AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.1995.00143
Data decisione, Autorità:
04.10.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00143
Lugano
4 ottobre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 aprile
1995 dalla
patr. dall’avv. __________
Contro
patr. dallo studio legale
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE
n. __________ del 15/16 marzo 1995 in via ordinaria di pignoramento o
fallimento e n. __________ del 29/30 marzo 1995 per pigioni e affitti dell’UEF
di Mendrisio;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio-Nord con
sentenza 23 giugno 1995 ha così pronunciato:
“I. L’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via
provvisoria.
II. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- e le spese, da
anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà
altresì alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. E’ invece confermata l’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio.
IV. La tassa di giustizia di Fr. 60.-- e le spese
restano a carico della parte istante.
La stessa
rifonderà alla controparte Fr. 80.-- a titolo di indennità.”
Decisione
tempestivamente dedotta in appello dall’escussa relativamente ai dispositivi I
e II che con atto 30 giugno 1995 ha postulato, con protesta di spese e
ripetibili, la reiezione dell’istanza e di conseguenza la conferma anche
dell’opposizione interposta al PE n. __________;
mentre
con osservazioni 3 agosto 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate
spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Per quanto di rilevanza nella fattispecie, atteso che
oggetto di disputa è unicamente la questione a sapere se debba essere rigettata
l’opposizione al PE n. __________ per pigioni e affitti del 29/30 marzo 1995 dell’UEF
di Mendrisio, con il noto precetto __________ ha escusso __________ per
l’incasso di complessivi Fr. 233’100.-- oltre accessori, indicando quale titolo
di credito: “1-8 Contratto di leasing immobiliare n. __________, stipulato con
__________ (precedente ragione sociale dell’attuale creditrice): - saldo rata
leasing agosto 1994, rimasto impagato (Fr. 200.--); - 7 rate leasing mensili di
Fr. 33’200.-- cadauna, scadute dal 5.9.1994 (rata settembre 1994) al 5.3.1994
(rata marzo 1995) e rimaste impagate (per un totale di Fr. 232’400.--). 9)
Spese verbale DR n. __________del 27/28.3.1995”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa sia al credito che al diritto di
ritenzione, la procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di
leasing immobiliare n. __________ del 19/23 luglio 1991 (doc. D) riguardante
uno stabile industriale sito a __________ e, sottoscritto dall’escussa, con il
quale quest’ultima si è impegnata a versare alla procedente ottantaquattro rate
mensili di Fr. 33’200.-- cadauna.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asseverato
che “il contratto in questione è nullo giusta l’art. 226a cpv. 3 CO ex analogiam,
non menzionando infatti il prezzo di vendita a contanti, il prezzo complessivo
di vendita ed il diritto del compratore di rinunciare ex art. 226c CO a
conchiudere il contratto”.
ha argomentato che, malgrado le garanzie espresse dalla procedente, l’oggetto
leasing è stato consegnato con “vari difetti irriconoscibili, atti ad impedire
qualsivoglia attività industriale nello stabile”. A seguito di ciò l’escussa
sarebbe stata costretta ad interpellare controparte al fine di poter garantire
ai suoi subconduttori la continuazione dell’attività e visto il rifiuto di
quest’ultima e la minaccia dell’Ufficio competente di far chiudere le ditte
interessate, la convenuta ha dovuto effettuare le riparazioni più urgenti, che
le sono costate Fr. 157’320.--, cifra che __________ rivendica in via di
compensazione. Grazie all’esecuzione di queste opere “l’ufficio del lavoro ha
permesso temporaneamente la continuazione dell’attività, a condizione che altre
modifiche sarebbero state apportate in breve tempo”. Malgrado le ripetute richieste
di ovviare ai rimanenti difetti, la procedente si sarebbe rifiutata di
procedere in tal senso, cosicché, vista l’insistenza dell’ufficio del lavoro,
la __________, subconduttrice della convenuta, ha presentato disdetta ex art.
258 ss. CO per la fine di aprile 1995. __________ si troverebbe con uno spazio
nell’oggetto leasing praticamente inaffittabile a seguito dei difetti “legali”
esistenti: il danno subito, ritenuto che la __________ aveva sottoscritto un
contratto di locazione fino al mese di settembre 1998 per un canone di Fr.
22’896.-- mensili, ammonta a Fr. 938’736.--, che messo in compensazione
estingue “completamente il credito in questione privando quindi di oggetto la
presente procedura esecutiva”.
Per
l’escussa “l’accordo in parola si riferisce ad un contratto leasing e non a un
contratto di locazione vero e proprio” e quindi “le norme sulla locazione
devono essere applicate analogamente, rispettando la volontà del legislatore”.
Il canone leasing comprenderebbe “una parte riferibile all’uso dello stabile ed
un’altra concernente invece già una parte del prezzo di acquisto” e quindi, non
prevedendo le disposizioni della compravendita alcun diritto di ritenzione a
favore del venditore, sarebbe sbagliato riconoscere tale diritto anche sulla parte
del canone leasing che si riferisce al prezzo di vendita. “La controparte non è
in grado di distinguere quantitativamente le due parti del canone leasing in
modo da poter conseguentemente adeguare il diritto di ritenzione solamente alla
parte di cui all’uso dell’oggetto leasing” e quindi il diritto di ritenzione
non deve essere riconosciuto.
Infine
l’escussa contesta “l’inclusione delle spese d’inventario di Fr. 500.--
nell’ambito del credito in esecuzione”, atteso che questo credito è
“riconosciuto al creditore dalla LEF nel contesto della prosecuzione
dell’esecuzione e non deve quindi essere oggetto di rigetto dell’opposizione”.
A
prescindere dall’esatta qualifica del contratto di leasing, che quale contratto
innominato misto contiene elementi del contratto di compravendita, di
compravendita a rate, di locazione e di mandato, “l’eccezione di inadempimento
contrattuale sollevata dall’escussa è confortata da sufficienti riscontri
oggettivi e determina pertanto la decadenza del riconoscimento di debito sorto
a suo tempo, senza peraltro dimenticare che tale riconoscimento di debito
nemmeno è mai sorto validamente poiché viziato da dolo o quanto meno da errore
essenziale”.
In
replica la procedente ha asseverato che il comportamento della convenuta sarebbe
incoerente, atteso che “le eccezioni sollevate si riferiscono a presunti
elementi antecedenti addirittura di anni ai versamenti liberamente effettuati
nel corso dei mesi di dicembre 1994 e gennaio 1995”.
Per
__________ “l’oggetto di leasing è stato consegnato all’escussa nello stato in
cui si trovava perfettamente noto ed idoneo all’uso contrattualmente stabilito”
e “i presunti difetti fatti qui valere a titolo di eccezione (inadeguatezza
delle aperture delle finestre, montacarichi inadeguato) sono poi semmai difetti
perfettamente riconoscibili a chi si occupa di attività immobiliare”.
La
procedente rileva poi che la presunta perdita complessiva di Fr. 938’736.-- non
sarebbe documentata e che la possibilità di un’eventuale compensazione è
espressamente esclusa dal punto 5.5. del contratto doc. D.
D. Con sentenza 23 giugno 1995 la Segretaria assessore
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto l’istanza argomentando che il
doc. D costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.
La
prima giudice assevera “che la relazione instauratasi tra le parti sulla base
del contratto doc. D è riconducibile alla tipologia del contratto di leasing
finanziario” e quindi, in considerazione della natura giuridica del contratto,
l’eccezione di inadempienza contrattuale risulta improponibile.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata l’escussa, asseverando che, malgrado essa abbia interposto
opposizione contro il credito e il diritto di ritenzione, l’autorità di prima
istanza non ha espresso alcun giudizio in merito alla contestata esistenza del
diritto di ritenzione.
A
mente dell’appellante la relazione contrattuale tra le parti non è un contratto
di leasing finanziario immobiliare in cui partecipano “le crédit-bailleur, le preneur
e le tiers” ma un “Direktleasingvertrag, ossia quel tipo di patto in cui sono
coinvolte solamente due persone, il Leasinggeber e il Leasingnehmer, ove il
primo mette a disposizione del secondo l’immobile per una determinata durata
dietro pagamento di una pigione la cui capitalizzazione equivale solitamente al
valore di mercato oltre interessi alla scadenza del contratto”.
La
tesi della prima giudice, secondo cui il datore in leasing non risponde dei
difetti e della consegna dell’oggetto di leasing, sarebbe al limite sostenibile
nell’ambito di un cosiddetto Indirektleasingvertrag, ove il prenditore in
leasing non ha di solito alcun rapporto diretto con la terza entità coinvolta e
potrebbe essere applicata per i difetti sopraggiunti durante l’esecuzione del
contratto, assumendosi infatti il prenditore in leasing i relativi rischi.
Ritenuto
che la rata leasing non copre l’utilizzo dell’oggetto, bensì serve ad
ammortizzarlo (tutto o in parte), il riconoscimento del diritto di ritenzione
al datore in leasing si scontra con la ratio legis di questa istituzione, la
quale serve a garantire al locatore, tramite gli oggetti contenuti nell’ente
locato, il pagamento della pigione per l’utilizzo dell’immobile.
F. Con osservazioni 3 agosto 1995 l’appellata ha resistito
al gravame argomentando che il punto 4.2. del contratto doc. D esclude
espressamente qualsiasi responsabilità della società di leasing per i difetti
dell’oggetto di leasing e che la dottrina più recente e la giurisprudenza sono
concordi “nel riconoscere l’improponibilità dell’eccezione di inadempienza
contrattuale, in particolare per presunti difetti della cosa, allorché il
rapporto contrattuale sia costituito da un leasing finanziario immobiliare.
L’osservante
assevera che con l’opposizione __________ si è limitata ad opporsi
genericamente al diritto di ritenzione, mentre l’inventario non è stato
contestato. Ritenuto “che dottrina e giurisprudenza sottomettono il contratto
di leasing almeno ad una parte delle norme sulla locazione la società leasing
può far valere nei confronti della sua controparte il diritto di ritenzione
giusta i combinati art. 283 s. LEF e 268 ss. CO”: inoltre, siccome l’appellante
non avrebbe motivato la propria opposizione, il diritto di ritenzione varrebbe
come riconosciuto.
Considerato
in
diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep
1989 p. 331 con riferimenti).
a) L’escussa ha contestato, perlomeno in prima sede, la
validità del contratto di leasing del 19/27 luglio 1991 (doc. D), asseverando
che “il contratto in questione è nullo giusta l’art. 226a cpv. 3 CO ex analogiam,
non menzionando infatti il prezzo di vendita a contanti, il prezzo complessivo
di vendita ed il diritto del compratore di rinunciare ex art. 226c CO a
conchiudere il contratto”.
b) Ex art. 226a cpv. 1 CO vi è contratto di vendita a
pagamento rateale quando “il venditore si obbliga a consegnare una cosa mobile
al compratore prima dell’intero pagamento del prezzo e il compratore a pagare
il prezzo a rate prestabilite”. Nel caso di specie le parti hanno sottoscritto
un contratto indicato quale leasing immobiliare di una durata fissa di 84 mesi
e avente quale oggetto un fondo sito a __________. Ne consegue che, essendo
l’oggetto del contratto di leasing un bene immobile, le norme riguardanti la
vendita a pagamento rateale non possono in concreto essere applicate (FJS
n. 363 p. 6). Pertanto non vi è nullità del contratto per la violazione di
prescritti d’ordine formale.
c) In via abbondanziale va ancora evidenziato che anche
in presenza di beni mobili, e nell’ipotesi che al contratto di leasing in
questione fossero applicabili le norme sul contratto di vendita a rate, il doc.
D non sarebbe nullo. Infatti l’art. 226 m cpv. 4 CO limita in determinati casi
l’applicazione delle norme sul contratto di vendita a rate: se il compratore è
iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a
firmare per una ditta individuale o una società commerciale, se la vendita
concerne una cosa che, per sua natura, sia destinata soprattutto a un’impresa
artigianale o industriale o a un uso professionale, se il prezzo complessivo di
vendita non supera duecento franchi né la durata del contratto sei mesi, oppure
se il prezzo complessivo di vendita dev’essere pagato in meno di quattro rate,
compreso il pagamento iniziale, sono applicabili soltanto gli articoli 226 h
capoverso 2, 226 i capoverso 1 e 226 k (DTF 119 II 238, 118 II 155). Nel
caso di specie l’escussa è una società anonima e pertanto iscritta nel registro
di commercio per cui non vi potrebbe essere nullità ex art. 226a cpv. 3 CO del
contratto per violazione di prescritti di ordine formale.
d) Il contratto di leasing immobiliare doc. D costituisce
pertanto, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82
LEF per l’importo di Fr. 232’600.-- oltre interessi, corrispondente alle sette
rate scadute dal settembre 1994 al marzo 1995 di Fr. 33’200.-- cadauna (doc. D
n. 5.1. e 5.2.) e al saldo di Fr. 200.-- rimasto impagato della rata leasing
del mese di agosto 1994. Il contratto doc. D non costituisce invece titolo di
rigetto per l’importo di Fr. 500.-- preteso dalla procedente per le spese
riguardanti il processo verbale per la compilazione di un inventario del 27/28
marzo 1995, atteso che ex art. 68 cpv. 2 LEF “il creditore ha diritto di
prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione”, senza la necessità
di avere per questi importi una sentenza di rigetto dell’opposizione cresciuta
in giudicato.
a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle
eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non
solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter
dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre
1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS
186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici
in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al
creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha
adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna,
secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda
almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in
Rep. 1989 p. 348 con riferimenti).
c) Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il
suo diritto a far valere la compensazione, ma anche sulla base di
giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un
credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione
deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione
sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80),
ritenuto che le esigenze poste dall’art. 82 cpv. 2 LEF sono minori di quelle
del cpv. 1.
- L’escussa ha sollevato le eccezioni di inadempimento
contrattuale, di dolo e di errore essenziale, asseverando che l’oggetto di
leasing le è stato consegnato “munito di vari difetti irriconoscibili, atti ad
impedire qualsivoglia attività industriale nello stabile”.
Siffatti
difetti le avrebbero dapprima causato costi per Fr. 157’320.-- per le
riparazioni più urgenti e poi un danno di Fr. 938’736.-- a seguito della
disdetta datale da una subconduttrice. Per l’escussa questi crediti estinguerebbero
per compensazione il credito di __________.
- Il contratto di cui al doc. D è un contratto di
leasing immobiliare mediante il quale __________ ha dato in leasing per la
durata di sette anni alla __________ un fondo di __________ dietro corresponsione
di rate mensili di Fr. 33’200.-- cadauna (Pierre Engel, Contrats de droit
suisse, 1992, p. 758). Ritenuto che l’oggetto di leasing è un bene di
investimento, ossia un bene che viene utilizzato per l’attività aziendale di
__________ e che serve esclusivamente a scopi aziendali (DTF 118 II 152
s. e rif. ivi), il doc. D è un contratto di leasing finanziario avente per
oggetto, come visto, un bene immobile (FJS n. 363 p. 2 e 6). A
differenza di quanto sostenuto dall’appellante, malgrado l’oggetto di leasing
sia stato consegnato direttamente al prenditore in leasing dalla società di
leasing, la pattuizione di cui al doc. D non costituisce un contratto di
leasing diretto come inteso dalla dottrina, atteso che __________ non è la
fabbricante o la fornitrice del bene oggetto del leasing (FJS n. 363 p.
10; Christoph R. Wulkan, Der Immobilien-Leasingvertrag nach schweizerischem
Privatrecht, 1988, p. 6), ma, come risulta dal suo scopo sociale (cfr. doc. C),
una società di leasing a vocazione finanziaria.
Caratteristica
della forma contrattuale in questione è, per quanto di rilevanza nella
fattispecie, che il prenditore in leasing (Leasingnehmer) assume tutti i rischi
e gli oneri legati al bene oggetto di leasing (FJS n. 363 p. 4) e la
società di leasing non deve garantire e mantenere i beni in stato di
funzionamento e d’uso adeguato (Engel, op. cit., p. 754).
- Conformemente alle caratteristiche del contratto di
leasing finanziario e nell’ambito della propria libertà contrattuale ex art. 19
CO (Engel, op. cit., p. 751), __________ ha assunto tutti i rischi (doc.
D pto 1) e i costi di riparazione e di manutenzione (doc. D pto 1 e 7)
attinenti all’immobile dato in leasing. Ritenuto che stato e idoneità
dell’oggetto di leasing erano perfettamente noti al conduttore, le parti hanno
escluso ogni responsabilità per i suoi difetti da parte della società di
leasing (doc. D pto 4.2.). Inoltre esse hanno stabilito che “il canone di
leasing è dovuto anche se l’oggetto di leasing, per qualsiasi motivo, non può
essere utilizzato”.
non può dunque avvalersi di pretesi difetti dell’immobile per non pagare alla
procedente quanto dovutole in base al contratto di leasing immobiliare doc. D.
Ne consegue che il doc. D costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF
per le rate di leasing scadute oltre agli interessi.
-
In via abbondanziale va rilevato che l’escussa non ha
peraltro apportato alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile che il
contratto in esame è stato da lei sottoscritto perché indotta al contratto per
dolo di __________. Ritenuto poi che agli atti non figura alcuna tempestiva
contestazione dell’escussa ex art. 31 cpv. 1 CO, __________ non ha nemmeno reso
verosimile di essere stata indotta al contratto da errore essenziale (art. 23 e
24 CO). D’altro canto nemmeno l’eccezione di inadempienza contrattuale è stata
resa verosimile dall’escussa, atteso che come risulta dal doc. E il 1.
settembre 1991 vi è stata regolare immissione in possesso dell’oggetto di
leasing.
-
L’escussa assevera “che l’accordo in parola si
riferisce ad un contratto leasing e non a un contratto di locazione vero e
proprio” e quindi “le norme sulla locazione devono essere applicate
analogamente, rispettando la volontà del legislatore”. Il canone leasing comprende
“una parte riferibile all’uso dello stabile ed un’altra concernente invece già
una parte del prezzo di acquisto” e quindi, non prevedendo le disposizioni
della compravendita alcun diritto di ritenzione a favore del venditore, sarebbe
sbagliato riconoscere tale diritto anche sulla parte del canone leasing che si
riferisce al prezzo di vendita. Nel caso di specie “la controparte non è in
grado di distinguere quantitativamente le due parti del canone leasing in modo
da poter conseguentemente adeguare il diritto di ritenzione solamente alla
parte di cui all’uso dell’oggetto leasing” e quindi il diritto di ritenzione
non deve essere riconosciuto.
a) La Segretaria assessore ha rigettato le due
opposizione senza motivare il pronunciato sul diritto di ritenzione.
b) Sebbene
la giudice di prime cure, come rettamente evidenziato dall’appellante, non ha
verificato se il datore di leasing di un bene immobiliare beneficia del diritto
di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nel fondo oggetto di leasing e che
servono al suo uso e godimento, in concreto non si giustifica il rinvio
dell’incarto al Pretore per esame e decisione motivata sull’esistenza del
diritto di ritenzione di __________ (art. 326 lett. a, 142 cpv. 1 lett. c, 146
e 285 cpv. 2 lett. e CPC), atteso che le parti si sono espresse in modo diffuso
su questo punto nei due ordini di giudizio e agli atti vi sono tutti gli
elementi necessari per determinarsi. Ininfluente resta pertanto che la prima
giudice non abbia motivato il giudizio su questo punto e che non abbia
articolato il dispositivo in tal senso.
- Il contratto di leasing è un contratto innominato
misto contenente essenzialmente elementi della compravendita e della locazione
(Walter Schluep, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht
I, n. 85 Einleitung vor art. 184 ss., p. 874).
Quando
il contratto di leasing di beni di consumo non può essere disdetto prima
che una parte importante del valore del bene sia stata pagata, cosicché il
prenditore in leasing per motivi pratici ed economici non può recedere dal
contratto, si applicano le disposizioni relative al contratto di vendita a rate
(Schluep, op. cit., n. 89 Einleitung vor art. 184 ss., p. 875). Questa
normativa non trova invece applicazione quando oggetto del contratto di leasing
è un bene di investimento, perché nel contratto di leasing finanziario
le rate sono in rapporto di equivalenza con la prestazione del datore in
leasing (Schluep, op. cit., n. 89 Einleitung vor art. 184 ss., p. 875).
Nel caso di specie le parti quando hanno stipulato il contratto doc. D non
intendevano vendere l’oggetto dal leasing, atteso che esse hanno fissato il suo
“prezzo base residuo” al termine della durata contrattualmente pattuita in Fr.
4’800’000.-- prevedendo che in caso di vendita un maggior o minor realizzo
spetterà rispettivamente sarà a carico del prenditore in leasing (doc. D sub
11.2. e 11.3). In concreto dunque, come le pigioni in un contratto di
locazione, le rate di leasing coprono essenzialmente l’uso dell’oggetto (cfr. in
senso convergente Wulkan, op. cit., p. 98). Ne consegue che a siffatta
forma contrattuale, per quanto riguarda le rate di leasing e la relativa
garanzia spettante al datore di leasing, sono applicabili quali norme di
diritto dispositivo gli art. 253 ss. CO, che regolano il contratto di locazione
(Wulkan, op. cit., p. 101). __________ dispone pertanto per le rate di
leasing scadute da agosto 1994 (saldo) a marzo 1995 di un diritto di ritenzione
sulle cose mobili che si trovano sul fondo oggetto di leasing e che servono al
suo uso e godimento (art. 268 CO per analogia). Ne consegue che il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta da __________ va quindi concesso anche
per quanto riguarda il diritto di ritenzione.
- L’appello 30 giugno 1995 __________ è parzialmente
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza pressoché totale di __________
(art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 68 cpv. 2, 82 LEF; 19, 23, 24, 31
cpv. 1, 226a cpv.1 e 3, 226m cpv. 4 CO; 142 cpv. 1 lett. c, 146, 285 cpv. 2
lett. e, 326 lett. a CPC
pronuncia:
- L’appello 30 giugno 1995 __________, è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza i dispositivi I e II della sentenza 23 giugno 1995 della Segretaria
assessore della Pretura di Mendrisio-Nord sono così riformati:
“I. L’istanza
22 aprile 1995 della __________, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________del
29/30 marzo 1995 dell’UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria, sia per
quanto riguarda il credito che per quanto concerne il diritto di ritenzione per
Fr. 232’600.-- oltre agli interessi così come richiesti nel PE.
II. La
tassa di giustizia di Fr. 100.-- è a carico di __________ che rifonderà alla
__________ Fr. 300.-- di indennità.”
-
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà
a __________ Fr. 600.-- di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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