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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.208
Data decisione, Autorità:
18.06.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00208
Lugano
18 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2001.00529 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con 8
agosto 2001 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia di disconoscimento del debito (contratto di
mediazione) che il Pretore, con decreto 3 dicembre 2001, ha stralciato dai
ruoli per mancato versamento dell'anticipo delle spese.
Appellante l'attrice la quale, con atto d'appello 21
dicembre 2001, chiede l'annullamento del decreto di stralcio mentre la
controparte, con osservazioni 11 gennaio 2002, ne chiede la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che, con ordinanza datata 16 novembre 2001, il Pretore ha assegnato
a __________, tramite il suo patrocinatore, un termine scadente il 26 novembre
2001 per versare alla Pretura l'importo di Fr. 1'500.- quale anticipo della
tassa e delle spese giudiziarie, con la comminatoria che la decorrenza
infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;
che, con
il decreto qui impugnato, il Pretore, costatato il mancato versamento del
chiesto anticipo, ha stralciato la causa dai ruoli;
che, con
l'appello in rassegna, la parte attrice chiede l'annullamento della pronuncia
di stralcio della causa argomentando che il termine previsto dalla legge (da 10
a 30 giorni come all'art. 11 LTG) non è stato rispettato, nemmeno nella sua
espressione minima di 10 giorni, poiché l'ordinanza relativa è stata intimata
il 19 novembre 2002 e ricevuta il giorno successivo;
che la
controparte chiede la reiezione dell'appello;
che
effettivamente, dal momento in cui l'ordinanza di assegno termine è stata
ricevuta dalla parte interessata a quello di scadenza indicato, il tempo a
disposizione dell'attrice per effettuare il chiesto versamento era di soli sei
giorni e quindi inferiore al termine minimo previsto dall'art. 11 LTG;
che la
concreta modalità di fissazione del termine per l'anticipo, così come applicata
dal Pretore, risulta quindi, oltre che inusualmente breve, contraria a un
chiaro testo di legge e in contrasto con il concetto di giustizia e di parità
di trattamento;
che, in
queste condizioni, s'impone l'accoglimento dell'appello con l'annullamento del
decreto di stralcio affinché la causa abbia a continuare con un nuovo assegno
di termine per l'anticipo delle spese, rispettoso delle prescrizioni di legge;
che le
tasse e le spese del presente giudizio, così come le ripetibili, sono a carico
della parte convenuta ed appellata che, ingiustificatamente, si è opposta
all'accoglimento dell'appello;
Per i quali motivi
visto gli art. 11 LTG e 143 CPC
pronuncia
-
L'appello 21 dicembre 2001 di __________ è accolto e di conseguenza
il decreto 4 dicembre 2001 di stralcio della causa inc. no. OA.2001.00529 della
Pretura di Lugano, sez. 1 è annullato.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), da
anticipare dall'appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà
inoltre a controparte Fr. 100.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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