AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1997.00056
Data decisione, Autorità:
10.10.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00056
Lugano
10 ottobre 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria di cui agli inc. __________ e __________ della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, a dipendenza dell'istanza di sequestro
13 marzo 1997 di
contro
e dell'opposizione
formulata il 17/20 marzo 1997 da
__________ rappr.
dall'amministratore avv__________
e
ora patr. dallo studio legale __________
al
decreto di sequestro 13 marzo 1997 emanato dalla Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ed eseguito il 15 marzo 1997
dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano (sequestro n__________);
opposizione
ammessa dalla Segretaria assessore che con decisione del 10 aprile 1997 ha così
statuito:
“1. L’istanza/
opposizione 17/20 marzo 1997 di LCFT SA, Comano, è accolta e, di
conseguenza, il sequestro N. __________ di cui al decreto di sequestro 13 marzo
1997 di questa Pretura è annullato.
-
La
tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante/opponente,
è posta a carico delle convenute in ragione di ½ ciascuno, con l’obbligo di
rifondere all’istante/opponente fr. 200.-- in solido a titolo di indennità.
-
omissis.”
decisione
dedotta in appello da __________, che con atto di appello 24 aprile 1997 chiede
sia giudicato:
“1. La
decisione 10 aprile 1997 del Segretario assessore avv. __________ è annullata.
§ Di
conseguenza l’opposizione 17/20 marzo 1997 __________ è respinta e il sequestro
n. __________ di cui al decreto di sequestro 13 marzo 1997 della Pretura di
Lugano, sezione 4, è mantenuto.
- Protestate tasse, spese e
indennità di prima e di seconda istanza.”
Viste le
osservazioni 15 maggio 1997 __________, e 28 maggio 1997 __________ già
direttore della __________ società dichiarata fallita con decreto 16/25 aprile
1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;
ritenuto
in fatto:
A. Con
domanda d’esecuzione 12 febbraio 1997 __________, ____________________ ha
promosso contro __________ l’esecuzione in via ordinaria per un credito di fr.
971’188.95 oltre accessori preteso derivante da contratto di mutuo/ conto
corrente, in via subordinata da arricchimento indebito, in via ancor più
subordinata da atto illecito.
A
seguito di siffatta domanda l’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano ha
emesso il 13 febbraio 1997 il PE n. __________ indicando quale debitore
__________ precetto al quale è stata interposta tempestiva opposizione.
B. Con
istanza 13 marzo 1997 contro __________ __________, __________ ha chiesto il
sequestro di tre autovetture, a tutela del credito dedotto nell’esecuzione n.
__________, invocando quale causa del sequestro il trafugamento di beni da
parte dell’escussa nell’intenzione di sottrarsi all’ adempimento delle sue
obbligazioni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF). In particolare l’escussa, per il
tramite dell’amministratore della succursale di __________, nel febbraio 1996
avrebbe richiesto e ottenuto dalla creditrice sequestrante l’apertura di una
linea di credito a favore della succursale. Nei mesi successivi avrebbe
utilizzato quel conto per effettuare numerosi pagamenti, fino a raggiungere un
saldo passivo di oltre 1 milione di franchi. Solo a quel momento la creditrice
sequestrante avrebbe appreso, dopo accertamenti, che la sede principale
dell’escussa era stata cancellata dal registro di commercio già nel febbraio
1995 e che la succursale di __________ aveva dato ordine ai propri clienti di
effettuare i loro versamenti su un conto intestato ad altra società, costituita
nel luglio 1996, la __________ __________, alla quale l’escussa avrebbe ceduto
nel frattempo tutti gli attivi. Quanto ai beni da sequestrare, indicati come
appartenenti all’escussa, la creditrice ha prodotto dei conteggi per il
pagamento dell’imposta di circolazione 1997 intestati a __________
C. Con
decreto 13 marzo 1997 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 4, ha accolto l’istanza sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n. 2
LEF ordinando il sequestro dei beni seguenti:
“presso l’abitazione della signora __________
__________, le seguenti autovetture:
-
Mercedes-Benz 500 SEL,
di colore grigio, con __________ __________
-
Audi 80 Quattro,
di colore nero;
-
Mercedes-Benz 380 SL,
di colore grigio, con __________ __________,in quanto le medesime autovetture
risultino di proprietà della debitrice.”
D. Il
15 marzo 1997 l’UE di Lugano ha proceduto al sequestro, in __________, delle
autovetture Mercedes
Benz 500 SEL grigia (stimata in fr. 20’000.--) e Audi 80 Quattro
nera (stimata in fr. 10’000.--), mentre la terza autovettura di cui al decreto
13 marzo 1997 non è stata trovata. Sul verbale di sequestro, intimato al
creditore sequestrante e all’escussa il 20 marzo 1997, si legge in particolare
che “per quanto attiene l’autovettura marca mercedes Benz 380 __________, come al pto
n.3 il sequestro non è stato possibile eseguirlo in quanto non è stata
rinvenuta all’indirizzo indicato, in quanto si trova all’estero”.
E. Con
atto 17 marzo 1997 __________ __________ ha formulato tempestiva opposizione al
decreto di sequestro 13 marzo 1997, con protesta di spese e ripetibili,
rivendicando la proprietà dei beni sequestrati, atteso che:
a seguito della cancellazione della società __________ __________ avvenuta il
15 febbraio 1995, l’escussa __________ __________, avrebbe ceduto il 30 luglio
1996 gli attivi della società all’opponente, la neo costituita __________ -
che sarebbe pertanto chiaro che “gli oggetti parte del sequestro sono di
proprietà della società __________ - che del resto le
operazioni di cui sopra non erano ignote al creditore sequestrante, che anzi le
avrebbe proposte.
A
sostegno delle proprie tesi l’opponente ha prodotto in particolare un estratto
dal registro di commercio di __________ (doc. A inc. __________), un estratto
dal registro di commercio di Lugano, relativo alla succursale di __________
della __________ (doc. B inc. __________), copia in tedesco e in italiano di un
verbale di “assemblea generale” del 30 luglio 1996 della __________ (doc.C e D
inc. __________).
F.
All’udienza di discussione 9 aprile 1997 __________ __________ ha confermato
la propria opposizione al sequestro per le ragioni già indicate con l’istanza,
precisando che “l’intestazione della licenza di circolazione non determina la
proprietà (...) e comunque in questo caso il trapasso di proprietà alla SA è
stato determinato da una decisione assembleare di cui al doc. C”. Inoltre ha
rilevato che il sequestro sarebbe stato effettuato “al domicilio della a
__________ ”, a dimostrazione, a suo parere, dell’attuale possesso della stessa
sugli autoveicoli.
Nel
corso della discussione, in sede di replica, __________ __________ ha
contestato anche la causa di sequestro, affermando “che non risulta che tutti
gli attivi della __________ siano stati trasferiti alla società anonima” e
ribadendo che quest’ultima sarebbe stata costituita su richiesta del __________
Da
parte sua l’escussa ha osservato “che il trapasso di proprietà non è ancora
avvenuto alla qui istante (recte: opponente, e cioè alla __________, n.d.r.),
in quanto le tasse di circolazione ancora all’inizio di quest’anno sono state
inviate alla __________ __________ (...)”, (...) “non è stata sottoscritta
nessuna cessione di targhe e di contratto d’assicurazione”, né
“l’amministratore ha eseguito alcunché per il trapasso di proprietà (..) né ha
dato ordine in tal senso”. Anch’essa ha poi contestato, in sede di “duplica”,
la causa del sequestro, in particolare che vi sia stato trafugamento di beni, rilevando
sulla base di un bilancio della __________ al 30 giugno 1996 (prodotto quale
doc. 1 inc. __________) che all’attivo figuravano ancora “attivi che coprivano
pienamente il debito verso le banche”.
Il
creditore sequestrante __________ ha ribadito in sostanza il buon fondamento
del sequestro, sia riguardo alla causa del sequestro che alla appartenenza dei
veicoli sequestrati all’escussa.
In
merito alla causa di sequestro, il __________, prendendo atto della risoluzione
assembleare doc. C inc. __________, “secondo la quale era intenzione della
__________ di cedere gli attivi indicati nel verbale suddetto alla __________,
con sede a __________ ”, ha rilevato che “per attivi venivano indicate tutte le
poste che a bilancio si mettono all’attivo, tranne i debitori” e
concluso che questa circostanza dimostrerebbe ulteriormente “che la __________,
nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, ha
trafugato o tentato di trafugare tutti i suoi beni”. Inoltre ha osservato che
la stessa non era per altro contestata dalla __________.
Quanto
all’appartenenza dei beni sequestrati all’escussa, il __________ ha osservato
che la cessione di tutti gli attivi della __________ alla __________ non
avrebbe avuto alcuna incidenza sulla proprietà delle autovetture, per la
cessione degli attivi di una società valendo il principio della “Singularsukzession”
e pertanto dovendosi effettuare il trapasso di proprietà singolarmente per
ciascun bene, in particolare nel caso delle autovetture - in quanto cose mobili
- mediante trasferimento del possesso (“traditio”). Ciò non sarebbe invece
avvenuto tra la __________ e la __________, come starebbe a dimostrare la
circostanza che l’imposta di circolazione concernente le auto sequestrate “è
stata spedita alla __________, e ciò ancora nel corso del presente anno 1997”,
quale detentore dei veicoli, atteso che a mente del __________ “la nozione di
detentore di un veicolo si copre con quella di possessore prevista dal
__________ ”.
G. Con
decisione 10 aprile 1997 la Segretaria assessore ha ammesso l’opposizione della
__________ e annullato il decreto di sequestro 13 marzo 1997, caricando la
tassa di giustizia di fr. 250.-- al creditore sequestrante e all’escussa, in
ragione di ½ ciascuna, con l’obbligo in solido di rifondere all’opponente
__________ fr. 200.-- a titolo di indennità.
Il
primo giudice, dopo aver ritenuto data, sulla base della sola istanza di
sequestro e della documentazione contestualmente prodotta dal __________, una
“verosimiglianza prima facie o apparente” dell’esistenza dei
presupposti per la concessione del sequestro, in particolare sia la causa
invocata dal sequestrante (trafugamento di beni) che l’appartenenza all’escussa
dei beni da sequestrare (cfr. decisione 10 aprile 1997, p. 2 e s.), tale da
giustificare la concessione inaudita altera parte del sequestro, ha
rilevato:
-
che
l’opponente __________ in particolare con la produzione del verbale
dell’assemblea generale 30 luglio 1996 (doc. C) “è stata in grado di fornire
sufficienti elementi probatori a livello di verosimiglianza di molto accresciuta,
atti a rendere fortemente verosimile che le due autovetture sequestrate non
sono di proprietà della debitrice sequestrata, bensì di sua proprietà”;
-
che
da siffatto verbale assembleare “si evince infatti l’avvenuta cessione di
attivi da __________ a __________ tra cui le autovetture colpite da sequestro,
così come da lista dei beni allegata”;
-
che
le affermazioni dell’escussa in merito al mancato trapasso di proprietà delle
autovetture sequestrate alla __________ __________ “non possono inficiare il
summenzionato livello di verosimiglianza accresciuta e di molto, raggiunto
dall’opponente (doc. C) contrapposto al grado di verosimiglianza prima facie
raggiunto dalla creditrice con la verosimiglianza del detentore (...), la
debitrice sequestrata non essendo comunque stata in grado di fornire plausibili
spiegazioni sul fatto di non essere stata in possesso delle autovetture in
questione al momento dell’esecuzione del sequestro, due auto essendo state per
l’appunto sequestrate non a __________, luogo della sua sede, ma a __________,
mentre la terza si trovava all’estero (...)”;
-
che
“in siffatte circostanze __________ ha sufficientemente reso verosimile che le
autovetture colpite dal sequestro siano di sua proprietà e non di proprietà
della debitrice sequestrata, per cui viene a mancare il presupposto della
verosimiglianza dell’appartenenza dei beni al debitore sequestrato”;
-
e
che conseguentemente già per questo motivo il sequestro (...) va annullato”.
H. Con
appello 24 aprile 1997 il creditore sequestrante __________ si è
tempestivamente aggravato contro la decisione 10 aprile 1997 della Segretaria
assessore postulandone l’annullamento, con contestuale conferma del sequestro
decretato il 13 marzo 1997, contestando in sostanza che l’opponente __________
abbia reso sufficientemente verosimile di essere divenuta proprietaria delle
autovetture oggetto del sequestro, come invece ammesso dal primo giudice.
L’appellante ripropone poi la tesi già sviluppata in prima istanza secondo cui
la proprietà sulle autovetture sarebbe rimasta all’ escussa __________, da un
lato non bastando per un trasferimento della proprietà alla __________ la sola
cessione globale degli attivi di cui al verbale assembleare doc. C inc.
__________, e dall’altro non essendovi stato alcun trasferimento del possesso,
l’escussa figurando ancora quale detentore dei veicoli. Subordinatamente,
quand’anche si volesse ammettere l’avvenuto trapasso della proprietà sulle
autovetture dalla __________ a __________, la stessa non potrebbe essere
opposta al creditore sequestrante, in quanto effettuata nell’intenzione di
arrecargli pregiudizio.
Quanto
alla causa di sequestro, Il creditore sequestrante rileva che né l’escussa ha
formulato opposizione al sequestro, né __________, con l’opposizione, ne ha
contestato la causa, per cui a suo parere “ogni e qualsiasi contestazione in
merito alla stessa non deve in alcun modo essere considerata” in sede di
appello.
I. Delle
osservazioni della __________ si dirà se del caso in seguito. Con decisione 16
aprile 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il
fallimento della __________ __________; la procedura fallimentare è stata
sospesa per mancanza di attivi con decreto 25 aprile 1997 dello stesso Pretore.
Considerando
in diritto:
a) Per
i crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni
del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1
a 5 LEF). Nel Cantone Ticino competente per la concessione del sequestro è il
Pretore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF), rispettivamente, per valori
inferiori a fr. 1’000.--, il Giudice di pace (art. 14 cpv. 1 LALEF e art. 5
cpv. 1 LOG), del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal
creditore. La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è retta
dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio. Prima di concedere il
sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore,
se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una
causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF).
b) Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice
del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278
cpv. 1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli
art. 20 e ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli
interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF). La sua
nuova decisione può essere impugnata con il rimedio dell’appello alla Camera di
esecuzione e fallimenti (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG),
rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, con ricorso
per cassazione alla Camera di cassazione civile (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e
22 lett. b LOG).
c) L’esame
dei presupposti processuali avviene in linea di principio d’ufficio e in ogni
stadio di procedura, atteso che relativamente alla loro esistenza non basta la
sola verosimiglianza (cfr. D. Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen
nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p. 596 e 607 s.). Tra i presupposti
processuali rientrano la capacità di essere parte come creditore procedente
rispettivamente come debitore escusso in un procedimento esecutivo, nonché la
capacità di tutelare in modo indipendente - personalmente o mediante un
patrocinatore autonomamente designato - i propri interessi (di creditore
rispettivamente di debitore) nel medesimo procedimento (sulla distinzione tra “Parteifähigkeit”
e “Betreibungsfähigkeit”, cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 8 , p. 60 s. n. 3 ss.; D. Gasser, op.
cit. , p. 607; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3. ed., Losanna 1993, p.74 ss.). Il requisito della capacità di essere parte al
procedimento esecutivo è in particolare condizione essenziale per la validità
dell’esecuzione, atteso che un’esecuzione promossa da o contro una persona
fisica incapace giuridicamente o una persona giuridica inesistente non può che
essere nulla ab initio, ciò che comporta la nullità di tutti gli atti
esecutivi eventualmente già adottati (cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 9 p. 73 n. 5;
cfr. anche nuovo art. 22 LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997). Anche questo è un
requisito che va esaminato d’ufficio, in ogni stadio di procedura, seppure per
principio giurisprudenziale e dottrinale consolidato gli organi esecutivi sono
tenuti ad istruire e decidere se è data la capacità di essere parte nel
procedimento esecutivo solo se vi sono concreti indizi, seri e concludenti, che
ciò non sia il caso (cfr. DTF 105 III 110 ss. cons. 2; 104 III 5 e rif.; K. Amonn/
D. Gasser, op.cit., § 8 p. 60 s., n. 6; F. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 342).
a) La
capacità di essere parte in un procedimento esecutivo è riconosciuta in
Svizzera in modo generale alle persone (fisiche o giuridiche) che godono dei
diritti civili (art. 11 e 53 CC), mentre a entità senza personalità giuridica
soltanto in forza e nei limiti di una specifica disposizione legale (cfr. H. Fritzsche/
H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I,
Zurigo 1984, § 9 p. 73, n.3 e 4). Dottrina e giurisprudenza sono concordi in
particolare nel ritenere che la succursale di un’azienda (con sede principale
in Svizzera o all’estero) non gode di personalità giuridica propria, e ciò come
diretta conseguenza della nozione stessa di succursale quale parte
giuridicamente integrante dell’azienda, ma con un certo grado di autonomia
economica e organizzativa (cfr. P. Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht,
Zurigo 1974, p. 132 n. 672 e p. 147 n. 749; A. Meier-Hayoz/ P. Forstmoser, Grundriss
des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. ed., Berna 1993, § 19 p. 435 n. 9;
J.-D. Martz, Die inländische Zweigniederlassung einer ausländischen Unternehmung
nach schweizerischem IPRG, tesi Berna 1995, p. 5; DTF 117 II 87 cons.3; 108 II
124 cons.1; 90 II 197). In questro senso l’esistenza della succursale dipende
dall’esistenza dell’azienda cui essa appartiene, la prima non potendo
giuridicamente esistere senza la seconda (cfr. P. Forstmoser/ A. Meier-Hayoz/
P. Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 59 p. 911 n. 31 e p. 921
n. 47; J.-D. Martz, op. cit., p.45). Priva di personalità giuridica, la
succursale non ha neppure la capacità di essere parte in un procedimento
esecutivo (cfr. DTF 120 III 13; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 8 p. 60 n. 4;
P. Gauch, op.cit., p. 448, n.2009), e ciò indipendentemente da una sua
eventuale iscrizione a Registro di commercio in conformità all’art. 935 CO
(cfr. P.Gauch. op.cit., p. 220 n. 1062; J.-D. Martz, op. cit., p. 46). Va qui
ricordato che anche nei rapporti internazionali la succursale svizzera di una
società con sede all’estero è regolata dal diritto svizzero (cfr. art. 160 cpv.
1 secondo periodo LDIP). In particolare è retta dal diritto svizzero la
questione se la sede svizzera di una società estera possa essere considerata
succursale in senso giuridico (cfr. P. Forstmoser/ A. Meier-Hayoz/ P. Nobel,
op. cit., § 59, p. 926 n.79 ss.; F. Vischer in IPRG-Kommentar, Zurigo 1993, n.6
ad art. 160 LDIP; J.-D. Martz, op. cit. p. 44 s.).
b) In
concreto il sequestro, e con esso l’esecuzione connessa, sono rivolti contro la
__________ __________ Dagli atti risulta che la __________ __________ è stata
sciolta con decisione 17 maggio 1994 dell’”Oeffentlichkeitsregisteramtes” e
cancellata dal Registro di commercio di __________ il 15 febbraio 1995 a
seguito di decisione del Landesgerichtes des Fürstertums Liechtenstein del 29
dicembre 1994 (cfr. estratto del 9 gennaio 1997 dal Registro di commercio del
Principato del Liechtenstein , doc.P inc.n. ____________________; cfr. anche
doc. A inc.n. OS.97.5 prodotto dall’opponente), ciò che del resto sia il
creditore __________ che l’opponente __________ affermano - pur con intenti
divergenti - esplicitamente (cfr. istanza di sequestro 13 marzo 1997, p.4
rispettivamente opposizione 17 marzo 1997 p. 3). Ora non esistendo
giuridicamente più la società (disciolta e cancellata alla sede principale),
per le considerazioni esposte precedentemente non esiste giuridicamente neppure
la succursale, che ne era parte integrante, e ciò indipendentemente dal fatto
che quest’ultima figuri tuttora iscritta nel Registro di commercio di Lugano,
siffatta iscrizione non essendo costitutiva e restando priva di ogni effetto in
punto all’esistenza giuridica della succursale (cfr. J.-D. Martz, p. 45; P. Gauch,
op.cit., p. 240 n.1157 ss.). Ne consegue allora che l’istanza di sequestro è
rivolta contro un’entità inesistente e pertanto, difettando di un presupposto
processuale, è irricevibile, come irricevibile risulta essere il presente
appello, e nulla l’intera procedura che l’ha preceduto.
- Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 e 62 cpv.1
OTLEF).
Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per
le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
I. L’appello
24 aprile 1997__________, è dichiarato irricevibile.
II. La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 400.--, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________,
fr. 1’000.-- per indennità di appello.
III. Intimazione
a: ____________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, e all’Ufficio di esecuzione
del Distretto di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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