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Numero d'incarto:
12.2001.165
Data decisione, Autorità:
19.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00165
Lugano
19 luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.340
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 7
giugno 2000 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
con cui l’attore ha chiesto
l’accertamento dell’inesistenza del credito oggetto dell’esecuzione n.
__________ dell’UE di Lugano, l’annullamento dell’esecuzione, la condanna della
convenuta a corrispondergli l’importo di fr. 11'708.75.-- oltre interessi al 5%
dal 10 marzo 2000, la pronuncia del divieto di reiterare l’esecuzione e la
pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese della convenuta;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.
Con decisione 12 settembre 2001 il
Pretore ha accolto la petizione limitatamente alla pronuncia dell’accertamento
dell’inesistenza del credito oggetto dell’esecuzione n. __________ dell’UE di
Lugano.
Appellante l’attore che, con appello 3 ottobre 2001,
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione
anche relativamente alla domanda di risarcimento, di pronuncia del divieto di
reiterare l’esecuzione e di pubblicazione del dispositivo della sentenza mentre,
con osservazioni 5 novembre 2001, la convenuta postula la reiezione del
gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
-
La ditta __________, a seguito del mancato pagamento della fattura
relativa a lavori di costruzione, svolti nel 1995-1996 per __________, l'ha
convenuta in causa per far accertare giudizialmente il suo credito. La signora
__________, nel marzo del 2000, ha fatto spiccare due precetti esecutivi
dell’importo di fr. 600'000.-, uno nei confronti della __________ e uno nei
confronti di __________, direttore dell'anonima, per un preteso risarcimento
dei danni in relazione ai mappali oggetto dei lavori di costruzione. Gli
escussi hanno interposto tempestiva opposizione ai precetti e la società
anonima ha fatto pubblicare sui tre principali quotidiani del Cantone un
annuncio costato fr. 10'707.75, dando garanzia della propria situazione
finanziaria (doc. 11).
-
Con petizione 7 giugno 2000, __________ ha chiesto, nelle vie
ordinarie, l’accertamento negativo del credito posto in esecuzione da
__________ e l’annullamento dell’esecuzione. Per l’agire della convenuta,
l'attore ha chiesto un risarcimento di fr. 11'707.75 pari ai costi di
patrocinio che gli ha provocato e a quelli della pubblicazione dell’annuncio
sui giornali come pure un indennità di fr. 1.-- a titolo di torto morale, per
lesione della sua personalità, e inoltre la pubblicazione del dispositivo della
sentenza a spese della convenuta ed il divieto di reiterare nell'esecuzione.
-
Nella risposta la convenuta ha chiesto l'integrale reiezione della
petizione sostenendo la fondatezza del credito posto in esecuzione, indicando
che la pubblicazione sui tre quotidiani cantonali è stata fatta a beneficio
della società e non dell’attore, contestando l'esistenza di un danno e di una
qualsivoglia lesione della personalità dell’attore e ritenendo incostituzionale
il divieto di reiterare nell’esecuzione.
-
Con la decisione impugnata, il Pretore ha accolto la petizione
relativamente all’accertamento dell’inesistenza del credito, respingendola
relativamente alle ulteriori domande, ritenuto in sostanza che il credito non
era fondato ma l’esecuzione non era vessatoria, la pubblicazione dell’annuncio
sui giornali non era giustificata e necessaria e in fine come una lesione della
personalità dell’attore non fosse, in concreto, ravvisabile.
-
Con l’appello, l'attore, in considerazione dell’accoglimento da
parte del Pretore della domanda di accertamento dell’inesistenza del credito, postula
l’accoglimento delle ulteriori richieste di petizione e meglio la pronuncia del
divieto per l'appellata di reiterare l’esecuzione per il credito in oggetto, la
condanna della stessa al risarcimento dei danni e alla pubblicazione a sue
spese del dispositivo della sentenza.
-
Le pretese avanzate a titolo accessorio alla domanda principale di
accertamento dell’inesistenza del debito si scontrano con la caratteristica del
diritto esecutivo svizzero di permettere l’avvio di un’esecuzione senza dover dimostrare
di vantare un valido credito. Infatti, il creditore può di principio avviare
un’esecuzione senza dover provare il fondamento della propria pretesa (DTF
125 III 150).L’agire dell’appellata, la quale ha fatto spiccare nei confronti
dell’appellante un precetto esecutivo per un credito poi riconosciuto
inesistente, non è di per sé illecito. Perché sia riconosciuto un obbligo di
risarcimento in ambito contrattuale o extracontrattuale, è necessario un
comportamento illecito, requisito che in concreto difetta. Perché sia
riconosciuto un obbligo di risarcimento il danno inoltre deve essere la
conseguenza dell’agire di chi è chiamato al risarcimento. Di fatto, all’infuori
della richiesta di emissione del precetto esecutivo, l’appellata non risulta
aver dato pubblicità alla pretesa e al precetto medesimo, cosicché l’eventuale
danno dovuto alla conoscenza da parte di terzi dell’esecuzione non le può
essere attribuito. Viene dunque meno anche una comprovata causalità fra il suo
agire ed un eventuale danno, requisito necessario per imporle un obbligo di
risarcimento. La pretesa di risarcimento dell’appellante non può quindi essere
accolta.
-
Neppure può essere accolta la pretesa di pubblicazione del
dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 28a cpv. 2 CC. Tale diritto
dipende dal riconoscimento di una lesione della personalità ai sensi dell’art.
28 CC, laddove è necessaria una lesione illecita della personalità, dunque,
giusta l’art. 28 cpv. 2 CC, non giustificata dal consenso della persona lesa,
da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Tali
motivi di giustificazione hanno carattere generale, non sono definiti in modo
definitivo nella legge e in parte si sovrappongono. La giurisprudenza ha avuto
modo di precisare che agisce in modo lecito colui che dimostra un interesse
almeno equivalente all’interesse fondamentalmente degno di protezione della
persona lesa, tale valutazione richiedendo al giudice, al quale è lasciato un
certo margine discrezionale, di soppesare gli interessi in gioco verificando se
gli obiettivi e i mezzi dell’autore della lesione sono degni di protezione (DTF
126 III 306). Nel caso in esame, precedentemente alla decisione impugnata, la
quale ha accertato l’inesistenza del credito alla base del precetto fatto spiccare
nei confronti dell’appellante, l’inesistenza di tale credito non era certa.
Ritenuto che è una caratteristica del diritto esecutivo svizzero la possibilità
di iniziare una procedura d’incasso senza dimostrare un valido credito, il
precetto fatto spiccare nei confronti dell’appellato in base a un credito di
cui in seguito è stata accertata l’inesistenza configura un agire conforme
all’ordinamento giuridico e da ritenere di per sé lecito. Ritenuta l’assenza di
comprovati obiettivi o modalità scorrette dell’appellata, facendo spiccare il
precetto esecutivo essa ha fatto uso di un suo diritto e non può in concreto
ritenersi avverata una violazione illecita della personalità. Di conseguenza
non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della
sentenza, la stessa richiedendo siffatta violazione.
-
L’appellante chiede inoltre sia imposto all’appellata il divieto di
ogni futura esecuzione nei suoi confronti relativamente al credito in oggetto.
Nonostante la fondamentale facoltà di iniziare una procedura esecutiva senza
dimostrare l’esistenza di un valido credito, ritenuto l’accertamento
dell’inesistenza del credito in oggetto mediante sentenza, un’ulteriore
richiesta d’esecuzione ad opera dell’appellata per l’identico credito verso lo
stesso creditore non troverebbe giustificazione configurando eventualmente un
abuso di diritto che non merita tutela. L’appellante chiede che a tutela della
propria personalità sia fatta proibizione all’appellata di un simile
comportamento futuro, pretesa che in concreto, nell’ambito delle lesioni
illecite della personalità trova espressione nel diritto previsto dall’art. 28
a cpv. 1 cifra 1 CC di chiedere al giudice di proibire una lesione imminente,
laddove tuttavia l’attore deve dimostrare l’esistenza di un serio pericolo
imminente (Tuor / Schnyder / Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
Zurigo 1995, p. 96). Di fatto, come visto all’infuori del citato e unico
precetto esecutivo nei confronti dell’appellante, l’appellata non ha
concretamente operato né lasciato seriamente intendere di voler operare a danno
dell’appellante, sia con la reiterazione dell’esecuzione, sia in altro modo.
Non risulta quindi in concreto comprovata l’esistenza di un serio pericolo
imminente per la personalità dell’appellante da parte dell’appellata. Ne
discende che non può essere pronunciato il divieto richiesto.
Per i quali motivi
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 3 ottobre 2001 di __________ è respinto.
-
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 950.--
spese fr.
50.--
Totale fr.
1'000.--
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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