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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.125
Data decisione, Autorità:
15.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00125
Lugano
15 luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.2002.00160 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa
con istanza di sfratto 1 luglio 2002 da
contro
che il Pretore, con decreto 8 luglio 2002, ha accolto
ordinando alla convenuta di riconsegnare immediatamente l'appartamento occupato
ad __________ in via __________.
Appellante la convenuta la quale, con appello 9 luglio
2002, chiede l'annullamento del decreto di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti della causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il contratto di locazione tra le parti riguardante
l'appartamento di via __________ ad __________ è venuto a scadenza il 30 giugno
2002;
che la
convenuta non ha riconsegnato l'ente locato e di conseguenza, su istanza della
proprietaria, ne è stato decretato lo sfratto;
che con
l'appello che ci occupa la convenuta osserva che con il 15 luglio 2002 potrà
prendere possesso di un nuovo appartamento a __________, che l'esecuzione dello
sfratto le pone gravi problemi poiché con lei vive la nonna novantenne, che in
ogni caso non esiste cessata locazione poiché con la locatrice aveva concordato
di poter rimanere fino al momento in cui avesse potuto entrare nel nuovo
appartamento;
che l'affermazione
riguardante un accordo con l'istante per posticipare l'uscita dall'appartamento
è un fatto nuovo, non provato e sconfessato dal tenore del verbale della
discussione all'udienza dell'8 luglio 2002 avanti al Pretore;
che gli
altri argomenti sono inconsistenti poiché l'obbligo di riconsegnare un
appartamento al termine della locazione non dipende dalla possibilità di
occuparne un altro o dalle conseguenze onerose che ne potrebbero derivare;
che, in
ogni caso, con riferimento alle difficoltà espresse dall'appellante spetterà
all'autorità di esecuzione del decreto di sfratto concedere, eventualmente ed
eccezionalmente, un termine di moratoria di breve durata per l'abbandono dei
locali (Droit du bail, 1991 n. 29);
che
l'appello deve così essere respinto già in occasione dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, la domanda di effetto sospensivo non avendo più ragione
di essere per l'esito della procedura;
Per i quali motivi
pronuncia
-
L'appello 9 luglio 2002 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse e spese.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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