AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.73
Data decisione, Autorità:
28.12.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00073
Lugano
28 dicembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney–Colombo (in sostituzione del giudice Rusca,
assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1996.00102 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 23 luglio
1996, da
(rappr. dall' avv. __________)
contro
(rappr. dall' avv. __________)
con la quale l'attore chiedeva la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di Fr. 57'928.– oltre interessi al 5% dal 1.10.1994
(provvigioni nell'ambito del contratto di lavoro) e che il Pretore, con
sentenza 18 aprile 2001, ha integralmente respinto.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 15 maggio 2001,
chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande di
petizione, mentre la controparte, con osservazioni all'appello 22 giugno 2001,
vi si oppone.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto:
- __________ è stato alle dipendenze di __________ sino a fine dicembre 1993 e
in seguito, dal 1 gennaio 1994, è stato assunto dalla __________, costituita il
3 novembre 1993 ed iscritta a Registro di commercio il giorno successivo.
I
signori __________ e __________ – direttori responsabili della prima società,
messa in liquidazione, e promotori della costituzione della seconda – hanno
personalmente, con scritto del 22 ottobre 1993, riconosciuto a __________ di
dovergli versare l'importo di Fr. 25'000.– per le provvigioni dell'anno 1992,
il 10% dell'utile per la sua attività nel 1993 ed una provvigione scalare per
l'anno 1994.
è stato licenziato, per asseriti motivi gravi, per la fine del mese di novembre
1994.
- Non
ottenendo il pagamento delle promesse provvigioni, __________ ha convenuto in
causa la __________ chiedendone la condanna al versamento della somma di Fr.
57'928.–, già dedotto l'importo di Fr. 15'000.– ricevuto, durante il rapporto
di lavoro, per lo stesso titolo.
La
società convenuta ha resistito in causa eccependo, preliminarmente, la sua legittimazione
passiva poiché le pretese di controparte si basano su di un documento anteriore
alla costituzione della società e sottoscritto da persone fisiche. Nel merito
ha contestato ogni obbligo poiché l'attore non ha rispettato le condizioni
previste in quello stesso documento, in particolare l'impegno di rimanere alle
sue dipendenze per un periodo di almeno tre anni.
-
Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione. Ha osservato che
l'impegno sottoscritto dai signori __________ e
__________ era stato sì contratto in nome
della costituenda __________ la quale però non lo aveva assunto, ai sensi
dell'art. 645 CO, nel termine di tre mesi dalla sua iscrizione a registro e di
conseguenza non vi era obbligata.
-
Con
l'appello, l'attore ritiene che la sentenza del Pretore debba essere riformata,
a suo favore, per diversi motivi. L'impegno sottoscritto dai promotori
dell'anonima contiene una clausola riguardo alla responsabilità di quest'ultimi
che sarebbe solo sussidiaria a quello della nuova ditta che, per atti concludenti,
l'ha riconosciuta vincolante. La mancata ratifica nel periodo di tempo dell'art.
645 cpv. 2 CO non esclude che un'assunzione degli obblighi, contratti dai
promotori, può avvenire anche dopo il termine dei tre mesi, in virtù delle
regole sulla rappresentanza indiretta e quindi attraverso l'assunzione del
debito. La convenuta stessa ha poi riconosciuto espressamente il suo obbligo di
pagamento delle provvigioni, almeno per l'anno 1994, anche se secondo un
calcolo inaccettabile.
Con
le osservazioni all'appello, la convenuta contesta le argomentazioni di controparte
e chiede la conferma del primo giudizio.
- Con
l'impegno di pagamento delle provvigioni di cui allo scritto 22 ottobre 1993
(doc. C) __________ e __________ si sono obbligati in qualità di promotori
della __________ (cfr. testimonianza
__________), che è poi stata costituita il 3 novembre 1993 ed iscritta a
Registro di commercio il giorno successivo.
Essi
ne erano quindi responsabili personalmente e potevano esserne liberati se la
società anonima, nei tre mesi dall'iscrizione a Registro di commercio, avesse assunto
tale obbligo (art. 645 CO), ritenuto che l'assunzione in proprio da parte della
società non presuppone, in tal caso, l'accordo del creditore. Ciò non è
avvenuto poiché dagli atti non appare alcuna tempestiva dichiarazione, o
comportamento concludente, in questo senso da parte degli organi della
__________.
Nulla
impedisce però che la società si prenda direttamente a carico un obbligo stipulato
dai suoi promotori, in qualsiasi momento dopo il decorso del termine di tre
mesi dell'art. 645 CO, attraverso l'istituto dell'assunzione del debito
dell'art. 176 CO (Forstmoser/Meier–Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,
1996, § 18 n. 10 e 4, pag. 169/170). Per fare ciò occorre un contratto tra
l'assuntore ed il creditore che presuppone, come per la conclusione di tutti i
contratti, una proposta del primo e l'accettazione del secondo (Commentario
di Zurigo, ad art. 176 CO n. 43 e 44). Così come l'accettazione del
creditore può essere espressa o risultare dalle circostanze (art. 176 cpv. 3
CO; Commentario di Zurigo, ad art. 176 CO n. 83 e seg.) anche l'offerta
dell'assuntore può esprimersi attraverso dei comportamenti concludenti (Commentario
di Zurigo, ad art. 176 CO n. 58 e seg.).
Ora,
dai documenti prodotti agli atti di causa, appare che, durante tutto il periodo
di collaborazione tra le parti e sino allo scioglimento del contratto di lavoro
a fine settembre 1994, la convenuta __________ non ha offerto di assumersi il
debito per provvigioni professato dai signori __________ e __________: nella conferma d'assunzione del 16 dicembre 1993
(doc. E) nulla si dice al proposito, un acconto di Fr. 15'000.– a tale titolo è
stato versato all'attore l' 11 aprile 1994 ma direttamente dai signori
__________ e __________ (doc. H) e la
convenuta, nella lettera 29 settembre 1994 (doc. M) in risposta alla richiesta
dell'attore di pagamento delle percentuali "pattuite come da accordi
scritti per gli anni 1992 – 1993 e 1994" (doc. L), contesta di dovere
queste provvigioni poiché afferma che "questa voce non riguarda assolutamente
la __________ ".
Nel
seguito però l'atteggiamento della società convenuta è radicalmente mutato. Di
fronte ad una rinnovata richiesta di pagamento delle provvigioni formulata il
24 aprile 1995 dal patrocinatore dell'attore (doc. R), la convenuta prende
posizione due volte: il 25 aprile, con un suo scritto (doc. S) e il 10 maggio
successivo, con una lettera del suo patrocinatore (doc. U). In entrambe le
corrispondenze si contesta la pretesa per provvigioni dell'attore ma non più
perché la convenuta non ne sarebbe la debitrice ma invece perché la sua
corresponsione era subordinata alla permanenza in azienda dell'attore per
almeno tre anni e che la prematura cessazione del rapporto di lavoro era dovuta
a motivi gravi imputabili al lavoratore; inoltre la convenuta si riserva la facoltà
di chiedere la restituzione delle provvigioni già versate, con tutta evidenza
quelle riferite all'acconto di 15'000.– franchi corrisposto l'11 aprile 1994
dai signori __________ e __________.
Per
il principio dell'affidamento una parte deve lasciar valere contro di sé una propria
manifestazione di volontà così come l'altro contraente poteva, secondo le circostanze
e la buona fede negli affari, intenderla. Non vi può essere allora dubbio che
il fatto di contestare nel merito una pretesa creditoria e nell'ipotizzare una
richiesta di restituzione di un acconto su quel debito versato da terzi (che
non si deve dimenticare erano direttori con firma individuale della convenuta e
uno anche l'azionista), senza più sollevare la primitiva contestazione
riguardante la qualifica di controparte contrattuale in quel negozio,
rappresenta una proposta di assunzione del debito.
L'accettazione
dell'attore è pacifica nel ritenere, già precedentemente, la società convenuta
quale debitrice della sua pretesa con l'invio di sollecitatorie di pagamento e,
in seguito, con l'introduzione della causa giudiziaria (Commentario di
Zurigo, ad art. 176 CO n. 84 e 86).
- Il
contratto (poi assunto dalla convenuta), con il quale __________ e __________
riconoscevano le provvigioni a __________, conteneva anche l'impegno di quest'ultimo
a rimanere nella nuova azienda (la __________) per una durata minima di tre
anni (cfr. doc. C).
L'attore
nega che tale suo obbligo possa essere posto in relazione con l'impegno di
controparte al pagamento delle provvigioni senza mai però spiegare a quale
altro esclusivo fine il tempo di collaborazione lavorativa minimo fosse
destinato. Un'interpretazione piana del documento permette invece di stabilire
che quell'impegno temporale di permanenza era necessariamente legato al
riconoscimento delle provvigioni, in particolare di quelle per gli anni 1992 e
1993 che erano maturate presso la precedente datrice di lavoro e la cui
situazione economica si è poi rivelata fallimentare proprio perché direttori e
dipendenti se ne erano andati. Non avrebbe avuto senso riconoscere passate
pretese se non con lo scopo di continuare, sotto un'altra ragione sociale, la
stessa precedente attività e garantire la collaborazione dei precedenti
dipendenti, che avevano settori geografici di competenza e la gestione di
"loro" clienti, almeno per un tempo ragionevole a far sopravvivere la
nuova struttura aziendale.
L'impegno
di rimanere in azienda almeno tre anni rappresenta così una condizione alla
quale era legato il riconoscimento delle provvigioni pregresse con la conseguenza
che il debitore obbligato sotto condizione (la qui convenuta) non può comportarsi
in modo da evitare il compimento della condizione (art. 152 CO) e questa si ha
per verificata se il suo adempimento sia stato impedito in urto con la buona
fede (art. 156 CO). Ciò può avvenire, nell'ambito di un rapporto di lavoro,
quando il datore di lavoro licenzia il lavoratore, poco prima del termine per
il compimento della condizione, senza che questi gliene abbia dato motivo (cfr.
JAR 1984, 122).
Nel
caso concreto la disdetta della datrice di lavoro è avvenuta poco dopo l'inizio
della collaborazione e non in corrispondenza temporale del termine per l'adempimento
della condizione e nemmeno sembra essere stata dettata da un capriccio, men che
meno dall'intenzione di sottrarsi, con ciò, al pagamento delle provvigioni. La
lettera di disdetta (doc. I) menziona generici motivi gravi che il lavoratore,
nella sua lettera immediatamente successiva (doc. L) con la quale dichiara di
ritenersi libero già con la fine di settembre 1994 – prima dello spirare del
termine di disdetta – e di rinunciare agli stipendi relativi, non affronta né
contesta. L'immediata ripresa di analoga attività da parte dell'attore
__________, quale direttore con firma individuale in una società alla quale ha
persino dato il suo nome (cfr. estratto RC, doc. AA) lascia intendere che la
disdetta poteva trovare qualche ragione nel comportamento del dipendente. In
ogni caso non vi è prova di malafede della convenuta nel senso di aver voluto
usare l'arma della disdetta per sottrarsi intenzionalmente all'obbligo di pagamento
delle provvigioni per gli anni 1992 e 1993.
- Le
provvigioni per l'anno 1994 sono invece dovute poiché in relazione con
l'attività effettivamente svolta per la convenuta ed alle sue dipendenze in
quell'anno. Del resto la stessa __________ l'ammette nella lettera in cui
contesta di dovere quelle per gli anni precedenti (doc. S).
L'ammontare
di queste provvigioni, così come chieste e precisate dall'attore, nelle
conclusioni di causa, in Fr. 22'928.– e rivendicate ancora nell'appello con
congrua motivazione (cfr. appello punto 7, pag. 14), non è più oggetto di
contestazione nelle osservazioni all'appello che, al proposito, non spendono
alcuna parola come del resto già si era verificato con le conclusioni di causa.
La pretesa va allora ammessa senza necessità di disamina particolare.
- Le
spese di giudizio e le ripetibili seguono, sia in prima che in seconda sede, la
maggior soccombenza (3/5) dell'attore e appellante.
Per
i quali motivi
visti,
per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 18
aprile 2001 del Pretore di Mendrisio–Sud è così riformata:
-
La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannata a
pagare a __________ l'importo di Fr. 22'928.– oltre interessi al 5% dal 1
ottobre 1994.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 1'700.– e le spese, da anticiparsi come di rito, sono
a carico della parte attrice per 3/5 e di quella convenuta per 2/5; a
quest'ultima l'attorte rifonderà inoltre Fr. 700.– per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
–tassa
di giudizio Fr. 1'400.–
–spese Fr.
100.–
totale Fr.
1'500.–
già
anticipati dall'appellante rimangono a suo carico per 3/5 ed a carico della
parte appellata per 2/5, con l'obbligo per l'appellante di rifonderle Fr. 350.–
per parte di ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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