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Numero d'incarto:
12.2002.194
Data decisione, Autorità:
13.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.194
Lugano
13 ottobre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.97.120
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 17
febbraio 1997 da
patrocinato da
contro
patrocinata da
giudicando ora sul decreto pretorile 18 ottobre 2002
che respinge le domande processuali di entrambe le parti che avevano sollevato eccezione
di prescrizione dei reciproci crediti,
appellanti entrambe le parti: la convenuta con atto 31
ottobre 2002 e l'attore con appello adesivo 18 novembre 2002 che, in riforma
della decisione impugnata, postulano l'accoglimento delle rispettive domande;
preso atto delle osservazioni con cui le parti si
oppongono agli appelli avversari;
Considerato
in fatto e in diritto:
-
Le
parti, con azione principale e azione riconvenzionale, sono in lite su una
fattispecie relativa a una parziale permuta immobiliare. Mentre gli aspetti
principali della controversia, di natura reale, sono stati nel frattempo
risolti, restano senza risposta le questioni accessorie delle rispettive
azioni: infatti, l'attore chiede che controparte sia condannata a versargli
l'importo di fr. 90'000.- a titolo di risarcimento danni, causatigli da
__________ per aver effettuato senza autorizzazione interventi di varia natura
su un suo bene immobile di __________, e per averlo occupato indebitamente; da
parte sua, la convenuta pretende che controparte debba pagarle l'importo di fr.
73'127.25 di cui fr. 23'127.25 per spese di urgente miglioria da lei effettuate
-in asserta buona fede- all'immobile dell'attore e fr. 50'000.- a titolo di
restituzione di quanto versato a quest'ultimo in parziale esecuzione delle
pattuizioni (informali) sul trasferimento delle proprietà immobiliari.
-
Con
domanda processuale 17 giugno 2002 la convenuta, ritenuto che l'azione
principale si prescriva nel termine annuale di cui all'art. 60 CO, ha rilevato
che l'attore ha interrotto quel termine, l'ultima volta con una comunicazione
23 aprile 2001. Analoga eccezione ha presentato l'attore con allegato 1° luglio
-
Il
pretore ha respinto l'eccezione proposta dalle parti, argomentando che il
termine di prescrizione, in seguito ad atti successivi al 23 aprile 2001,
sarebbe venuto a scadenza solo il 19 giugno 2002, quindi dopo la presentazione
della prima istanza in esame. D'altra parte, nemmeno la riconvenzione può
essere considerata prescritta a dipendenza di lettere di sollecito della
convenuta, intese a ottenere la continuazione del processo.
-
Degli
argomenti su cui sono fondati gli appelli si dirà nel seguito. In concreto si
tratta di esaminare la questione della prescrizione dei crediti durante il
processo (DTF 123 III 213), dove i relativi termini possono essere
interrotti per mezzo di atti giudiziali delle parti, così come di ogni
provvedimento o decisione del giudice (art. 138 cpv. 1 CO). Come atto
giudiziario di una parte è riconosciuta ogni azione atta a promuovere la
continuazione del processo: così allegazioni, domande processuali, scritti di
sollecito, ecc., esclusi invece il semplice ritiro di documentazione,
interpellazioni telefoniche, rispettivamente interventi orali in quanto
difficilmente o non accertabili (Däppen, in Comm. di Basilea, ed. 3,
art. 138 CO, N. 2); per provvedimenti del giudice s'intendono non solo sentenze
e decreti, ma anche in genere decisioni di natura processuale (prozessleitende
Entscheide), escluse quelle estranee all'iter della causa, come
provvedimenti disciplinari, rispettivamente atti interni del tribunale, come
l'attribuzione dell'incarto a un determinato giudice, a meno che la stessa
decisione sia oggetto di notifica alle parti (Däppen, op. cit., ibidem,
N. 3 e 4; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, 1975, vol. 1, pag. 347).
-
Nel
caso concreto, la natura del credito dell'attore è pacifica e pertanto è data
l'applicabilità del termine annuale di prescrizione (art. 60 cpv. 1 CO),
peraltro non contestato. Nel merito dev'essere anzitutto osservato che,
contrariamente a quanto afferma l'appellante, l'atto processuale 15 giugno 2001
non interrompe la prescrizione solo relativamente alla riconvenzione: si tratta
infatti di un allegato della stessa convenuta con cui presenta, tenuto conto
delle obiezioni di controparte, una versione modificata dei propri quesiti
peritali (18 aprile 2001) e con cui si oppone al controquesito dell'attore (23
aprile 2001). L'appellante invero non motiva la sua tesi, mentre risulta, da un
lato, che la perizia relativa all'immobile di __________, di proprietà
dell'attore e occupato dalla convenuta dal giugno 1996, è stata chiesta
-ancorché con intenti diversi- da entrambe le parti (l'attrice per dimostrare
il deprezzamento dell'immobile ad opera della convenuta e il valore locativo
del bene; la convenuta per dimostrare il valore venale e il valore locativo
dello stesso immobile, i difetti esistenti, i costi di eliminazione dei
medesimi, ecc.: cfr. verbale udienza preliminare 4 dicembre 1997); d'altro
lato, che i rispettivi quesiti corrispondono ai motivi addotti con le proposte
di prova. La perizia attiene pertanto sia all'azione principale, sia alla
riconvenzione, poiché entrambe si riferiscono a fatti relativi all'immobile di
__________.
In
secondo luogo, dev'essere chiarito che l'intimazione alle parti dell'allegato
15 giugno 2001 della convenuta, avvenuta il successivo giorno 19 (cfr. timbro a
tergo dell'allegato), non configura altro se non una decisione di natura
processuale con cui il giudice ha disposto la trasmissione alle parti dell'atto
pervenutogli, a conferma della sua ricezione e della sua ammissione all'incarto
relativamente a entrambe le azioni, nonché la notifica del suo contenuto alle
parti, in concreto conformemente all'art. 247 cpv. 4 CPC. Ne consegue che
l'atto dell'intimazione ha anch'esso interrotto il termine di prescrizione
relativo al credito oggetto dell'azione principale.
E' vero
da quel 19 giugno 2001 in poi non v'è più stata nessuna attività in merito
all'azione principale; tuttavia, l'istanza 17 giugno 2002 con cui la convenuta
solleva formalmente eccezione di prescrizione è prematura poiché presentata
prima di un anno dall'ultimo atto interruttivo; accertamento questo che è
determinante, al di là di ogni considerazione sul contestato effetto
interruttivo della domanda processuale medesima (al proposito cfr. Rep
1995, 237, per analogia). Ne consegue che la decisione impugnata che respinge
la domanda processuale dev'essere confermata, poiché il fatto di invocare
l'intervenuta prescrizione sta esclusivamente nella facoltà della parte (art.
142 CO), mentre il giudice verifica d'ufficio soltanto se l'eccezione è stata
sollevata tempestivamente e nella forma adeguata (Däppen, op. cit., art.
142 CO, N. 5).
6.Il Pretore, con la stessa decisione,
ha respinto la domanda processuale 1° luglio 2002 dell'attore con cui chiedeva
l'accertamento delle prescrizione dei crediti vantati dalla convenuta con la
riconvenzione, pretendendo che gli scritti di controparte 15 aprile,
rispettivamente 14 giugno 2002 non sono sufficienti per interrompere la
prescrizione. Orbene, prescindendo da ogni considerazione sulla natura dei
crediti oggetto dell'azione riconvenzionale ed assumendo come corretto (e
comunque maggiormente sfavorevole all'attore) il termine annuale -che le parti
peraltro non discutono- si osserva anzitutto che la domanda appare non
sufficientemente motivata, dal momento che l'attore nemmeno indica da quando
decorrerebbe il termine di un anno che gli atti di controparte non sarebbero in
grado di interrompere. Si trattasse tuttavia del 19 giugno 2001 (come al
considerando precedente), l'appello adesivo dovrebbe essere respinto per due
altri motivi: anzitutto perché -come implicitamente considerato fin qui-
ancorché racchiuse in un incarto unico, l'azione principale e la riconvenzione
godono di autonomia processuale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art.
173, m. 8 e 11) oltre che sostanziale e possono cadere in prescrizione l'una
indipendentemente dall'altra; a maggior ragione se si considera che la
prescrizione non attiene tanto al processo, quanto ai crediti fatti valere
dall'una e dall'altra parte, rappresentando appunto un modo di estinzione dei
crediti (Däppen, op. cit., art. 127 CO, N. 2). In secondo luogo, gli
scritti di sollecito della convenuta 15 aprile e 14 giugno 2002 sono senz'altro
atti a interrompere la prescrizione, ovvero con riferimento alle note
informative del precedente considerando 4, poiché hanno avuto lo scopo
esplicito di promuovere la continuazione dell'azione riconvenzionale.
- La
convenuta ha presentato il proprio appello, chiedendo che per lo stesso potesse
godere del beneficio dell'assistenza giudiziaria. A dipendenza tuttavia del
chiaro esito dell'impugnazione, scontato già a un primo esame, non v'è motivo
per accogliere l'istanza, senza dover esaminare il presupposto dell'indigenza
(art. 14 e 15 Lag).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
L'appello
31 ottobre 2002 di __________ è respinto.
-
L'istanza
di assistenza giudiziaria dell'appellante è pure respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia dell'appello principale, di complessivi fr.
200.-, sono posti a carico della convenuta.
-
L'appello adesivo 18 novembre 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia dell'appello adesivo, di complessivi fr. 200.-,
anticipati dall'attore, restano a suo carico.
-
Le ripetibili relative a questo giudizio sono compensate.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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