese di risarcimento
dell'attrice, ritenendo inoltre la concolpa della vittima, nella denegata
ipotesi in cui il giudice l'avrebbe considerata insufficiente ad interrompere
il nesso causale, in ogni caso superiore al 25% proposto dalla parte attrice.
-
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto in maniera integrale la
petizione. Il giudice di prime cure ha in sostanza
accertato che la grave colpa del __________, avendo egli coscientemente
contravvenuto all'esplicito divieto di aprire le porte di un treno in movimento
e di scendervi, è la causa unica dell'incidente, liberatoria della
responsabilità causale delle FFS (art. 1 LRSF). Tutte le pretese risarcitorie,
ritenuto ancora che la vittima nemmeno disponeva di mezzi per sostentare la
madre, sono state così respinte.
-
Con
appello l'attrice ripropone, unitamente alla domanda d'assistenza giudiziaria,
le proprie tesi, avversate dalla convenuta, con argomentazioni che, per quanto
necessario, saranno riprese nei successivi considerandi di diritto.
-
Per
l'art. 1 LRSF se nell'esercizio di una strada ferrata una persona rimane uccisa
o lesa, l'impresa della strada ferrata risponde dei danni che ne risultano a
meno che essa provi che l'infortunio fu causato da forza maggiore, o da colpa
di terzi, o da colpa della persona rimasta uccisa o lesa.
Non è più controverso che la vittima abbia tentato di scendere, dopo
aver aperto la porta del vagone, dal treno già in corsa.
La
giurisprudenza ha sempre regolarmente ritenuto che il fatto di saltare da un
treno in marcia rappresenti una colpa grave della vittima suscettibile di
escludere la responsabilità della ferrovia a meno che un colpa concorrente
dell'impresa ferroviaria o un rischio d'esercizio accresciuto non giustifichino
una responsabilità almeno parziale della ferrovia (cfr. DTF 102 II 363
con i relativi riferimenti giurisprudenziali alla fine del consid. 3).
- L'appellante,
ritenendo inoltre che la vittima non abbia commesso una colpa grave - e qui non
può assolutamente essere seguita -, individua quali concause determinanti del
sinistro la possibilità dell'apertura delle porte con il treno in movimento, il
controllo insufficiente dei passeggeri da parte del capotreno ed il mancato
funzionamento della spia di segnalazione di apertura delle porte.
7.1 L'appellante
invoca quale prima circostanza da imputare alle FFS quale concausa
dell'incidente il fatto che le porte del treno si sono aperte mentre esso era
ancora in movimento.
La
perizia tecnica dell'ingegner __________ ha permesso di accertare che subito
dopo la chiusura delle porte il sistema
pneumatico
si oppone all'apertura con una forza minima e una persona può facilmente
aprirle quanto basta per uscire dal vagone; che dopo circa 20 secondi dalla
chiusura delle porte
la
forza necessaria aumenta ma rende comunque possibile l'apertura delle porte e
che dopo circa 60 secondi dalla chiusura delle porte la pressione si è già
stabilizzata e l'apertura delle porte è possibile ma richiede uno sforzo
maggiore. Inoltre
se
la porta viene tenuta parzialmente aperta per alcuni secondi, applicando una
forza ben sopportabile da una persona adulta, la pressione diminuisce
fortemente consentendo di spalancare le porte e scendere anche col treno in
corsa a grande velocità.
La
perizia non trae conclusioni sulla sicurezza per i passeggeri di una tale
sistema di chiusura delle porte. A giudizio di questa Camera, questo sistema di
chiusura delle porte non sembra poter offrire quella sicurezza assoluta proprio
in quei casi in cui una persona tenti di scendere da un treno appena questo si
è messo in movimento. A tal proposito si segnala che alcuni treni recentemente
messi in circolazione hanno adottato un altro sistema di chiusura, dotato di un
pulsante schiacciando il quale le porte si aprono automaticamente, ed una volta
che il treno sta per partire con le porte chiuse, risulta impossibile riaprirle
sia dall'esterno sia dall'interno.
Ad
ogni modo, la perizia ha altresì accertato che non si sono riscontrati difetti
nel sistema pneumatico di chiusura delle porte del vagone sul quale è avvenuto
il sinistro, e che un normale e corretto uso dello stesso non causa pericoli
all'utenza. Ne discende che su questo punto non possono venire imputate alle
FFS particolari responsabilità, poiché se lo standard di sicurezza per
l'utenza, seppur perfettibile, è perfettamente garantito nel caso di un normale
utilizzo da parte dei viaggiatori la predetta circostanza non influisce
minimamente sulla dinamica del sinistro qui in esame.
7.2 L'appellante
invoca quale seconda circostanza da addebitare alle FFS il fatto che il
capotreno abbia eseguito un controllo troppo superficiale dei passeggeri
presenti sul convoglio prima che lo stesso ripartisse per __________, ed in
particolare che abbia controllato un vagone soltanto dall'esterno.
A
torto; in effetti, sia dai numerosi verbali di interrogatorio dello stesso
capotreno __________, così come dalle risultanze dell'istruttoria, risulta che
questi, la sera dell'incidente, prima di dare l'ordine di partenza al
macchinista, ha eseguito correttamente i controlli di sua competenza,
assicurandosi in particolare che tutti i passeggeri fossero a bordo del
convoglio e che non vi fosse qualcuno in procinto di salire sul treno
all'ultimo momento. Del resto anche il macchinista, prima di partire, ha
nuovamente controllato il marciapiede spostandosi dal suo posto di guida ed
accertandosi che tutto fosse in ordine.
A
mente della giurisprudenza il compito di un controllore che passa in rassegna i
vagoni di un convoglio prima di dare l'ordine di partenza deve limitarsi ad una
sorveglianza generale. È sufficiente che, conformemente alle istruzioni
ricevute, si tenga all'altezza dell'ultima carrozza e che da quel punto osservi
il resto del treno (DTF 84 II 385, consid. 2 b).
Anche
per questa situazione nessuna responsabilità, nemmeno parziale, può essere
caricata all'impresa convenuta.
7.3 Da
ultimo, in punto alle censura dell'attrice riguardo il mancato funzionamento
della spia rossa situata al posto comando del locomotore, e che segnala
l'apertura delle porte, si osserva quanto segue.
La
perizia __________ ha accertato il
mancato funzionamento della spia in questione, e meglio del relativo relais,
situato proprio sul vagone (sul cui asse delle ruote posteriori è stato
ritrovato un brandello di tessuto della vittima), dal quale, con ogni
probabilità, è sceso il __________, di modo che il macchinista non ha potuto
accorgersi dell'apertura delle porte quando il treno già si era messo in
movimento.
Non
si può pertanto escludere che, nel caso di un corretto funzionamento della
predetta spia, le conseguenze del sinistro che ci occupa avrebbero potuto
essere meno gravi; infatti, pur essendo stato trovato il corpo della vittima a
circa 300 metri dal punto di partenza del treno, nemmeno la polizia scientifica
è riuscita a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, in particolare a
sapere dopo quale percorrenza il __________ sia
riuscito ad aprire le porte ed a saltare dal treno in movimento. Può anche
darsi che egli abbia dapprima tentato di tenere parzialmente aperte le porte
per alcuni secondi alfine di spalancarle, e che solo in un secondo tempo sia
sceso dal treno. Se questa parziale apertura delle porte fosse subito stata
segnalata al macchinista dalla spia luminosa, egli avrebbe potuto arrestare il
treno in tempo prima che lo stesso acquistasse maggiore velocità e percorresse
la distanza entro la quale è stato rinvenuto il corpo della vittima.
Quest'ultimo, accorgendosi che il treno rallentava, avrebbe potuto desistere
dal suo tentativo o, se intendeva reiterarlo, le condizioni di pericolosità
avrebbero potuto essere minori.
Al
di là delle considerazioni che precedono, il guasto tecnico individuato è
piuttosto grave in rapporto alla sicurezza degli utenti, ritenuto che, appunto,
la spia rossa segnala al macchinista quando le porte di un vagone sono aperte
e, in caso di accensione, lo obbliga ad arrestare immediatamente il convoglio.
Nella
specie essa non ha funzionato, e deve pertanto essere addossata alla convenuta
la circostanza che in questo modo i rischi inerenti all'esercizio dell'impresa
ferrata sono sensibilmente aumentati e che pertanto la grave concolpa della
vittima da sola non è atta ad interrompere il nesso di causalità adeguata ed a
liberare del tutto le FFS da una loro responsabilità.
Alla
luce della più recente giurisprudenza in materia (cfr. sentenza del TF non
pubblicata del 20 luglio 2001, A. c. SBB AG, inc. no. 5C. 7 / 2001), appare
dunque corretto che entrambe le parti, secondo la propria quota di
responsabilità che questa Camera, in considerazione di tutte le circostanze
individua in 4/5 a carico di _________ e in 1/5 a carico delle FFS, siano
tenute a rispondere del danno.
- Sulle
singole pretese di risarcimento fatte valere l'appello è al limite della
ricevibilità limitandosi ad argomentare attorno alla pretesa di perdita di
sostegno e non toccando le altre poste del danno. Nonostante ciò, avendo il
primo giudice negata qualsiasi responsabilità delle FFS e non necessitando, da
parte sua, una disamina dell'entità del preteso risarcimento, si possono
riprendere le conclusioni e le argomentazioni al proposito di cui alle
conclusioni di causa.
8.1 La
richiesta di un'indennità di fr. 30'000.- a titolo di riparazione del torto
morale non può trovare accoglimento.
Per
costante giurisprudenza e dottrina, una colpa preponderante della vittima che,
nella specie, e per i motivi di cui sopra, è quantificabile in ragione
dell'80%, esclude qualsivoglia risarcimento del torto morale (Oftinger,
Schweizerisches Haftpflichtrecht I, pag. 296).
8.2 L'indennità
per perdita di sostegno deve permettere di risarcire quella quota di aiuto che
riceveva la persona bisognosa prima della morte della persona che la aiutava
finanziariamente (DTF 112 II 87, consid. 2b).
Il
teste __________ riferisce che la vittima gli aveva detto che viveva con la
madre e le versava ca. Fr. 1'000.- mensili. Indipendentemente dalla nulla
valenza probatoria di una tale testimonianza per riferimento ad un sentito
dire (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 237 m. 1 e n. 738), si deve
considerare che la vittima viveva con la madre, provvedeva a pagare metà della
pigione (cfr. petizione punto 3 e doc. I) e, presumibilmente, consumava qualche
pasto al domicilio e godeva di altre attenzioni quali il riordino
dell'abbigliamento. Quindi, anche ammesso un contributo di questo genere, lo
stesso non rappresentava un'elargizione di sostegno quanto piuttosto il
compenso per delle specifiche prestazioni (Berner Kommentar, ad art. 45
CO, n. 48). La situazione reddituale della vittima, con cessione di parte del
salario per il pagamento di pendenze esecutive, non permetteva, concretamente,
alcuna forma di sostegno.
Anche
questa posta di preteso risarcimento non può così essere protetta.
8.3 La
pigione non pagata dalla vittima e ancora scoperta al momento del decesso non
può essere considerata un danno derivante dall'incidente poiché si riferisce a
situazioni temporali precedenti e ritenuto che l'attrice ha potuto attingere,
per saldarla, al capitale LPP (doc. C).
8.4 Le
spese di sepoltura e relative (art. 2 LRSF) vanno riconosciute così come
esposte, già dedotto il contributo INSAI, in Fr. 3'937.95.
8.5 Le
spese di patrocinio preprocessuale possono essere ammesse, nel principio,
poiché la fattispecie poteva essere considerata senz'altro complessa e tale da
rendere necessario l'intervento di un legale già nella fase precedente
all'inoltro della causa. L'importo da riconoscere deve però essere limitato
all'attività svolta nel 1997 poiché in seguito il legale ha provveduto a
preparare l'inoltro della petizione che ci occupa i cui oneri vanno ricompresi
nelle indennità ripetibili.
Secondo
la nota doc. N il tempo impiegato dal patrocinatore nel 1997 corrisponde a 17 h
e 40' per un onorario complessivo riconosciuto di Fr. 3'710.- e con l'aggiunta
delle spese vive di Fr. 368.70 si ha un totale, congruo, di Fr. 4'078.70.
-
Le
pretese ammesse ammontano così a Fr. 8'016.65 e possono essere
riconosciute all'attrice solo nella misura del grado di responsabilità del 20%
della parte convenuta, ossia in Fr. 1'603.35.
-
L'assistenza
giudiziaria può essere concessa, a ragione delle concrete circostanze, anche in
sede di appello ma in modo diversificato con riferimento all'esonero del
pagamento della tassa e delle spese di giustizia ed al gratuito patrocinio.
L'assistenza
è accordata integralmente per quanto è del pagamento della tassa di giustizia
mentre il gratuito patrocinio in appello è concesso solo nella misura del 50%
poiché una parte attenta non avrebbe insistito nel sostenere che la colpa della
vittima era solo di minima entità nel richiedere risarcimenti che, negli
importi richiesti e per le prove agli atti, erano destinati all'insuccesso.
- La
minima riuscita dell'appello rispetto alle pretese originali non modifica il
giudizio su spese e ripetibili di prima sede e fa sì che quelle d'appello
vengano tutte caricate alla parte appellante.
Per i quali motivi
vista, per le spese, la
vigente LTG
dichiara e pronuncia
I.
L'appello 8 agosto 2001 di __________ è
parzialmente accolto e di conseguenza, invariati gli altri, il dispositivo 1.
della sentenza 25 giugno 2001 del Pretore di Bellinzona viene così modificato:
- La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza le __________ sono condannate
a versare a __________ l'importo di Fr. 1'603.35 oltre interessi al 5% dal 23
aprile 1998.
II. L'appellante
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nei limiti di cui
al consid. 10.
III. La
tassa di giudizio in Fr. 950.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 1'000.-) sono
a carico dell'appellante e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
dello Stato.
L'appellante
verserà a controparte Fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
IV. Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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