AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.1997.9
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00009
Lugano
30 ottobre 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 novembre
1996 da
patr.
contro
patr.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 28 ottobre/4 novembre 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27
gennaio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di giustizia
in Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con
l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal
procedente che con atto 5 febbraio 1996 (recte: 1997) ha postulato
l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 27 febbraio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________del 28 ottobre/4 novembre 1996 dell’UE di Lugano l’arch.
__________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 150’000.-- oltre
interessi al 6% dal 15 agosto 1996, indicando quale titolo di credito: “saldo
IV acconto del 7.7.95, dichiarazione del 19.2.96, 3 vaglia cambiari del 15.2.96
da Fr. 50’000.--”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su tre vaglia cambiari per un importo di Fr.
50’000.-- ciascuno emessi il 15 febbraio 1996 da __________ all’ordine dello
__________ con scadenza al 15 aprile risp. 1. maggio risp. 15 maggio 1996,
prorogati al 15 agosto 1996 (doc. C, D e E) e avallati da __________. Il
creditore ha inoltre prodotto una dichiarazione sottoscritta da __________ il
19 febbraio 1996 (doc. B) del seguente tenore:
“Io sottoscritta __________
dichiaro
di aver consegnato in data odierna all’arch. __________ i miei gioielli, e
meglio come alla lista allegata, quale pegno e garanzia per il pagamento della
somma di Fr. 213’000.-- (duecentotredicimila), garantito da cambiale scaduta il
15 c.m., somma di cui sono solidalmente debitrice con mio marito __________.
Autorizzo
__________ a disporre come meglio crede, ivi compresa la vendita a qualsiasi
prezzo, da subito.
Mi
dichiaro inoltre debitrice nei confronti del medesimo arch. __________ della
somma di Fr. 250’000.-- (duecentocinquantamila), composta dai Fr. 213’000.--
garantiti da cambiale e dalla differenza di Fr. 37’000.-- (trentasettemila) a
copertura delle spese causate al suddetto __________, tramite ritardo nel
pagamento.
Sottoscrivo
parallelamente cinque cambiali per l’importo di Fr. 50’000.- ciascuna, con
scadenza scalare al 15 marzo, 1. aprile, 15 aprile, 1. maggio e 15 maggio,
ritenuto che in caso di mancato pagamento alla prima scadenza del 15 marzo,
l’intero importo sarà esigibile.”
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che gli effetti cambiari in oggetto
costituiscono garanzie fornite per una fattura di complessivi Fr 213’000.--
emessa dal procedente. Mediante convenzione 1. aprile 1996 (doc. 2) questo
credito è stato ripreso dalla ____________________Dell’importo iniziale di Fr.
213’000.-- sono già stati pagati Fr. 100’000.--. Dopo questo pagamento i
debitori si sono tuttavia resi conto che le richieste del procedente erano
infondate e non hanno più effettuato altri versamenti. __________ ha dichiarato
che, se del caso, sulla base della citata convenzione, il credito in oggetto,
che presenta oggi un residuo di Fr. 113’000.-- spetta alla __________, quale
cessionaria.
D. Con
sentenza 27 gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l’istanza argomentando che in linea di principio i tre vaglia cambiari
doc. C, D ed E insieme con la dichiarazione di __________ sottoscritta il 19
febbraio 1996 (doc. B), costituiscono riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
In prima sede è stata tuttavia ritenuta verosimile l’eccezione di inesistenza
del debito sollevata dall’escussa, essendo il credito stato ceduto da
__________ alla __________, la quale è surrogata nei diritti di __________ nei
confronti della precettata. Infatti dalla convenzione 1. aprile 1996,
sottoscritta dalla __________ e dai coniugi __________, risulta che la citata
banca ha scontato in favore dello __________ una cambiale di nominali Fr.
213’000.-- emessa da __________ e __________ in favore __________. La banca è
pertanto subentrata nei diritti di __________ nei confronti dell’escussa. Il
cedente __________a risulta di conseguenza essere stato tacitato del proprio
credito e non può più quindi farlo valere.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente con
argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con
le sue osservazioni la parte appellata si è opposta al gravame riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel
caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua
esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).
b) In
linea di principio i vaglia cambiari doc. C, D e E, che adempiono i requisiti i
cui all’art. 1096 CO, così come la dichiarazione 19 febbraio 1996 sottoscritta
da __________ (doc. B), costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art.
82 LEF.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Dapprima
va rilevato che le disposizioni in seguito citate sono applicabili per il
rinvio dell’art. 1098 CO anche ai vaglia cambiari.
Giusta
l’art. 1001 cpv. 1 CO il vaglia cambiario è trasferibile mediante girata. La
girata trasferisce tutti i diritti inerenti al vaglia cambiario.
Secondo
l’art. 1003 cpv. 2 CO la girata è valida ancorché il beneficiario non sia
indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In
questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo del titolo
cambiario o sull’allungamento. Infatti la trasmissione di un titolo cambiario
può avvenire non solo tramite una girata completa, bensì già la firma del
girante a tergo del titolo è sufficiente per un valido trasferimento. Questa
forma aumenta il grado di trasferibilità (Verkehrsfähigkeit) (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C.
von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 11 n. 23 p. 175)
Ex
art. 1004 CO se la girata è in bianco, il portatore può
-
riempirla
con il proprio nome o con quello di altra persona;
-
girare
il vaglia cambiario di nuovo in bianco o a persona determinata;
-
trasmettere
il vaglia cambiario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza
girarla.
Secondo
l’art. 1004 CO la girata trasferisce tutti i diritti inerenti il vaglia
cambiario.
Ex
art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore
legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si
legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato
materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore
del credito cambiario (A.Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 11 n. 53
p. 181).
c) L’escussa
ha contestato la legittimazione attiva dell’appellante, sostenendo che
creditrice è la __________. L’appellata ha prodotto una convenzione stipulata
dai coniugi __________ con la citata banca il 1. aprile 1996 (doc. 2), in
merito allo sconto di un vaglia cambiario emesso dai coniugi __________
all’ordine __________ per l’importo di Fr. 213’000.--, nella cui premessa viene
menzionata la surrogazione della __________ nei diritti dello __________ nei
confronti dei coniugi __________. Dalla convenzione risulta che il vaglia
cambiario è scaduto e che per il rimborso dell’importo di Fr. 213’000.-- e delle
spese, ____________________ ha sottoscritto a favore dello __________ cinque
vaglia cambiari per l’importo di Fr. 50’000.-- ciascuno, i quali sono stati
avallati da __________. Questa convenzione, stipulata esclusivamente tra la
__________ e ed i coniugi __________, non esplica tuttavia alcun effetto sulla
posizione creditoria del procedente. Dagli atti non risulta d’altro canto
indizio alcuno in merito alla tacitazione __________ e alla surrogazione della
__________ nei suoi diritti. Non basta infatti asserirlo unilateralmente come
affermato apoditticamente, ma non provato, alla premessa a) a pag. 1 della
Convenzione doc. 2. Determinante è infatti che, indipendentemente da possibili
girate in bianco, i titoli cambiari in esame sono stati presentati __________,
che ex art. 1006 cpv. 1 CO, quale loro detentore è considerato portatore
legittimo, legittimato materialmente, proprietario dei titoli cambiari e
creditore dei crediti cambiari.
d) L’appellata
ha poi sostenuto l’infondatezza del credito.
In
casu non è applicabile l’art. 1007 CO, trattandosi del rapporto originario tra
l’emittente dei vaglia cambiari ed il primo beneficiario originario, per cui la
debitrice non è limitata nelle sue eccezioni. La sua eccezione d’infondatezza
del credito non fonda tuttavia su alcun riscontro oggettivo, atto a rendere
verosimile le sue allegazioni, ritenuto che agli atti risulta il riconoscimento
di debito sottoscritto il 19 febbraio 1996 dall’escussa (doc. B), in cui essa
si è dichiarata debitrice nei confronti del procedente di Fr. 213’000.--,
garantiti da cambiale, e di Fr. 37’000.-- per le spese causate per il ritardo
nel pagamento, debito per il quale ha sottoscritto 5 cambiali di Fr. 50’000.--
ciascuna.
I
tre vaglia cambiari doc. C, D e E costituiscono pertanto validi riconoscimenti
di debito ex art. 82 LEF.
L’istanza
di rigetto dell’opposizione va di conseguenza accolta e l’opposizione rigettata
in via provvisoria per l’importo di Fr. 150’000.-- senza interessi perché non
richiesti con l'istanza di rigetto.
- L’appello
5 febbraio 1996 __________ va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 82 LEF, 1098 e 1006
cpv. 1 CO
pronuncia
I. L’appello
5 febbraio 1997 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 20 novembre 1996
__________, è accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 28
ottobre/4 novembre 1996 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per
Fr. 150’000.--.
- La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
di __________, che rifonderà __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà __________ Fr.
1’000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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