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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.160
Data decisione, Autorità:
13.05.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.160
Lugano
13 maggio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Alippi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vice cancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.9
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 4 febbraio 2003
da
APPO1
rappr. RAPP2
contro
APPE1
rappr. RAPP1
in materia di contratto di lavoro che il
Segretario-assessore della Pretura, con sentenza 19 settembre 2003, ha
parzialmente accolto condannando la convenuta a versare all'istante l'importo
di Fr. 7'694.75 oltre interessi al 5% dal 1.3.2003 quale salario lordo e quello
di Fr. 500.- oltre interessi al 5% dalla data della sentenza a titolo
d'indennità per licenziamento ingiustificato.
Appellante la parte convenuta la quale, con appello 2
ottobre 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente
l'istanza, mentre l'istante, con osservazioni all'appello 10 ottobre 2003, ne
chiede la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________ APPO1 ha iniziato a lavorare per la __________ APPE1 in data 1°
ottobre 2002, percependo regolarmente il salario fino al 20 dicembre 2002 (doc.
A). In quella data le parti hanno sottoscritto una convenzione, con la quale “si
dichiarano reciprocamente tacitate, per cui nessuna pretesa potrà essere
avanzata in merito” (doc. 3).
-
Il 13 gennaio 2003, dopo le ferie natalizie, APPO1 si è presentato
sul posto di lavoro ma la APPE1 gli ha comunicato di ritenere il rapporto
contrattuale concluso in data 20 dicembre 2002. Il giorno stesso il sindacato
OCST ha chiesto, per iscritto, spiegazioni alla datrice di lavoro (doc. C), che
ha risposto, con lettera 21 gennaio 2003 (doc. D), che “il rapporto di
lavoro era stato disdetto già il 20 dicembre 2002, in quanto il permesso era
condizionato dall'obbligo del signor APPO1 di risiedere presso di noi" e
che "la disdetta è pertanto stata notificata nel termine di tre mesi
del periodo di prova".
-
Con l’istanza in rassegna il lavoratore sostiene che il datore di
lavoro, il 13 gennaio 2003, lo ha licenziato senza rispettare il termine di
disdetta di un mese per la fine di un mese e pretende il salario per il periodo
dal 13 gennaio al 28 febbraio 2003, oltre al riconoscimento di un'indennità per
disdetta ingiustificata.
La
convenuta si è opposta all’istanza, affermando che il lavoratore era stato in
passato più volte richiamato poiché, contrariamente a quanto pattuito, non
aveva trasferito la sua dimora a __________ e per più giorni era risultato
assente ingiustificato. Secondo la convenuta, tramite lo scritto 20 dicembre
2002 (doc. 3) le parti hanno formalizzato il loro accordo circa la consensuale
conclusione del rapporto di lavoro. La presenza di APPO1 sul posto di lavoro il
13 gennaio 2003 sarebbe dovuta ad un suo tardivo ripensamento.
- Con la sentenza qui impugnata, il Segretario assessore ha accolto
l’istanza, determinando l’indennità per licenziamento ingiustificato in Fr.
500.-.
Il
giudice di prime cure ha, in sostanza, negato allo scritto 20 dicembre 2002 la
qualità di accordo consensuale di scioglimento del rapporto contrattuale e ha
ravvisato l’esistenza, il 13 gennaio 2003, di un licenziamento immediato
ingiustificato.
Con
l’appello che qui ci occupa, APPE1 insorge contro la sentenza, ribadendo le
argomentazioni esposte nell’ambito della procedura di primo grado. Altrettanto
ha fatto l’istante, con le proprie osservazioni all’appello.
- Le prove a disposizione del giudice per risolvere la controversia
fra le parti sono unicamente rappresentate dai documenti prodotti in causa. Infatti,
non è possibile riferirsi alle argomentazioni dell'istanza piuttosto che a
quelle addotte all'udienza di discussione, che si pretendono ammesse perché
rimaste incontestate, poiché, nelle cause di lavoro sottoposte alla particolare
procedura degli art. 343 CO e 416 e seg. CPC il giudice accerta d'ufficio i
fatti.
5.1. Nel
caso concreto l'accertamento fatto dal primo giudice nel senso che il
lavoratore è stato licenziato in tronco il 13 gennaio 2003 non è sostenibile.
Infatti, tale conclusione è dedotta semplicisticamente dal fatto che l'accordo,
sottoscritto dalle parti, il 20 dicembre 2002 (doc. 3) non può rappresentare
prova di uno scioglimento consensuale del rapporto di lavoro e, di conseguenza,
la fine di tale contratto può essere individuata unicamente al momento in cui,
il 13 gennaio 2003, la datrice di lavoro non ha permesso all'istante di
riprendere la sua attività in ditta.
L'esame
dei documenti, in particolare la stessa dichiarazione scritta doc. 3 e la presa
di posizione 21 gennaio 2003 (doc. D) della datrice di lavoro, permettono di
giungere ad una diversa e più comprensibile specificazione di come si sono
svolti i fatti.
Ora, se è
vero che l'accordo di cui al doc. 3 non permette ancora di individuare una
volontà chiara di mettere fine al rapporto di lavoro per reciproco consenso, è
altrettanto vero che una dichiarazione di quel genere ("..nessuna
pretesa potrà essere avanzata..") non può riferirsi, come sembra
ipotizzare il primo giudice, alle spettanze, ricevute dal lavoratore, per il
mese di dicembre e per la quota parte di tredicesima. Per rilasciare ricevuta
del pagamento del salario mensile non è necessario dichiararsi reciprocamente
tacitati e impegnarsi a non avanzare pretese.
Quella
dichiarazione scritta rappresenta invece proprio una rinuncia ad eventuali
future pretese salariali (e come tale nulla nei suoi effetti per l'art. 341 CO)
che, per avere una plausibile ragione per essere stata sottoscritta,
presupponeva che il contratto di lavoro fosse venuto meno. E la conferma di ciò
sta nell'affermazione della datrice di lavoro che, nella lettera 21 gennaio
2003 (doc. D), riferendosi al 20 dicembre 2002, sostiene che "la
disdetta è pertanto stata notificata nel termine dei tre mesi del periodo di
prova..".
Quindi il
contratto di lavoro è stato disdetto il 20 dicembre 2002 ed il lavoratore,
proprio perché ha sottoscritto la dichiarazione doc. 3, ne ha preso atto.
Non può
così, assolutamente, entrare in considerazione una disdetta immediata
ingiustificata al momento della ripresa del lavoro dopo le ferie natalizie.
5.2. Poiché
la disdetta ordinaria del 20 dicembre 2002 è stata notificata dopo trascorso il
periodo di prova, sia quello previsto dall'art. 335b cpv. 1 CO che quello di
due mesi dell'art. 18 CNM, il termine della stessa era di un mese per la fine
di un mese (art. 335c cpv. 1 CO e art. 19 CNM). Quindi per fine gennaio 2003,
con la conseguenza che a __________ APPO1 deve essere riconosciuto il salario
per il periodo dal 13 al 31 gennaio 2003, ossia per 15 giorni lavorativi, pari
a 121.5 ore. E meglio:
tredicesima 8.3% Fr. 221.85
totale
Fr. 3'258.40
Cade
qualsiasi indennità per ingiusto licenziamento che, come visto, non vi è stato.
- In
questi termini va limitatamente accolto l'appello, con le ripetibili compensate
in entrambe le sedi.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L'appello 2 ottobre 2003 di APPE1 è parzialmente accolto e la
sentenza 19 settembre 2003 del Segretario-assessore della Pretura di __________
così riformata:
-
L'istanza
è parzialmente accolta e, di conseguenza, la ditta APPE1, __________ è
condannata a versare all'istante l'importo di Fr. 3'258.40 oltre interessi al
5% dal 1.3.2003, a titolo di salario lordo.
-
Non
si prelevano né tasse né spese, ripetibili compensate.
II. Non
si prelevano tasse e spese per la procedura d'appello, ripetibili compensate.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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