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Numero d'incarto:
14.1995.189
Data decisione, Autorità:
22.01.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00189
14.95.00190
14.95.00191
14.95.00192
Lugano
22
gennaio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visto
gli appelli 6 novembre 1995 presentati da
(entrambi
patr. dall’avv. __________)
contro
le
decisioni 25 ottobre 1995 del Pretore di Locarno-Città –inc___________ - nelle
cause promosse contro gli appellanti da
(patr. dall'avv.
__________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto
che
con diffide 10 novembre 1995 del Presidente di questa Camera ai ricorrenti
venivano assegnati termini scadenti il 28 novembre 1995 per effettuare sul cc.p.
01-18783-5 del Tribunale di appello -introiti AGITI- depositi di Fr. 500.--
ciascuno a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la
comminatoria che, in caso di mancato versamento degli importi entro il termine
fissato, i ricorsi sarebbero stati stralciati dai ruoli ai sensi dell’art. 312
CPC;
che
secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il
Servizio Traffico dei pagamenti della Direzione generale delle __________ il
supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si sono
avvalsi i ricorrenti e su cui si trovano gli ordini di pagamento, sono stati
spediti alla citata direzione il 28 novembre 1995 con indicate le scadenze del
29 novembre 1995, data in cui sono stati effettuati i pagamenti, poi
accreditati il 30 novembre 1995 sul conto del Tribunale d'appello;
che
per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle
__________, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come
rispettato se la data di scadenza determinata dal supporto dati corrisponde, al
più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto
dati è stato consegnato entro tale termine a un __________ (DTF 117 IB 222; cfr.
anche DTF 118 Ia 11 ss. cons. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4
luglio 1995):
che
in concreto i pagamenti sono tardivi perchè, una delle date di cui ai considerandi
che precedono, ossia la data di scadenza determinata dal supporto dati è successiva
rispetto ai termini assegnati, ragione per cui i gravami devono essere
dichiarati inammissibili;
che
le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate;
richiamato
l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta
- L’appello
6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.189) è inammissibile.
1.1. La
tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________
- L’appello
6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.190) è inammissibile.
2.1. La
tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________
- L’appello
6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.191) è inammissibile.
3.1. La
tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________
- L’appello
6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.192) è inammissibile.
4.1. La
tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________
- Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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