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Numero d'incarto:
14.1997.96
Data decisione, Autorità:
21.08.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00096
Lugano
21 agosto 1997 /B/fc/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 20 maggio 1997 presentata da
patr.
da: avv. __________
contro
patr.
da: __________
.
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 6 agosto 1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello l’8 agosto 1997 da __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 11/13 agosto 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 20 maggio
1997 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 4’115.-- oltre
accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’11 giugno 1997 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta datata 30 luglio 1997 del patrocinatore della
creditrice in cui viene confermato il pagamento integrale della pretesa di cui
all’esecuzione in oggetto (doc. B).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1
OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello è accolto e
di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 6 agosto 1997 pronunciata
dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5,
inc. FA.97.00468, nei confronti di __________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
-
Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
__________.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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