AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.128
Data decisione, Autorità:
04.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00128
Lugano
4 luglio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura
fallimentare dipendente dall'istanza presentata il 16 marzo 1995 da
patr. dallo studio legale
contro
patr. dallo studio legale
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha decretato l’8 maggio 1995:
"1. E` pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo da lunedì 8 maggio 1995 alle ore
16.00.
2/3/4 omissis".
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 18 maggio
1995 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 22/23 maggio 1995
che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 16 marzo 1995 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per Fr. 8’046.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 6 aprile 1995 l'escussanon
è comparsa.
C. L'appellante adduce di aver saldato il mattino dell’
8 maggio 1995 il suo debito oltre interessi e spese legali e produce una
dichiarazione della creditrice in tal senso (doc. D).
considerato
in
diritto:
- L'appellante adduce per la prima volta in sede
d'appello di avere saldato il suo debito prima della dichiarazione di
fallimento.
A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in
seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto
processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha
facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella
procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per gli art.
385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr.
in particolare l'art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante
declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr.
tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in
re E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova
devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero
stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o
un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti
che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e
rif. ivi).
-
Nel
caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente
dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi
annullato.
-
La tassa di giustizia è a carico dell'appellante,
siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia:
I. L'appello
è accolto.
Di conseguenza
il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La
dichiarazione di fallimento 8 maggio1995 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, FA.95.00257 nei confronti della __________,
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico della __________.
-
Le
spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono a carico della __________
II. La tassa di
giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante,
resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Ufficio esecuzione di Lugano
Ufficio Fallimenti di Lugano
Ufficio dei registri di Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster