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Numero d'incarto:
12.2001.186
Data decisione, Autorità:
18.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00186
Lugano
18 luglio
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1999.00122 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con
petizione 17 dicembre 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dal __________
con la
quale si chiede la condanna della convenuta al pagamento di un importo da
determinarsi peritalmente, in ogni caso superiore a fr. 100'000.--
(responsabilità del mandatario).
Ed ora
sull'appello 29 ottobre 2001 dell'attore nei confronti del decreto 25 ottobre
2002 del Pretore con il quale respinge una domanda processuale dello stesso
attore di eccezione di falso a riguardo di documenti prodotti in causa;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che l'attore, già con la petizione, ha eccepito di falso due
documenti (formulari di mandato di amministrazione beni allestiti dalla banca
convenuta), in particolare la contraffazione riguardando delle scritture
aggiunte illecitamente dopo la sua sottoscrizione degli stessi documenti;
che, esperita
l'istruttoria riguardante l'eccezione di falso, il Pretore, con il decreto qui
impugnato ha respinto la domanda processuale;
che all'udienza
preliminare del 19 settembre 2000, durante la quale si è discussa l'eccezione
di falso e le parti hanno offerto le prove al proposito, la banca convenuta era
rappresentata unicamente dall'avv. __________, dipendente del suo ufficio
giuridico;
che a prescindere
dai casi particolari previsti dall'art. 64 bis CPC che pacificamente non
attengono alla presente vertenza, la rappresentanza processuale è regolata
dall'art. 64 CPC. Esso stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali
patrocinatori (cpv. 1, prima frase); ammissione al libero esercizio che
formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati di cui una
delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente, oppure come
collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (art. 1 e 3
LAvv);
che è pacifico che l'avv. __________, poiché dipendente di una
banca, non è iscritta all'Albo degli avvocati del Canton Ticino e quindi non
può assumere mandati di patrocinio processuale: da nessuno, quindi né da terze
persone, né dalla banca presso la quale svolge funzione di consulente;
che sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono
rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una
rappresentanza legale: così -come indica esplicitamente la norma- il curatore
in favore del curatelato (art. 392 CC), l'amministratore di un'eredità in
favore della successione (art. 554 CC), ecc., nonché gli organi di una persona
giuridica in favore della stessa (art. 55 CC). E' così che le persone
giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la capacità di
procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a
ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché alle società in nome
collettivo e a quelle in accomandita (art. 38 cpv. 1 CPC). Chi detiene una
rappresentanza legale, ancorché di principio possa agire giudizialmente senza
una formale procura, deve comunque dimostrare di essere nella situazione che
gli permetta di procedere in nome altrui (Guldener
M., Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 136).
che i membri del
consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della
persona giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro
che, senza una designazione formale, partecipano in maniera determinante alla
formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni societarie
(Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e
cit. ivi).
che per quanto riguarda gli organi formali, può essere
precisato che -nei confronti dei terzi- la società è rappresentata dal
consiglio d'amministrazione, con possibilità di delega a uno o più
amministratori delegati o a direttori (art. 718 CO); il modo nel quale una
società anonima si fa rappresentare, rispettivamente i nomi degli
amministratori e delle persone autorizzate alla rappresentanza devono essere
iscritti a Registro di commercio (art. 641 n. 8 e 9 CO).
che nel caso
concreto, questa Camera ha accertato che l'avv. __________ è iscritta a
Registro di commercio della banca convenuta con facoltà di firma collettiva a
due. Proprio questa limitazione avrebbe imposto che ella compisse ogni atto
processuale con altro rappresentante iscritto a registro di commercio come, del
resto, è avvenuto con la presentazione degli allegati scritti;
che l'avv. __________ nemmeno può essere considerata organo di fatto
poiché è evidente che non partecipa in maniera determinante alla formazione
della volontà sociale, rispettivamente che sia chiamata a prendere decisioni di
portata fondamentale per la gestione della società (Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, op. cit., p. 176; DTF
107 II 353-354 e dottrina cit.). D'altra parte, la banca stessa non ha preteso
di poter partecipare al processo, rappresentata unicamente dall'avv.
__________, ossia riconoscendo in lei un organo di fatto: tant'è che la
petizione non reca la sua sola firma;
che è così accertata la carenza -rilevabile d'ufficio- di un presupposto
processuale com'è la capacità di una parte e la legittimazione dei suoi
rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC), come del resto questa Camera ha già avuto
modo di giudicare a più riprese (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 64 n. 11; Rep.
1999 n. 65; II CCA 7 gennaio 2000 B.S. c. M.);
che deve
conseguire l'accoglimento dell'appello in seguito all'accertata carenza
-rilevabile d'ufficio- di un presupposto processuale com'è la capacità di una
parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che la riforma
della sentenza impugnata comporta la declaratoria di nullità degli atti
processuali compiuti irritualmente dalla convenuta ossia l'udienza preliminare
e di discussione dell'eccezione, come prevede l'art. 142 cpv. 1 litt. a CPC, e
conseguentemente di tutti quelli successivi, ivi compresa l'emanazione del
querelato giudizio,
che il Pretore
dovrà quindi riprendere la discussione sull'eccezione di falso attenendosi,
oltre che alle regole sulla rappresentanza processuale sopra indicate,
strettamente anche alle formalità previste dagli art. 216 e seg. CPC, in
particolare tenendo conto che l'eccipiente ha, trattandosi di documenti
privati, la qualità di convenuto (art. 220 CPC) mentre la controparte è attrice
nel procedimento di verificazione e deve adempiere al corrispondente onere
probatorio;
che le spese vanno
a carico della banca convenuta che, agendo in materia di rappresentanza
contrariamente alle norme procedurali, ha provocato la nullità della procedura
dedotta in appello, senza attribuzione di ripetibili alla controparte;
Per i quali motivi
visti, per le spese l'art. 147 CPC e seg. e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
-
È accertata la nullità dell'udienza 19 settembre 2000 e di tutti i
successivi atti procedurali nella causa OA.1999.00122 della Pretura di
Mendrisio-Nord tra __________ e __________ ivi compreso il decreto 25 ottobre
-
Le spese
della procedura d'appello di complessivi fr. 250.--, già anticipati
dall'appellante, sono a carico di __________.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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