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Numero d'incarto:
14.1995.00078
Data decisione, Autorità:
23.05.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00078
Lugano
23 maggio 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 giugno
1994 da
Contro
patr. dallo studio legale
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’11 marzo/18 aprile 1994 dell’UEF di
Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con
sentenza 26/27 ottobre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza l’opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è
respinta per Fr. 72’257.75 oltre interessi al 7.25 % a partire
dal 10 febbraio 1994 e Fr. 208.-- di spese esecutive.
- Le
spese, con una tassa di giustizia di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte
istante, restano a suo carico per 1/4 e sono poste a carico della convenuta per
3/4.
rifonderà inoltre all’istante Fr. 800.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 2 novembre 1994 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
posti i
seguenti
punti
di giudizio
-
Deve
essere accolta l’appellazione 2 novembre 1994 __________?
-
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in
fatto:
A.Con PE n.
__________ dell’11 marzo/18 aprile 1994 dell’UEF di Locarno __________ (in
seguito: __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 121’714.65 oltre
interessi al 12 % dal 10 febbraio 1994, indicando quale titolo di credito: “Factures
et NC nos __________”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore limitatamente a Fr.
99’062.80 oltre agli accessori, perché nel frattempo l’escussa ha pagato la
fattura n. __________.
B. La procedente fonda la propria pretesa su cinque
contratti di compravendita mobiliare sottoscritti dall’escusso il 21 luglio
1993 e sulle relative fatture (doc. E, F, G, H, I) nonché su varie altre
fatture emesse tra il 28 settembre 1993 e il 28 marzo 1994 (doc. M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, A1, B1, C1, D1).
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha
argomentato che agli atti non vi è un valido riconoscimento di debito che
giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione, perché “l’importo posto in
esecuzione non è determinabile con il rigore richiesto dalla LEF”.
A
mente dell’escussa non vi sarebbe “identità tra la società istante e le fatture
versate agli atti”, perché “la maggior parte di queste risultano emesse dalla
__________ e non dall’istante”.
L’escussa
contesta inoltre il tasso d’interesse del 12 % richiesto col PE.
D. Con sentenza 26/27 ottobre 1994 il Pretore di Locarno-Città
ha parzialmente accolto l’istanza argomentando che i contratti di compravendita
doc. E-I “sono tutti stati sottoscritti non già dalla __________, bensì dalla
__________ ”. A mente del Pretore è irrilevante che la carta sulla quale sono
stati stesi i contratti porti l’intestazione della __________, perché “le
compravendite recano la data del 21 luglio 1993, periodo in cui -come
evincibile dall’estratto del registro di commercio di __________ (doc. A)- la
__________ aveva regolarmente cambiato la propria ragione sociale in __________
”. I contratti di compravendita doc. E-I costituiscono dunque un valido
riconoscimento di debito per l’importo di Fr. 72’257.75 per le cinque
autovetture impagate “non avendo la convenuta contestato di aver ricevuto i
veicoli ed essendo con ciò dimostrato l’adempimento da parte dell’istante dei
contratti bilaterali di compravendita”.
Per
la rimanenza di Fr. 26’805.05, che si riferisce a determinate fatture emesse
dall’istante per la fornitura di pezzi di ricambio (doc. L/D1), non vi sarebbe
invece riconoscimento di debito.
Il
Pretore ha riconosciuto interessi di mora a decorrere dal 10 febbraio 1994 al
tasso del 7.25 % conformemente al tasso di sconto in vigore a quell’epoca.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata l’escussa, asseverando che non tutti i contratti di compravendita
prodotti risultano sottoscritti da ambo le parti ed inoltre essi non risultano
emessi dalla parte procedente.
A
mente dell’appellante non vi sarebbe inoltre “identità tra la società appellata
e le fatture prodotte”, perché “la maggior parte di queste risultano emesse
dalla __________ e non dalla __________”. Neppure tutti i contratti di
compravendita sono stati sottoscritti dalla procedente: “infatti numerosi
contratti portano una data precedente al presunto cambiamento di ragione
sociale della __________ e quindi ci si domanda come abbia potuto
sottoscriverli la ditta qui appellata”.
Considerato
in
diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di
specie.
b) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è
in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di
disporre del credito (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §
17 p. 37).
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) col creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op.
cit. in Rep 1989 p. 331).
- Il contratto di vendita costituisce riconoscimento di
debito per il pagamento del prezzo, quando cumulativamente sono adempiuti i
seguenti requisiti:
a) vi
è contratto di compravendita (con gli essentialia negotii) sottoscritto dal
compratore;
b) è stata fornita la prova documentale dell’avvenuta
consegna della merce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I e 72);
c) il
prezzo è esigibile nel momento in cui è stata presentata la domanda di
esecuzione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I e § 14).
- Nel caso di specie sono adempiuti tutti i presupposti
del considerando 2.
I
contratti di compravendita del 21 luglio 1993 (doc. E-I) sono stati
sottoscritti dall’acquirente e contengono tutti gli essentialia negotii
caratteristici di siffatta forma contrattuale.
Pure
realizzato è il secondo presupposto, visto che l’istante sub doc. E-I ha
prodotto le fatture relative alla fornitura delle autovetture acquistate e che
l’escussa mai ha contestato, nemmeno nella procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione, l’avvenuta fornitura di quanto acquistato.
L’importo
richiesto era inoltre alla presentazione della domanda di esecuzione da tempo
esigibile.
Ne
consegue che, essendo adempiuti tutti i presupposti richiesti dalla legge, vi è
agli atti un valido riconoscimento di debito legittimante, in linea di
principio, il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di Fr.
72’257.75 oltre accessori.
- L’escussa assevera che non tutti i contratti di
compravendita risultano sottoscritti da ambo le parti, che essi non risultano
emessi dalla parte procedente e che non vi sarebbe “identità tra la società
appellata e le fatture prodotte”, perché “la maggior parte di queste risultano
emesse dalla __________ e non dalla __________ ”.
Come
risulta dall’estratto del Registro di commercio di __________ dell’8 luglio
1993 (doc. A), la __________ aveva a tale data già cambiato la propria ragione
sociale in __________. Orbene i contratti di compravendita doc. E-I sono stati
tutti sottoscritti il 21 luglio 1993, quando la __________ aveva già cambiato
la propria ragione sociale. Inoltre tutti i contratti in questione sono stati
sottoscritti da __________ quale parte venditrice e quindi beneficiaria del
riconoscimento di debito. La discordanza tra quanto riportato nella carta
intestata dei contratti di compravendita e delle fatture è, nella concreta
fattispecie, del tutto irrilevante: dai contratti di compravendita agli atti
risulta quale venditrice e quindi creditrice dell’importo per il quale il primo
giudice ha rigettato l’opposizione la __________. Infine non va neppure
disatteso che sulla base della documentazione prodotta la __________ ha
dimostrato di ritenere quale creditrice la __________ alla quale si è
espressamente riferita nello scritto trasmessole il 21 gennaio 1994 (doc. G1).
Ne
consegue che il rigetto dell’opposizione pronunciato dal primo giudice merita
conferma.
- L’appello 2 novembre 1994 della __________ è respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
In seconda sede non si assegnano indennità a __________, non avendo la parte
appellata presentato osservazioni.
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 82 cpv. 1 LEF
Pronuncia:
-
L’appello 2 novembre 1994 della __________, è
respinto.
-
La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata
dall'appellante, è a carico della __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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