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Numero d'incarto:
12.2002.74
Data decisione, Autorità:
12.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.74
Lugano
12 dicembre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.00086
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con istanza 10
febbraio 2000 da
tutti rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv__________
con cui
gli attori hanno chiesto il pagamento della somma di fr. 11'440.25 oltre
accessori a titolo di risarcimento di danno a seguito del taglio da parte del
convenuto dei rami di un abete rosso sito sulla loro proprietà, protestando
spese e ripetibili;
domanda avversata
dal convenuto con risposta 28 marzo 2000;
ed ora
sull’istanza di restituzione in intero del 28 giugno 2001 presentata da
__________ che il Pretore ha respinto con decreto 25 marzo 2002 e nei confronti
del quale in data 8 aprile 2002 il convenuto ha presentato appello con il quale
chiede l’accoglimento della sua domanda di restituzione in intero per produrre
nuovi documenti; mentre la parte attrice chiede, con osservazioni all’appello
del 6 maggio 2002, la conferma della decisione pretorile;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
ritenuto in
fatto:
che
gli attori sono comproprietari del mappale n. __________ RFD di __________, in
zona __________, sul quale, nei pressi del confine del fondo vicino part. n.
__________ RFD di proprietà di __________ – figlia del convenuto che risulta
essere usufruttuario del fondo vita natural durante – è situato un abete rosso
dell’altezza di circa 8 metri;
che
con petizione 10 febbraio 2000 la parte attrice ha postulato la condanna di
__________ al pagamento della somma di fr. 11'440.25 oltre accessori a titolo
di risarcimento del danno che avrebbe patito a seguito del taglio, da parte del
convenuto, di tutti i rami dell’abete dal lato a confine con il mappale n. __________
RFD di __________;
che
secondo gli attori, il 23 settembre 1999 __________ sarebbe penetrato nel loro
terreno (l’abete rosso sarebbe infatti posto a 1,30 metri dal confine) e invece
di limitarsi al solo taglio delle punte di quei rami che invadevano la sua
proprietà – come concordato con __________ – egli avrebbe proceduto al taglio
di tutta la chioma dell’albero dal lato a confine con il suo fondo, causando in
tal modo un danno totale alla pianta che dovrà essere abbattuta e sostituita da
un nuovo abete;
che
con risposta 28 marzo 2000 il convenuto ha affermato che il taglio dei rami non
avrebbe causato alcun danno all’abete, in quanto il taglio dei rami sporgenti
sarebbe avvenuto “un po’più verso il tronco della pianta … omissis …
proprio per evitare un taglio che avrebbe potuto eventualmente provocare un
danno alla pianta”. Inoltre, secondo il convenuto, l’abete rosso sarebbe posto
a soli 85 cm dal confine con il suo fondo e da sempre avrebbe causato danni
alla sua proprietà a causa della continua caduta di aghi, rametti e colatura di
resina. Il convenuto ha concluso che non vi sarebbe necessità di procedere
all’abbattimento e alla sostituzione dell’abete;
che
con istanza di restituzione in intero 28 giugno 2001 __________ chiedeva
l’assunzione agli atti di quindici fotografie scattate il 27 e il 28 giugno
2001, attestanti l’esecuzione di uno scavo sul fondo di proprietà degli attori
posto a meno di un metro di distanza dall’abete oggetto della vertenza,
adducendo inoltre che tale scavo avrebbe intaccato le radici provocando così un
danno diretto alla pianta;
che
con osservazioni 5 luglio 2002, gli attori si sono opposti all’istanza di
restituzione in intero formulata dal convenuto, sostenendo che le prove
prodotte dalla controparte non sarebbero influenti per l’esito della procedura
e che unicamente a causa dell’intervento di __________ l’abete rosso dovrà
essere abbattuto;
che
con decreto 25 marzo 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 ha
respinto la domanda di restituzione in intero proposta dalla parte convenuta
adducendo che le prove che essa intendeva produrre erano ininfluenti per
l’esito del processo in quanto i fatti che intendeva dimostrare – scavi in
prossimità della pianta oggetto della vertenza e taglio delle radici – non
erano stati allegati prima di allora nelle comparse scritte;
che
con appello 8 aprile 2002, __________ ha ribadito che la documentazione
fotografica raccolta il 27 e 28 giugno 2001 sarebbe determinante per l’esito
della procedura, in particolare ai fini di una corretta valutazione dei fatti
da parte del perito giudiziarie e rispettivamente in quanto si trattava di
fatti non noti alle parti prima di quella data;
che
delle osservazioni 6 maggio 2002 presentate dalla parte appellata si dirà, per
quanto necessario, nel seguito della decisione;
considerato in diritto:
che giusta l’art. 138 CPC la restituzione in intero per produrre
nuovi mezzi di azione o di difesa, che appaiono influenti per l’esito del
processo, è ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua
negligenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ss. ad art. 138 CPC);
che,
secondo l’art. 139 CPC, la richiesta di restituzione in intero per omessa
produzione dei mezzi di azione e di difesa deve avvenire entro 30 giorni da che
la parte ne è venuta a conoscenza;
che
nella misura in cui l’istituto della restituzione in intero rappresenta
un’eccezione alla massima dell’eventualità – che proibisce di allegare fatti e
prove in una fase successiva allo scambio di allegati (art. 78 CPC) – i
requisiti per l’applicazione della restituzione in intero vanno valutati dal
giudice con un certo rigore;
che
mentre i requisiti della “tempestività” e della “mancanza di negligenza
nell’omissione di una preventiva produzione di mezzi di prova o di difesa”
vanno esaminati con un certo rigore, nella valutazione della “influenza” dei
nuovi fatti e prove il giudice procede con un minor rigore (II CCA
24.3.1994 C. c. R.&Co., II CCA 22.8.1994 C. c. C., II CCA
26.3.1998 R.P. c. Y.P. e II CCA 30.11.1998 B. c. B.A.);
che
nell’esaminare l’influenza di prove e di fatti il giudice si limita ad un
giudizio di apparenza e verosimiglianza, senza controllare troppo nel dettaglio
la fondatezza delle circostanze allegate o la rilevanza delle prove, che in
ogni caso saranno oggetto di un più accurato esame da parte del giudice di
merito; in particolare, il giudice deve esaminare se la nuova allegazione di
fatti o prove è idonea a giustificare, già al momento in cui è presentata, una formulazione
di conclusioni diversa da quella che l’istruttoria avrebbe consentito senza gli
stessi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 138 CPC; II CCA 24.3.1994 C. c. R. & Co. e II
CCA 22.8.1994 C. c. C.);
che
nel caso concreto il fatto allegato da __________, e meglio lo scavo effettuato
sulla part. n. __________ RFD di __________ a meno di un metro dall’abete rosso
che ha altresì intaccato le radici della pianta, si è verificato poco prima del
27 giugno 2001, ossia quasi un anno dopo l’inoltro dell’allegato di duplica da
parte del convenuto (v. duplica, 20 giugno 2000; v. verbale di udienza
preliminare 12 settembre 2000);
che
al momento dello scambio delle comparse scritte l’appellante non era a
conoscenza che sul prato confinante sarebbe stato effettuato uno scavo in
stretta prossimità del suddetto albero e quindi non si poteva ragionevolmente
pretendere, come invece erroneamente richiesto dal Pretore, che il convenuto
potesse descrivere questi fatti negli allegati;
che
in effetti le fotografie di cui si chiede l’assunzione agli atti documentano
l’avvenuta esecuzione sul terreno di proprietà della parte appellata di uno
scavo posto in stretta vicinanza dell’abete rosso oggetto del contendere
(edificazione di un immobile per il quale il 4 ottobre 2000 il Municipio di
__________ ha rilasciato la licenza edilizia; v. doc. 12 e 13), nonché il fatto
che le radici della pianta sono state intaccate;
che
tale circostanza rappresenta senza dubbio un fatto nuovo e rilevante di cui si
dovrà tenere conto nella valutazione della fattispecie;
che
tale documentazione fotografica potrà essere di ausilio al perito, il quale
sarà in grado di esaminare la fattispecie in maniera più completa (anche perché
nel lasso di tempo intercorrente tra lo scavo e un’eventuale costruzione,
nonché il sopralluogo da parte del perito, la situazione del terreno potrebbe
essere mutata), segnatamente per quanto riguarda le conseguenza del taglio dei
rami dell’abete rosso operato da __________, nonché la possibilità effettiva di
sostiture l’albero da parte degli attori (v. verbale di udienza preliminare 12
settembre 2000; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 138 CPC; II CCA 24.3.1994 C. c. R. & Co. e II CCA 22.8.1994 C. c. C.);
che
in base alle risultanze di causa l’appello deve essere
accolto; le tasse e le spese seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia:
I. L’appello
8 aprile 2002 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 25 marzo 2002 della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 2 è così riformato:
- La
domanda di restituzione in intero presentata dal convenuto in data 28 giugno
2001 è accolta.
§ Di
conseguenza è ammessa l’assunzione agli atti delle
quindici fotografie da rubricare quali doc.
14, 15 e 16.
- La
tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 250.-- sono a carico degli
attori, che rifonderanno al convenuto fr. 300.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr. 200.--
sono
poste a carico della parte appellata, con l’obbligo di rifondere alla
controparte la somma di fr. 300.-- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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