AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.150
Data decisione, Autorità:
13.06.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00150
Lugano
13 giugno
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1995.00103 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 1.
settembre 1995 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di
fr.
128'238.30 oltre accessori (pretesa derivante dal contratto di mandato),
aumentata a fr. 132'107.15 con l’allegato conclusionale, protestando spese e
ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 31 luglio 2001, ha
parzialmente accolto, limitatamente a fr. 75'042.65 oltre accessori;
appellante
il convenuto che, con memoriale 19 settembre 2001, chiede la riforma del
querelato giudizio, nel senso di annullare la sentenza 31 luglio 2001 della
Pretura di Mendrisio-Sud e respingere le pretese dell’attrice, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice, con osservazioni 24 ottobre 2001, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
appellante
adesiva l’attrice che, con memoriale 24 ottobre 2001, chiede la riforma del
querelato giudizio, nel senso che il convenuto sia condannato a versare fr.
132'107.15 oltre accessori, protestando le spese di prima istanza e le spese e
le ripetibili di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in
fatto:
A. Nel corso del mese di settembre
1987, __________ si rivolgeva al dr. __________, medico-dentista con studio a __________
a causa di un’estesa affezione gengivale, e meglio di una grave forma di
parodontite generalizzata. L’attrice è stata in cura dal dr. __________ fino al
4 marzo 1993. Quest’ultimo ha eseguito vari interventi di chirurgia parodontale
e di chiururgia protesica con la conseguente confezione di elementi protesici
fissi di natura ceramico-metallica sull’integralità delle arcate dentali (doc.
C; perizia giudiziaria atto IX).
B. A partire dalla seconda metà del
1993, l’attrice consultava altri medici-dentisti, segnatamente i dr. __________,
__________ e __________ (doc. B, E1-3). Il 15 luglio 1994, __________ ha preso
contatto con il dr. __________ di __________, specialista in parodontologia, il
quale ha operato una cura parodontologica di tipo prettamente conservativo
(doc. F2).
Nel
frattempo, su consiglio del dr. __________, il 31 marzo 1994 __________
sottoponeva il suo caso al dr. __________ nella sua qualità di Presidente della
Commissione arbitrale della Società ticinese dei medici dentisti (di seguito
STMD; doc. B). Infatti, a mente dei dentisti precedentemente consultati
dall’attrice, il manufatto protesico allestito dal dr. __________ non
presentava le necessarie qualità esecutive e non era atto a prevenire le
infiammazioni gengivali che affliggevano la paziente (doc. F2, G).
La
STMD incaricava – su richiesta del dr. __________ (doc. 3) – i Prof. dr. __________
e dr. __________ dell’Università di __________ di sottoporre l’attrice ad un
esame peritale inteso a valutare l’operato del dentista di __________ (doc. 2).
Questi ultimi riscontrarono gravi lacune nel lavoro svolto dal convenuto. In
particolare i predetti professori evidenziavano la mancanza di una diagnosi
iniziale precisa, di una terapia adeguata per risolvere la patologia
parodontale, l’estensione e l’inadeguatezza dei tempi di esecuzione degli
interventi chirurgici, nonché la distruzione di numerosi denti completamente
sani (doc. C). Sulla scorta dell’esame peritale, la Commissione arbitrale della
STMD stimava il valore dell’operato del dr. __________ in fr. 14'000.--, in
luogo dell’importo di fr. 36'040.55 da questi fatturato a __________ (doc. D).
Il dr. __________ ha integralmente contestato sia la perizia, sia la
valutazione del valore delle sue prestazioni da parte della Commissione
arbitrale (doc. 3, 4).
C. Con petizione 1. settembre 1995, __________
chiedeva la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di
fr.
128'238.30 oltre accessori, somma aumentata in sede di conclusioni a fr.
132'107.15 oltre interessi. La pretesa creditoria è composta dalle spese per le
cure dentarie urgenti (fr. 2'937.60), dai costi della perizia 13 giugno 1994
pari a fr. 3'000.--, dai costi per le cure dentarie future di ripristino (fr.
94'129.--), da fr. 22'040.55 a titolo di differenza tra l’onorario fatturato
dal dr. __________ (fr. 36'040.55) e il valore delle sue prestazioni stimato in
fr. 14'000.-- dalla STMD, nonché da un importo a titolo di risarcimento per
torto morale. Il convenuto si è opposto integralmente alle pretese di parte
attrice respingendo ogni responsabilità nella esecuzione del mandato e
riconducendo i problemi insorti nella paziente esclusivamente alla sua carenza
di igiene orale, “concausa fondamentale del manifestarsi di una reinfezione
parodontale preesistente” (risposta, pag. 3, ad 2).
Il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione, limitatamente a fr. 75'042.65. Il
primo giudice, sulla scorta della perizia giudiziaria allestita dal Prof. dr. __________
dell’Università di __________ – che confermava nel principio quanto già
rilevato dai Prof. dr. __________ e dr. __________ dell’Università di __________
(doc. C) – ha ritenuto che il dr. __________ ha violato gli obblighi della
fedele e diligente esecuzione del mandato, così come il dovere di informazione
nei confronti della paziente. Per quanto concerne il danno subito da __________,
il Pretore ha effettuato una riduzione pari alla metà delle spese per le cure
dentistiche future e ha respinto la richiesta di fr. 10'000.-- a titolo di
indennità per torto morale.
D. Appellante il convenuto che contesta
integralmente le motivazioni e le conclusioni del Pretore. L’attrice,
nell’appello adesivo, chiede il pagamento integrale di quanto richiesto in sede
di allegato conclusionale.
in diritto:
- Tra le parti in causa è venuto in
essere un contratto di mandato (art. 394 ss. CO). Infatti, a prescindere dalla
cura eseguita – ancorché presenti elementi più vicini alle caratteristiche
dell’appalto – le prestazioni di un dentista intese come interventi terapeutici
sono da considerare appartenenti all’ambito del mandato (Fellman, Berner Kommentar, Berna
1992, n. 185 ad art. 394 CO e n. 398 ad art. 398 CO; II CCA 28.12.2001 in re CE G.S./L.S.). L’allestimento di
eventuali opere necessarie al trattamento diviene allora parte integrante del
mandato e soggiace all’obbligo di fedele e diligente esecuzione del contratto
ai sensi dei combinati art. 398 e 321a CO (DTF 110 II 379).
Il
dentista incaricato di un trattamento procede infatti di propria iniziativa e
sotto la propria responsabilità ad accertamenti, diagnosi, scelta dei momenti e
dei modi di intervento, nonché agli atti di esecuzione che consentono di
realizzare il fine perseguito (DTF 110 II 375; Rep. 1978, pag. 136; II CCA del 28.8.1997 in re
G.M./N.S.). Nella scelta e durante l’esecuzione della cura, il medico-dentista
deve pertanto attenersi scrupolosamente alle regole dell’arte generalmente
conosciute ed ammesse e deve applicare le tecniche idonee al raggiungimento
dello scopo prefissato (Fellman,
op. cit., n. 398 ad art. 398 CO; DTF 108 II 61; Honsell, Die zivilrechtliche
Haftung des Arztes, in: ZSR 1990, pag. 140).
-
In base ai combinati art. 398 cpv.
1 e 321e CO, la responsabilità del mandatario si ricollega al regime generale
della responsabilità contrattuale (art. 97 ss. CO). In particolare, il mandante
deve dimostrare l’esistenza di una violazione contrattuale, di un danno e di un
nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il danno, mentre
il mandatario può liberarsi dalla responsabilità provando che nessuna colpa gli
è imputabile (Tercier, Les
contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, n. 4074 ss.; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna
1998, n. 67.05 e 68.07; Wiegand,
Basler Kommentar, 2. ed., Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 5 ss. e 61 ss. ad
art. 97 CO; Gattiker, Die
Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach schweizerischem Zivilrecht,
tesi Zurigo 1999, pag. 36 ss. e 83 ss.). Nell’ambito di una violazione
dell’art. 97 CO, il creditore ha il diritto di ottenere il risarcimento
dell’interesse positivo, ossia egli deve essere posto di nuovo nella situazione
come se il contratto fosse stato adempiuto correttamente. Così non solo deve
essere tenuto in considerazione il minor valore della prestazione effettuata,
ma anche eventuali ulteriori danni conseguenti al manchevole operato del
mandatario (Schwenzer, op.
cit., n. 14.29, 64.22 e 68.06; Wiegand,
op. cit., n. 46 e 53 ss. ad art. 97 CO).
-
Sulla base dell’art. 328 cpv. 2
CO, il mandatario è responsabile nei confronti del mandataria della fedele e
diligente esecuzione degli affari affidatigli. Il mandante opera in modo
manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante
dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza (Gattiker, op. cit., pag. 38 ss.).
In generale, il medico-dentista è tenuto da una parte a intraprendere tutto il
necessario per migliorare, dall’altra a tralasciare tutto quanto potrebbe
invece avere ripercussioni negative sullo stato del paziente (Honsell, Handbuch des Arztrechts,
Zurigo 1994, pag. 24 ss.). In particolare si riscontra una violazione
dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato quando il medico-dentista è
incorso in un errore nella diagnosi e nella cura del paziente perché non ha
seguito le regole dell’arte medica generalmente riconosciute. Una violazione
contrattuale si ravvisa inoltre in caso di violazione da parte del mandatario
degli obblighi di informazione (Gattiker,
op. cit., pag. 49; Schwenzer,
op. cit., n. 67.05 ss; Schroeder,
op. cit., pag. 67 ss. e 82 ss.).
Il
grado di diligenza richiesto al mandatario si quantifica in base alla natura e
alla difficoltà della prestazione contrattuale concreta, nonché alle sue
conoscenze in materia. Nell’adempimento dei compiti affidatigli, egli deve
usare la diligenza di cui farebbe prova un mandatario coscienzioso nella stessa
situazione e con le sue stesse conoscenze (Gattiker,
op. cit., pag. 41 e 56).
- Sulla base della perizia allestita
dal Prof. dr. __________ dell’Università di __________, che peraltro nel
principio conferma la perizia dei Prof. dr. __________ e dr. __________ (doc.
C), è stato possibile rilevare che il dr. __________ non ha eseguito il mandato
secondo fedeltà e diligenza (DTF 110 II 375; Rep. 1978, pag. 136).
Innanzitutto,
il perito ha riscontrato l’insufficiente qualità del lavoro ricostruttivo
eseguito dal dr. __________ sia per la forma, sia per il colore dei singoli
elementi protesici, i quali mostrano anche una adattazione marginale inferiore
alla media e un eccessivo contorno (“unterdurchschnittliche Passgenauig-keit
und massive Überkontur”; atto IX, pag. 3). L’esperto ha dichiarato che i
lavori eseguiti dal dr. __________ dovranno essere sostituiti da un manufatto
provvisorio che dovrà a sua volta essere mantenuto a lungo termine al fine di
valutare le reazioni biologiche della patologia e la possibilità di ulteriori
interventi chirurgici e protesici (“Die jetztigen Arbeiten sollten umgehend
durch neue ersetzt werden, da sie entweder grosse Randspalten auweisen
(Kariesgefahr) und/oder durch approximale Überkontur die Mundhygiene behindern”;
atto IX, pag. 4).
Il
perito ha inoltre sottolineato che la situazione parodontale di __________,
tenuto conto soprattutto della sua giovane età e dell’estensione
dell’affezione, era fin dall’inizio da caratterizzare senza dubbio come ad alto
rischio (atto IX, pag. 4; atto IXf, domande 3, 7, 10; per i rischi di recidiva:
v. doc. C). A mente del perito, il dr. __________ non ha valutato correttamente
il caso: tenuto conto delle circostanze specifiche, il dentista non ha effettuato
alcuna diagnosi parodonale (i dati contenuti nel rapporto iniziale di cui al
doc. 7 non rappresentano infatti una diagnosi della specifica affezione
parodontale; atto IXf, pag. 1). Addirittura il perito ha evidenziato che nella
cartella il dr. __________ avrebbe dovuto caratterizzare la situazione della
paziente come “caso avanzato” ma che dalla documentazione nulla di tutto ciò
traspare (atto IXf, pag. 1). Il medico-dentista è stato pertanto manchevole dal
punto di vista diagnostico.
Egli
ha poi proceduto troppo rapidamente nella cura parodontale e soprattutto alla
susseguente ricostruzione protetica (“in einer äusserst kurzen Zeit … dass
der Fall vom Behandler nicht richtig eingeschätzt worden ist”; “es wurde wie
bei einer Durschnittspatientin vorgegangen (zeitlich, therapeutisch)”; atto
IX, pag. 4; atto IXf, pag. 1 e domanda 7). Il perito ha sottolineato come il
dentista ha proceduto alla fase protetica nonostante non avesse ancora sotto
controllo la componente biologica dell’affezione parodontica della paziente
(atto IX, pag. 4; atto IXf, pag. 1: “… und damit am 13.10.1987 (ein Monat
später, ohne Vorbehandlung) eine chirurgische Lappenoperation durchgeführt
wurde”).
Il
dentista avrebbe dovuto attendere l’assestamento dell’affezione parodontale prima
di procedere così velocemente alla fase ricostruttiva (atto IXf, domande 7 e 9;
v. anche doc. C). Procedere in modo così veloce a un intervento di
ricostruzione – peraltro estremamente esteso – non ha permesso al dr. __________
di valutare in modo fondato e quindi capire la prognosi della malattia (atto
IXf, domanda 10).
Il
dentista inoltre, sempre secondo il perito, è intervenuto in modo estremamente
invasivo e distruttivo, includendo nella parte chirurgico-ricostruttiva anche
elementi assolutamente sani – omettendo tra l’altro di segnalare questa
circostanza nella cartella del paziente (atto IX, pag. 4 e 5; atto IXf, domanda
7).
Inoltre,
per quanto riguarda gli interventi protesici, il dentista avrebbe dovuto
procedere a una soluzione provvisoria con elementi amovibili, almeno fintanto
la patologia parodontale non si fosse stabilizzata (atto IX, pag. 5; atto IXf,
domanda 7). In ogni caso, il perito sottolinea come un impianto definitivo
doveva essere effettuato unicamente quando il paziente aveva capito a fondo i
problemi e lo scopo della cura.
L’appellante
è inoltre malvenuto quando sostiene che alcuni interventi di chiururgia
ricostruttiva estetica sono da ricondurre alla volontà della paziente. Infatti,
rientra nel più elementare obbligo di informazione del dentista spiegare in
esteso i pro e i contro di un intervento e addirittura opporsi a richieste del
mandante che potrebbero avere conseguenze negative sulle patologie (v. anche
atto IX, pag. 4, lett. e). Addirittura, il dr. __________ sostiene di aver
accettato come compromesso, e perché così richiesto dalla paziente, la
copertura protesica, rinunciando alla cura ortodontica (appello, pag. 4, pto.
7). In un caso ad alto rischio parodontico tale compromesso non appare
assolutamente adeguato. Infatti, anche per quanto concerne la scelta della
terapia, il medico-dentista è tenuto a seguire la via più sicura, per quanto
riguarda sia il raggiungimento dello scopo sia la limitazione del rischio,
tenuto debitamente conto delle peculiarità patologiche del caso specifico (Schroeder, op. cit., pag. 37).
Il dr. __________ avrebbe dovuto invece insistere con la paziente sul fatto che
gli spazi papillari si sarebbero ridotti da soli con il passare del tempo;
l’appellante stesso ammette inoltre che le pretese di __________ erano
realizzabili ma erano anche legate a possibili riflessi negativi (doc. 4, pag.
14).
Il
perito ha a tale proposito segnalato che gli interventi eseguiti dal dr. __________
possono essere praticati, in molti casi senza conseguenze negative, ma soltanto
quando il paziente non rappresenta un caso a rischio, come invece nella
fattispecie concreta (atto IXf, conclusioni).
Si
rileva infine, come esposto correttamente dal Pretore, che dagli atti non
emerge che l’igiene buccodentaria della paziente fosse diminuita (doc. 12 e
perizia, atto IX, pag. 1).
Alla
luce di quanto esposto si rileva che nell’esecuzione del mandato, il dr. __________
non ha dimostrato la necessaria fedeltà e diligenza, soprattutto risultando
carenti anamnesi e diagnosi della patologia, nonché gli interventi terapeutici
e ricostruttivi adottati dal medico-dentista.
Inoltre,
l’appellante è stato più volte negligente, e sotto diverse angolazioni, quo al
suo obbligo di informazione nei confronti della paziente. Il perito ha segnalato
che __________ non era ancora a conoscenza dell’ampiezza del rischio legato al
suo stato parodontale, rispettivamente del fatto che un intervento protetico
quando un paziente è afflitto da parodontite non porta necessariamente a danni
maggiori ma neppure al miglioramento del rischio di affezione (atto IX, pag. 2;
pti. 2 e 3, pag. 4; atto IXf, domanda 3). Il complemento peritale ha ribadito
la carente informazione alla paziente in merito sia a diagnosi e prognosi della
parodontosi, sia al rivestimento con corone di denti sani e sia alle
conseguenza di un intervento di ricostruzione così esteso all’età di soli 33
anni (atto IXf, domanda 9).
-
Per quanto riguarda la colpa, il
mandatario deve portare la prova di non aver agito in modo colposo. Il medico-dentista
deve dimostrare almeno di aver utilizzato secondo le circostanze tutta la
diligenza necessaria per evitare che un danno si producesse (Schroeder, op. cit., pag. 88; DTF 120 II 248). La perizia
giudiziaria ha evidenziato la presenza di una violazione rilevante di regole
generalmente riconosciute dalla scienza medica, in particolare nel processo di
diagnosi, nella scelta delle terapie, nei compromessi e nell’adempimento della
cura (Schroeder, op. cit.,
pag. 83 e 85). Sulla scorta delle conclusioni peritali, è palese che il dr. __________
ha agito in modo negligente (Gauch/Schluep/Schmid/
Rey, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n.
2725 ss.). D’altro canto egli non è riuscito a portare la prova dell’assenza di
una qualsiasi colpa, rispettivamente che egli nel caso specifico, ha fatto uso
della necessaria diligenza (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
op. cit., n. 2773; Gattiker,
op. cit. pag. 38 ss.).
-
Sulla scorta dell’art. 97 CO, il
mandante deve provare di aver subito un danno, vale a dire una riduzione
involontaria del proprio patrimonio rappresentata da una diminuzione degli
attivi, da un aumento dei passivi o da una perdita di guadagno. Tale riduzione,
come comunemente riconosciuto, corrisponde alla differenza tra lo stato attuale
del patrimonio del creditore e lo stato che il patrimonio avrebbe presentato se
l’evento dannoso non si fosse prodotto (Wiegand,
op. cit., n. 38 ss. e 53 ss. ad art. 97 CO; DTF 116 II 444; Gattiker,
op. cit., pag. 36). Il mandante deve provare anche l’entità del danno subito,
mentre il giudice deve tenere in considerazione un’eventuale concolpa da parte
del paziente (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
op. cit., n. 2790 ss.).
Nel
caso specifico, con 5-6 sigarette al giorno la paziente è stata considerata
fumatrice leggera (atto IX, pag. 1). Questa circostanza è stata tenuta in
debita considerazione dal Pretore al momento della quantificazione del danno
derivante dalle cure future pari a fr. 47'064.50. Questa cifra rappresenta la
metà dell’importo di fr. 94'129.-- preventivato dal dr. __________ e
riconosciuto come realistico dal perito giudiziario Prof. dr. __________.
Quest’ultimo ha anche sottolineato come nel preventivo non sia stata inserita
la posta relativa al trattamento preliminare di chirurgia mascellare che sarà
quindi sopportata da __________ (“Sinusaugmentation”; atto IXh; v. atto IX ad
4, pag. 5; atti IXg e IXh). Per stabilire la ripartizione tra le parti di
questo danno, il Pretore ha fatto capo al suo potere di apprezzamento. Oltre
alla circostanza che la paziente era fumatrice, la riduzione della metà delle
spese per cure future è stata motivata con il fatto che in ogni caso __________
avrebbe dovuto sottoporsi a controlli e cure vita natural durante (atto IXf,
pag. 1 e domanda 10) e che comunque i lavori protesici erano ancora incorporati
dopo dieci anni dall’inizio del rapporto contrattuale tra le parti (atto IXf,
domanda 4). Ne discende che a __________ deve essere riconosciuto l’importo di
fr. 47'064.50.
Il
Pretore ha stimato il valore della prestazione del dr. __________ in fr.
14'000.-- basandosi sulla valutazione effettuata dalla Commissione arbitrale
della STMD. Questa cifra è stata fondata sulla perizia dei Prof. dr. __________
e __________ dell’Università di __________ (peraltro riconfermata dalla perizia
giudiziaria). La Commissione arbitrale ha riconosciuto il lavoro dell’igienista
(ca. fr. 2'000.--) e l’estrazione dei denti 14, 31 e 41 per ragioni parodontali
con la successiva loro sostituzione protetica tramite ponti in oro-ceramica per
ca
fr.
12'000.-- (doc. D). Il Pretore, valutando la prestazione del dr. __________ in
fr. 12'000.--, ha fatto capo al proprio potere di apprezzamento e quindi
l’autorità di appello interviene solo quando le decisioni siano manifestamente
ingiuste o inique (II CCA 16.1.1997
in re M./T.P.P.). È quindi corretto, viste le motivazioni pretorili e le
conclusioni della Commissione arbitrale della STMD, che al dr. __________ siano
corrisposti
fr.
14'000.--, mentre la differenza di fr. 22'040.55 sia ritornata alla paziente
(soltanto se le prestazioni del mandatario fossero state eseguite lege artis,
come giustamente rilevato dal perito, avrebbero giustificato il pagamento
dell’intera fattura: v. atto IX, pag. 4, ad 1).
La
più recente giurisprudenza conferma che la cattiva esecuzione di un mandato non
comporta – come è stato sostenuto in passato – la totale decadenza del diritto
all’onorario, ma permette la riduzione del medesimo; e ciò in particolare
quando il mandatario non agisce con la necessaria diligenza. In tal caso egli
non ha diritto alla stessa rimunerazione che gli sarebbe dovuta in caso di uno
svolgimento diligente dell’incarico (DTF 124 III 425; II CCA
28.12.2001 in re CE G. R./L.S.; Derendinger,
Die Nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, Fribuorgo
1988, pag. 204 ss.). La riduzione effettuata dal Pretore secondo criteri
oggettivi e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, nonché della
necessaria corrispondenza di valore dei servizi resi deve essere quindi
confermata anche nel suo quantum.
Infine,
sulla scorta dei risultati emersi dalla perizia giudiziaria si giustifica
senz’altro garantire alla paziente il rimborso delle spese di perizia (fr.
3'000.--) e delle cure mediche dei dr. __________ e __________ (fr. 2'937.60; Gattiker, op. cit., pag. 36).
Ne
discende che trovando le valutazioni del primo giudice completa conferma, il
danno patito da __________ ammonta a complessivi fr. 75'042.65.
Non
si ravvedono invece gli estremi per accogliere un importo a titolo di riparazione
del torto morale ai sensi dell’art. 49 CO poiché la fattispecie non mostra un
pregiudizio di intensità da giustificare un indennizzo particolare (Schwenzer, op. cit., n. 17.05 e
17.08), tanto più che in ogni caso la paziente avrebbe dovuto sottoporsi a
controlli vita natural durante (atto IXf, pag. 1 s. e domanda 10).
- Il mandante deve inoltre
dimostrare un rapporto di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e
il danno subito (Wiegand,
Basler Kommantar, n. 41 ad art. 97 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
n. 2711 ss.). Si ravvede l’esistenza di un nesso causale quando il
comportamento del mandatario, esaminato secondo l’ordinario andamento delle
cose e la comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire
l’evento dannoso (Schroeder,
op. cit., pag. 68 ss.; Gattiker,
op. cit., pag. 57). In altre parole è necessario valutare se una circostanza
che determina la responsabilità, valutata ex post, può ancora essere presa in
considerazione quale causa per l’avverarsi dell’evento dannoso prodottosi (“objektiv-nachträgliche
Prognose”; Gattiker,
op. cit., pag. 58).
Nel
caso specifico, si rileva chiaramente un rapporto di causalità tra l’operato
manchevole quo a diagnosi, terapie, modi di intervento e informazione da parte
del dr. __________ e i danni subiti dalla paziente. D’altro canto non si
ravvedono motivi di sorta atti a interrompere il nesso causale esistente.
- Non vi sono quindi motivi per
scostarsi dalle valutazioni del Pretore. La perizia e il complemento peritale
(atti IX e IXf) stilati dal Prof. dr. __________ dell’Università di __________
sono chiari. Ne discende che le ulteriori richieste di prova postulate dal dr. __________
con l’allegato di appello, ovvero l’assunzione dei quesiti peritali da 11-23 e
l’interrogatorio formale del convenuto sono infondate e irrilevanti. Il Pretore
ha valutato la perizia secondo l’art. 253 CPC e non ha ritenuto vi fossero
motivi per scostarsi dalle conclusioni del perito giudiziario (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253 CPC; Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel
processo civile, in: Rep. 1994, pag. 171). Il principio fondamentale del
diritto al contraddittorio è stato garantito poiché il convenuto ha avuto la
possibilità di porre controdomande peritali e opposizioni ai quesiti peritali,
nonché di formulare una serie di richieste di delucidazione orale (atto VIIIa,
VIIId, XIb). Le domande di delucidazione orale stralciate dal giudice non
tendevano a ottenere un’approfondita spiegazione delle risposte fornite dal
perito, ma effettivamente introducevano nuovi fatti e richieste che quindi non
potevano essere accolte (Cocchi, op.
cit., pag. 169).
Si
rileva comunque che in sede di udienza preliminare il dr. __________ non ha
notificato prove volte in particolare a provare l’assenza di colpa o
l’interruzione di un rapporto di causalità tra violazione contrattuale e
prodursi dell’evento dannoso (atto V).
È
chiaro anche, al contrario di quanto asserito senza motivo dall’appellante, che
al perito giudiziario non possono essere mossi rimproveri di imparzialità. Egli
ha unicamente proceduto alla valutazione di fatti di natura prettamente
tecnica, lasciando espressamente al giudice la valutazione delle asserzioni di
parte (Rep. 1996, pag. 291
e Cocchi, op. cit., pag.
161; atto IX, pag. 4 e IXf, domanda 8).
D’altronde
è notorio che per una corretta anamnesi è indispensabile che il medico-dentista
abbia un colloquio e possa esaminare il paziente (fatto peraltro debitamente
segnalato al giudice nello scritto del 5.5.1997; atto VIIIc).
In
base all’art. 250 cpv. 2 CPC, il perito che non conosce la lingua italiana è
dispensato dal presentare un referto in italiano; la parte che ne volesse una
traduzione deve, secondo la buona fede processuale, esigerla subito e non può
attendere l’appello per dolersene (Rep.
1987, pag. 191). Né le parti, né il giudice hanno comunque avuto problemi ad
analizzare il contenuto della perizia. L’appellante è quindi malvenuto quando
chiede la traduzione in italiano della perizia.
Per
quanto concerne infine la rinuncia da parte dell’attrice all’interrogatorio
formale del dr. __________, si rileva dapprima che la stessa ha fatto capo a
una sua facoltà. Il Pretore, sulla scorta delle chiare conclusioni alle quali è
giunta la perizia, ha giustamente valutato come superflua ai fini del giudizio
l’audizione personale del dr. __________ per procedere all’accertamento di
fatti importanti per la lite (art. 270 CPC;
Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 762 ad art. 272 CPC).
Di
conseguenza, le decisioni pretorili quo ai mezzi di prova trovano senz’altro
conferma.
- Appello e appello adesivo,
infondati in ogni loro punto, devono essere respinti. Spese e ripetibili
seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
19 settembre 2001 di __________ è respinto.
- Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr. 1’500.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 3’000.-- per ripetibili.
-
L’appello
adesivo 24 ottobre 2001 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’150.--
b)
spese fr.
50.--
totale fr. 1’200.--
sono
poste a carico dell’appellante adesivo che rifonderà all’appellato adesivo la
somma di fr. 2'200.-- per ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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