AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.91
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00091
Lugano
26 marzo 1998
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 gennaio
1996 da
patr. da
contro
patr.
da __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 15/16 gennaio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 19 settembre 1996
ha così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta nel senso dei considerandi e conseguentemente l'istanza
di rigetto dell'opposizione in esame è ammessa per fr. 2'905'200.-- oltre
interessi al 7% su fr. 2'636'316.31 dal 31.10.1994.
- La
tassa di giustizia in fr. 750.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.
1'500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 settembre 1996
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 28 ottobre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 15/16 gennaio 1996 dell'UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 2'905'200.-- oltre interessi al 7% dal 31 ottobre
1994, indicando quale titolo di credito "Stock Purchase Agreement del
10.6.1993". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sullo scritto 31 ottobre 1994 (doc. H) nel
quale __________ a nome dell'escussa conferma che "la __________ è
ancora debitrice della __________ della somma di fr. 2'905'200.-- (importo
corrispondente a US$ 2'312'136.81, cambio al 31.10.1994). Tale importo
rappresenta il saldo contrattuale residuo, oltre agli interessi sino al
31.10.1994. La __________ si riconosce pertanto debitrice nei confronti della
__________ dell'importo di fr. 2'905'200.--".
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha eccepito l'assenza di prova del tasso di
conversione US$/CHF il giorno della domanda di esecuzione. La somma presuntamente
dovuta non potrebbe poi essere stabilita con la necessaria precisione.
D. Con
sentenza 19 settembre 1996 il Pretore ha accolto l'istanza considerando i doc.
C e H dei validi riconoscimenti di debito. Siccome l'escussa ha riconosciuto il
debito già convertito in franchi non vi era l'esigenza di provare il tasso di
cambio. La questione dei rapporti di dare e avere tra le parti è poi superata
dal riconoscimento che definisce con esattezza la cifra dovuta. Il giudice di
prime cure ha riconosciuto un interesse di mora del 7% unicamente sul capitale
di fr. 2'636'316.31.
E. Contro
la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che ha rilevato
come il Pretore abbia ignorato la documentazione prodotta dall'escutente, anche
posteriore al riconoscimento di debito (doc. F), nella quale il debito
__________ viene quantificato
diversamente. La determinazione dell'esatto importo dovuto sarebbe possibile
unicamente facendo capo ad un'indagine contabile, incompatibile con la
procedura ordinaria. Non sarebbe provata l'applicabilità di un tasso di
interesse del 7%, pure la quota di interessi contenuta nella somma riconosciuta
nel doc. H non sarebbe evincibile, tanto meno con il calcolo eseguito in prima
istanza.
F. Con
osservazioni 28 ottobre 1996 __________ ha fatto valere la chiarezza del riconoscimento
di debito e l'irrilevanza di eventuali incongruenze presenti nella contabilità
__________. Nella peggiore delle ipotesi dovrebbe essere comunque accordato il
rigetto per la somma riconosciuta senza interessi.
Considerato
in
diritto 1. a) La nozione di riconoscimento di
debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con
riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) In
concreto la dichiarazione 31 ottobre 1994 di __________ (doc. H), a quel tempo
membro del consiglio di amministrazione con firma individuale (cfr. doc. B) costituisce
un riconoscimento di debito ex art. 82. L'escussa ha riconosciuto
esplicitamente di dovere a __________ una
somma di denaro ben precisa indicando pure la causale del debito: il contratto
di cessione del pacchetto azionario __________, prodotto dalla procedente sub
doc. C. E' pure data l'identità tra creditore indicato nel riconoscimento e
quello figurante sul precetto esecutivo: l'estratto del registro di commercio
del Principato del Liechtenstein (doc. L) dimostra la modifica della ragione
sociale dell'appellata da __________ in __________.
d) L'assegnazione
degli interessi di mora effettuata dal giudice di prime cure non può però
essere seguita per due ragioni. In primo luogo il tasso di interesse ex art.
104 cpv. 3 CO deve essere provato dal creditore (cfr. Wolfang Wiegand in: Commentario basilese, Obligationenrecht
I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 8 ad art. 104 CO), cosa che in
concreto __________ non ha fatto. Non è poi possibile riprendere acriticamente
la suddivisione capitale - interessi proposta dall'escutente che non è riuscita
a sostanziarla, in questo senso non è sufficiente il fatto che i pagamenti,
secondo contratto (cfr. doc. C) avrebbero dovuto avvenire in tranches da un
milione di US$ ciascuna. In concreto risulta impossibile determinare la quota
della somma riconosciuta che non può produrre nuovamente interessi poiché
composta da quelli già maturati. Gli interessi di mora a partire dal 31 ottobre
1994 non sono quindi coperti dal riconoscimento di debito poiché non facilmente
determinabili, relativamente ad essi l'opposizione va mantenuta.
- a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel
Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) I
doc. F e G, pur se prodotti da __________ e posteriori al riconoscimento di
debito, sono stati allestiti unilateralmente dall'escussa o comunque da suoi
mandatari e mai riconosciuti da controparte nell'ammontare delle cifre riportate.
Essi sono stati allegati all'istanza con l'unico scopo di rafforzare la tesi dell'esistenza
del debito in questione. Irrilevante è in particolare lo scritto 9 giugno 1995
(doc. F) che l'appellante ritiene decisivo poiché "firmato dalla
__________ che si occupava della contabilità __________ " - dopo
averlo definito in sede di udienza "la lettera di una società non ben
definita, e che comunque nulla ha a che fare con la convenuta, tale
__________". L'escussa non ha reso verosimile una presunta contrazione
del debito, ciò sarebbe stato peraltro estremamente agevole tramite produzione
di ricevute di pagamenti parziali o giustificativi di avvenute compensazioni.
- L’appello
30 settembre 1996 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto nel
senso di limitare il rigetto dell'opposizione alla somma in capitale.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF
pronuncia I. L’appello
30 settembre 1996 di __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano è
così riformata:
"1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione al PE n. __________dell'UEF
di Lugano interposta da __________ limitatamente a fr. 2'905'200.--.
- La
tassa di giustizia in fr. 750.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________ in ragione di 1/10 e di __________ in ragione di 9/10,
quest'ultima rifonderà a controparte fr. 1'200.-- a titolo di parte di
indennità".
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'125.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ in ragione di 1/10 e di
__________ in ragione di 9/10, quest'ultima rifonderà a controparte fr.
2'000.-- a titolo di parte di indennità.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster