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Numero d'incarto:
14.1995.00082
Data decisione, Autorità:
20.04.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00082
Lugano
20 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 luglio
1994 da
patr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/9 dicembre 1993 dell’UEF
di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con
sentenza 4/5 luglio 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza,
l'opposizione al PE n. __________ di data 3.12.1993 dell’UEF di Mendrisio è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia di Fr. 80.-- e le
spese, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della convenuta, la
quale rifonderà alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di indennità”.
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 18 luglio 1994 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 8 agosto 1994 l’appellata ha
resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
-
Deve
essere accolta l’appellazione 18 luglio 1994 __________?
-
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 3/ 9 dicembre 1993 dell’UEF
di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 299’061.40
oltre interessi all’8.50 % dal 1. ottobre 1993, indicando quale titolo di
credito: “Concessione fido”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al pretore, limitatamente all’importo di Fr. 297’401.95 oltre
interessi all’8.5 % dal 1.1.1994.
B. La procedente fonda la sua pretesa su due contratti di
concessione di un limite di credito in conto corrente del 25 aprile 1989 rispett.
del 18 settembre 1990 fino a concorrenza di Fr. 2’000’000.-- rispett. Fr.
1’900’000.-- (doc. D e E), stipulati dall’escussa e dalla ____________________
che ha poi ceduto con effetto dal 30 giugno 1993 il credito vantato contro
__________ (doc. A).
La
procedente produce pure vari estratti conto, ordini di bonifico e avvisi di
addebito relativi ai movimenti contabili avvenuti sul conto corrente in
questione nonché uno scritto 21 dicembre 1992 dell’escussa nel quale essa
propone un piano di rimborso della linea di credito (doc. M). La serie di
estratti conto prodotti dalla Banca copre il periodo dall’8 maggio 1989 (saldo
a suo favore Fr. 766’677.--) al 30 giugno 1993 (saldo a suo favore Fr.
300’749.--). Nessun estratto conto risulta espressamente riconosciuto da
__________.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha postulato
la reiezione dell’istanza asseverando che tra le società del gruppo __________
e varie banche loro creditrici è stata stipulata una convenzione di moratoria
datata 27 aprile 1994, secondo la quale le banche firmatarie “hanno accettato
di dilazionare l’esigibilità di ogni loro credito, compresi gli interessi
crescenti, fino a fine ottobre 1994 allo scopo di ridare fiato alla ditta permettendole
di ritrovare una situazione di stabilità”.
D. Con sentenza 4/5 luglio 1994 la Pretore di Mendrisio
Nord ha accolto l’istanza sulla base dei doc. D e E, asseverando che le
obiezioni sollevate dalla convenuta all’udienza non concernono la “procedura
esecutiva in oggetto, per cui le stesse non possono essere tenute in
considerazione in questa sede”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata l’escussa argomentando che “la concessione di un limite di credito
non vuole dire riconoscimento di debito ai sensi degli art. 82 s. LEF in quanto
il limite di credito può rimanere inutilizzato oppure essere rimborsato”.
Sebbene la __________ abbia fatto una certa utilizzazione dei limiti di credito
ottenuti l’utilizzazione “è confusa, non scaturisce da un riconoscimento
scritto di debito e deve semmai essere fatta valere in un procedimento di
merito”.
A
mente della recorrente il doc. M da essa redatto, non costituisce valido titolo
di rigetto: esso prevede infatti che al 30 giugno 1993 sarebbe stato saldato il
debito verso l’intimata ma nel periodo di sei mesi trascorso sino
all’intimazione del PE mai l’appellata ha contestato il rimborso previsto nel
doc. M. “Inoltre persino il precetto non si rapporta a qualcuna delle cifre
menzionate sul doc. M”.
F. Con osservazioni 8 agosto 1994 la procedente ha
postulato la reiezione del gravame adducendo che la debitrice non contesta il
credito della banca per quanto concerne l’importo. Per l’appellata “la conferma
della linea di credito di cui al doc. D e E costituisce in ogni caso valido
titolo, così come la proposta di rimborso di cui al doc. M”. Proponendo il
piano di rimborso di cui al doc. M la debitrice ha ammesso incontestabilmente
di dovere l’importo posto in esecuzione, ritenuto che il doc. M si riferisce
nel suo insieme ad un importo complessivo ben superiore a quello posto in
esecuzione.
Considerato
in
diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di
specie.
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o
soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep
1989 p. 331 con riferimenti).
d) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà
di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite
dal diritto cantonale (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337 con
riferimenti).
- Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è
in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di
disporre del credito. Il rigetto può anche essere concesso al cessionario (cfr.
Panchaud/Caprez, op. cit., § 17 p. 37).
Come
risulta dallo scritto 17 giugno 1993 (doc. A) la __________ ha ceduto, con
effetto dal 30 giugno 1993, il credito vantato contro __________ al __________
che pertanto è in principio legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione
interposta al PE in esame.
a) Dai contratti del 25 aprile 1989 e del 18 settembre
1990 (doc. D e E) si evince che la __________ ha concesso all’escussa un limite
di credito in conto corrente di Fr. 2’000’000.-- poi ridotto a Fr.
1’900’000.--. Il credito poteva essere disdetto da ambo le parti in qualsiasi
momento, previo preavviso di sei settimane.
La
questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di
concessione di un limite di credito in conto corrente, firmato dalla debitrice,
possa costituire, unitamente a degli estratti conto non firmati, un valido
riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.
L’approvazione
tacita di una serie di estratti di conto corrente, anche se combinata con i
contratti di concessione di un limite di credito sottoscritti dalla debitrice,
non costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il saldo passivo
del conto (DTF 106 III 97-100).
Infatti
unici documenti firmati dal debitore sono i contratti di concessione di un
limite di credito (doc. D e E) da cui l’ammontare del debito posto in
esecuzione non è determinabile: è di tutta evidenza che il saldo del conto
corrente (Fr. 300’749.-- al 30 giugno 1993, stando a quanto afferma la Banca)
non era determinabile al momento della stipulazione dei contratti di
concessione di un limite di credito. Di conseguenza i doc. D, E, F e G non
costituiscono per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore,
sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in
connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).
- La procedente fonda la sua pretesa pure sulla
dichiarazione 21 dicembre 1992 (doc. M), con la quale __________ ha
riconosciuto un debito al 31.12.1992 nei confronti della __________ di Fr.
518’000.-- oltre accessori e ha proposto di saldare il debito in sei rate
mensili con il primo versamento entro il 31 gennaio 1993 e il saldo entro il 30
giugno 1993.
Dallo
scritto doc. M emerge che __________ si è riconosciuta, con una dichiarazione
di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice nei
confronti della procedente dell’importo di Fr. 518’000.--.
La
dichiarazione 21 dicembre 1992 vista anche nel contesto dei doc. A, D, E, G e
H, costituisce dunque un riconoscimento di debito dell’escussa nel senso inteso
al considerando 1 per l’importo di Fr. 297'401.95 oltre accessori, importo
sensibilmente inferiore a quanto riconosciuto con il doc. M, tenuto altresì
conto della decurtazione del quantum operata dalla creditrice nell'istanza di
rigetto e di cui la Pretore non si è avveduta.
Di
conseguenza va rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta __________
al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio del 3/9 dicembre 1993 limitatamente
però a Fr. 297’401.95 oltre interessi all’8.5 % (doc. E) dal 1. gennaio 1994,
così come richiesto dalla procedente nell’istanza di rigetto dell’opposizione.
In questo senso va pertanto riformata la sentenza del Pretore, a prescindere
dalle censure dell'escussa, avuto riguardo al principio dell'indagine d'ufficio
sulla qualitâ di riconoscimento di debito.
- L'appello 18 luglio 1994 __________ va quindi
parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF) pressochè
totale dell'escussa.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 82 cpv. 1 LEF
PRONUNCIA
-
L'appello 18 luglio 1994 __________ è parzialmente
accolto.
-
Di conseguenza la sentenza 4/5 luglio 1994 della
Pretore di Mendrisio Nord è così riformata:
“1. L’istanza 5 aprile 1994 __________ è
accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta da __________ al PE n.
__________ del 3/9 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via
provvisoria limitatamente a Fr. 297’401.95 oltre interessi all’8.5 % dal 1.
gennaio 1994.
-
La tassa di giustizia di Fr. 80.-- e le spese, da anticipare dalla
parte istante, sono a carico della convenuta che rifonderà alla controparte fr.
1'000.-- a titolo di indenità".
-
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
120.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà
a __________ Fr. 1’000.- d’indennità."
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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