AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.197
Data decisione, Autorità:
12.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00197
Lugano
12 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa, inc. no.
OA.1997.00078 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con
petizione 18 giugno 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
142'608.95 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, somma ridotta in sede
conclusionale a fr. 72'574.25;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Segretario assessore, con sentenza 14 novembre 2001, ha accolto per fr.
3'521.80 più interessi;
appellante
l'attore con atto di appello 5 dicembre 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 48'500.-,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti, con osservazioni 21 gennaio 2002, postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna __________, titolare dell'omonimo studio
d'architettura a __________, procede in causa nei confronti di __________ e
__________ per ottenere il saldo delle prestazioni da lui svolte tra il 1990 ed
il 1995 nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della loro casa
d'abitazione, sita al mappale n. __________ RFD di __________. Le sue pretese,
dedotti gli acconti già percepiti, ammontano a fr. 142'608.95, somma ridotta in
sede conclusionale a fr. 72'574.25.
-
I
convenuti si sono opposti alla petizione contestando le modalità di
fatturazione e facendo notare come l'attore sarebbe già stato ampiamente
remunerato per quanto aveva svolto: i lavori eseguiti fino al 14 gennaio 1993
("prima fase") gli erano stati in effetti pagati con un versamento a
saldo di fr. 22'500.-, quelli dal gennaio al 4 marzo 1993 ("seconda
fase") lo erano stati con un versamento di complessivi fr. 1'625.-, mentre
per gli interventi successivi ("terza fase") era stata prevista una
retribuzione a corpo di fr. 6'000.-: quest'ultima somma è stata a sua volta
pagata, visto il versamento di un acconto di fr. 5'000.- e considerato che
l'attore aveva trattenuto un importo non spettantegli, di almeno fr. 3'530.20,
nell'ambito della liquidazione dell'impresario __________.
-
Il
Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione limitatamente
a fr. 3'521.80 oltre interessi.
Il
giudice di prime cure, richiamate le norme applicabili, ha innanzitutto
accertato che per le prime due "fasi" l'attore era già stato
compiutamente remunerato con i versamenti di fr. 22'500.- rispettivamente fr.
1'625.-. Quanto alla "terza fase", ritenuto che la retribuzione
concordata a quel momento in fr. 6'000.- (doc. 4), relativa in sostanza
all'esecuzione della direzione lavori, era ancora scoperta in ragione di fr.
1'000.-, e che nella stessa non erano comprese le prestazioni di progettazione
svolte successivamente, valutabili in fr. 6'052.-, egli ha riconosciuto
all'attore queste somme, fermo restando che dalle stesse andavano dedotti fr.
3'530.20 che effettivamente l'attore aveva trattenuto sulla liquidazione della
__________.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dai convenuti, l'attore, contestando in
sostanza il giudizio relativo alla "terza fase", chiede di riformare
la sentenza di primo grado nel senso che la petizione sia accolta per fr.
48'500.-: innanzitutto ribadisce di non aver trattenuto alcunché dalla
liquidazione dell'impresario; sempre a suo dire, inoltre, con l'accordo di cui
al doc. 4 egli si era unicamente impegnato a garantire una consulenza e
un'assistenza tecnica, oltretutto parziale, e non invece ad occuparsi della
direzione lavori, da lui poi concretamente eseguita: ritenuto che quanto da lui
svolto, con l'accordo di controparte, era dunque quantitativamente e
qualitativamente maggiore a quanto pattuito, era ovvio che l'accordo in
questione era da ritenersi superato, dal che il suo diritto ad ulteriori fr.
47'500.- oltre ai fr. 6'000.- per prestazioni di progettazione, rispettivamente
che egli poteva almeno pretendere la remunerazione per le opere
quantitativamente diverse, segnatamente i contatti con gli artigiani e le
liquidazioni.
-
Come
detto, l'attore qui appellante contesta dapprima l'interpretazione del primo
giudice, secondo cui egli, accordandosi nel doc. 4 "a partire
dall'attuale situazione lavori" a prestare "assistenza
tecnica per costruzione autorimessa, muri di sostegno giardino, formazione
nuovo locale tecnico, misurazione e liquidazione finale" nonché la
"consulenza, assistenza tecnica (parziale) per i lavori di finitura
della casa d'abitazione come a progetto approvato", si sarebbe in
definitiva impegnato a curare la direzione lavori. A torto.
5.1 In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un
determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione
soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti
(art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b); solamente quando non
esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà
rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà
dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione
oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio
dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva
ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella
situazione concreta (DTF 123 III 165 consid. 3a, 121 III consid. 4b/aa).
5.2 Nel
caso di specie l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che il convenuto
__________ riteneva di aver deliberato a corpo sia le opere dell'impresa sia
l'onorario dell'architetto (teste __________ p. 42), e che dunque egli con la
sottoscrizione del doc. 4 pensava soggettivamente che nessun'altra prestazione
futura dell'attore fosse scoperta. Quali fossero invece le intenzioni
dell'attore non è dato a sapere, anche se il perito giudiziario ipotizza che
egli con ciò intendeva occuparsi della fase esecutiva dei manufatti (perizia p.
2): fatto sta che, 4 giorni dopo averlo sottoscritto e senza che nel frattempo
egli avesse avuto contatti con la controparte (cfr. doc. L) per eventualmente
modificarne i termini -parimenti non provata è la sua eventuale modifica in
epoca successiva- l'attore ha pacificamente comunicato al Municipio di
__________ che "per quanto concerne i lavori di autorimessa e
riattazione abbiamo assunto la DL" (doc. S), ammettendo con ciò che
l'accordo in questione avesse quanto meno per oggetto la direzione dei lavori,
ritenuto per contro che in precedenza, prima della sottoscrizione dell'accordo,
egli non si considerava formalmente incaricato della funzione di direttore dei
lavori nel senso di avere un obbligo di sorveglianza permanente del cantiere
(doc. 3) e non solo sporadico (cfr. notifica inizio lavori 25/6/1993, doc. I°);
contrariamente a quanto ritenuto nel gravame (p. 6), anche nella corrispondenza
con i convenuti egli si è talora qualificato come "direttore dei
lavori" (cfr. ad es. lettera 8/7/1994 nel plico doc. M4); i doc. 3 e 5
hanno del resto provato l'equivalenza, per l'attore, dei termini
"assistenza di cantiere" rispettivamente "assistenza sui
lavori" con il concetto di "direzione lavori": con il primo
scritto, precedente alla firma dell'accordo di cui al doc. 4, l'attore
specificava al Municipio che non gli era stata ancora conferita la direzione
lavori, indicando però che la costruzione del posteggio e dei muri, a quel
momento ancora in fase di progettazione, avrebbe certo presupposto un mandato a
suo favore in tal senso, da lui definito nell'occasione come "assistenza di
cantiere"; con il secondo, risalente al novembre 1993, ovvero in piena
fase esecutiva, egli accennava invece al fatto che il cantiere procedeva senza
problematiche di regolamentazione edilizia, ciò che, a suo dire, rendeva
indispensabile "l'assistenza dei lavori" da parte sua, ovvero ancora
la direzione lavori. A prescindere da quanto precede, non va infine dimenticato
che eventuali dubbi interpretativi, evidenziati anche dal perito giudiziario
(secondo cui la formulazione del doc. 4 era "poco chiara", cfr.
perizia p. 2), dovrebbero in ogni caso andare a scapito dell'attore stesso, che
ha allestito personalmente lo scritto in questione (DTF 118 II 344, 116
II 347, 115 II 268; ZR 1982 N. 18; Gauch, Das Architektenrecht,
Friborgo 1995, N. 95 e seg.; Merz, Berner Kommentar, N. 157 ad art. 2
CC; IICCA 23 marzo 1995 in e G./P., 23 giugno 1995 in re C./W., 20
settembre 1995 in re K. AG/A. SA, 25 settembre 1995 in re G. SA/N., 7 giugno
1996 in re M. e lc./B., 9 gennaio 1997 in re M. SA./V.).
Il
fatto -per altro evidenziato per la prima volta, e dunque irritualmente, in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- che nell'accordo l'attore, con
riferimento ai lavori di finitura della casa d'abitazione, abbia indicato che
l'assistenza e la consulenza avrebbero dovuto essere solo parziali non sembra
avere una portata particolare, se non che accanto allo stesso anche il
convenuto __________ si sarebbe dovuto occupare -come del resto risulta aver
fatto (testi __________ p. 10 e seg., __________ p. 17, __________ p. 21,
__________ p. 26, __________ p. 27, __________ p. 35)- della direzione lavori;
nulla permette in ogni caso di ritenere che l'aggettivo "parziale"
utilizzato nell'occasione dovesse significare che la presenza dell'attore
doveva essere solo sporadica rispettivamente non è comunque dato a sapere in
che misura oppure oltre quale limite la sua collaborazione non sarebbe stata
più compresa nel contratto: l'accordo in parola essendo stato allestito
dall'attore, anche tutti questi aspetti devono senz'altro essere risolti -come
detto- a suo sfavore.
Ritenuto
che l'attore risulta aver svolto la direzione lavori, come previsto
dall'accordo, e considerata la pattuizione di un onorario a corpo, egli non può
in definitiva pretendere nulla oltre ai fr. 6'000.- pattuiti con il doc. 4.
5.3 Nell'ipotesi,
qui data, in cui questa Camera confermasse che l'accordo di cui al doc. 4
contemplava l'effettuazione della direzione lavori, l'attore pretende nondimeno
di essere pagato a parte per essersi occupato dei contatti con gli artigiani e
fornitori (capitolati e delibere) e della liquidazione finale, prestazioni che
a suo dire non rientravano nel concetto di direzione lavori.
L'attore
ha iniziato a trattare con gli artigiani e fornitori verso fine luglio 1993, ma
nell'occasione egli non ha minimamente reso attenta la committenza del fatto
che tale intervento non rientrasse nell'accordo a corpo: ritenuto che il
convenuto -come detto- pensava soggettivamente che tutte le prestazioni
dell'attore successive al 1° luglio 1993 fossero comprese, che l'attore dal
canto suo non ha addotto il contrario al momento dell'elaborazione dei
capitolati e delle delibere, che si trattava pur sempre di interventi svolti
"a partire dall'attuale situazione lavori" e che presentavano,
almeno in senso lato, un carattere di "consulenza o assistenza
tecnica" ai sensi del contratto di cui al doc. 4, ben si può ritenere che
essi fossero a loro volta compresi nel forfait di fr. 6'000.-, così che per
tali prestazioni nulla può essere riconosciuto all'attore.
Diverso
è il discorso per le liquidazioni finali: l'accordo prevedeva espressamente che
l'attore avrebbe dovuto occuparsi della liquidazione finale per l'autorimessa,
per i muri di sostegno del giardino e per la formazione di un nuovo locale
tecnico; ritenuto che un'analoga formulazione era stata omessa per quanto
riguardava i lavori di finitura della casa d'abitazione, ben si può concludere
che la liquidazione finale per quest'ultima opera non era compito dell'attore,
e che, se svolta da quest'ultimo, le andava remunerata a parte. Ora, siccome il
perito giudiziario ha stabilito che all'attore, per quanto svolto con
riferimento all'abitazione (50% delle prestazioni computabili, cfr. perizia p.
4), spetterebbe, nell'ipotesi dell'applicazione della norma SIA 102, un
onorario di fr. 32'978.- (perizia p. 5) e che la prestazione relativa alla
liquidazione finale da lui svolta corrisponde al 2% di quelle computabili
(perizia p. 4), si ha che in definitiva egli potrebbe pretendere fr. 1'319.10:
non essendo tuttavia stata provata in concreto la pattuizione delle norme SIA,
l'onorario a suo favore può essere quantificato in via equitativa -come da lui
richiesto (appello p. 11, con rif. a Schaumann, Rechtsprechung zum
Architektenrecht, 4. Ed., Friborgo 1999, n. 269)- a circa l'80%, ovvero a fr.
1'055.-.
- Pure
fondata, almeno parzialmente, è la contestazione relativa alla trattenuta sulla
liquidazione della __________.
L'istruttoria
ha provato che il convenuto aveva consegnato all'attore fr. 31'000.- (doc. V)
per pagare la liquidazione della __________ di fr. 30'840.95 (doc. U) e che
questi ha inizialmente versato a quella ditta solo fr. 25'000.- (doc. Z),
trattenendo il saldo finché non fosse sistemata la questione relativa a un muro
erroneamente edificato su un terreno altrui, errore di cui erano stati ritenuti
responsabili per 1/3 l'impresa (che contestava però ogni addebito) e per 2/3
l'attore stesso. Poiché la problematica in sospeso è stata in seguito risolta
con il totale rifacimento del muro da parte della ditta __________, fattura
onorata dal solo attore (in ragione di circa fr. 15'000.-), quest'ultimo
avrebbe dovuto versare il saldo alla __________. Se egli non lo ha fatto, ma ha
provveduto a compensare internamente tale somma con altri debiti dell'impresa,
tra cui quello verso la ditta __________ (fr. 2'469.80, doc. FF) e quello verso
la ditta __________, ai quali egli era subingredito per surrogazione (art. 110
cifra 2 CO), è una questione che non può in alcun modo interessare il
convenuto, il quale in effetti può tutt'al più pretendere da lui solo la
rifusione di fr. 159.05, pari alla differenza tra quanto consegnatogli (fr.
31'000.-) e quanto spettava all'impresa (fr. 30'840.95), tanto più che negli
allegati preliminari la parte convenuta non ha assolutamente preteso, ancor
prima che provato, che le sia stato concesso un ulteriore sconto o che
l'impresa abbia rinunciato a parte delle sue spettanze nei suoi confronti.
- Ne
discende che la petizione deve essere accolta per fr. 7'947.95 (fr. 1'000.- differenza
tra accordo a corpo e acconto, fr. 6'052.- per lavori di progettazione
supplementari, fr. 1'055.- per liquidazione finale ./. fr. 159.05 per
trattenuta sulla liquidazione della __________), ritenuto che gli interessi di
mora decorrono dal 27 dicembre 1996 (doc. F), tranne sulla somma di fr.
6'052.-, che matura interessi dal 5 febbraio 1997 (doc. G).
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
5 dicembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14 novembre 2001 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città è così riformata:
- La petizione è parzialmente
accolta.
1.1 Di
conseguenza __________ e __________, sono tenuti a versare solidalmente a
__________, l'importo di fr. 7'947.95 oltre interessi al 5% a partire dal 27
dicembre 1996 su fr. 1'895.95 e dal 5 febbraio 1997 su fr. 6'052.-.
1.2 Per tale importo è rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno.
- Le
spese di fr. 8'184.90 e la tassa di giustizia di fr. 4'200.-, da anticipare
dall'attore, rimangono a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono poste a carico
dei convenuti in solido. A questi ultimi l'attore rifonderà inoltre l'importo
di fr. 8'100.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1'000.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono
poste a carico degli appellati in solido, a cui l'appellante rifonderà inoltre
fr. 1'200.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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