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Numero d'incarto:
14.1998.00078
Data decisione, Autorità:
11.05.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00078
Lugano
11 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 maggio 1998
da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 20/22 aprile 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 luglio 1998 ha
così deciso:
“1. L’istanza è
respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 320.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’800.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 31 luglio 1998
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 20/22 aprile 1998 dell’UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 180’000.-- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio
1998, indicando quale titolo di credito: “Mancato pagamento della commissione,
riconosciuta in ragione del 5% sulla vendita dell’immobile particella no.
__________ RFD __________.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una dichiarazione 26 marzo 1997 sottoscritta
da __________ (doc. A), in cui quest’ultima le ha confermato una commissione
del 5% sull’eventuale vendita di un immobile, mappale n. __________, situato a
__________ La precettante ha asserito che nonostante abbia svolto un ruolo
attivo e causale nella vendita dell’immobile al prezzo di fr. 3’600’000.--, non
ha ricevuto la commissione pattuita.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha rilevato di non avere, con lo scritto 26 marzo
1997, conferito alla procedente alcun mandato esclusivo. Tra i mesi di giugno
1996 e ottobre 1997 ha infatti rilasciato analoghe dichiarazioni ad altre
persone operanti nel settore immobiliare in Ticino (doc. da 2 a 7). La
precettata ha negato che __________ abbia svolto alcun ruolo in relazione alla
vendita dell’immobile in questione. Tutti i contatti sono infatti avvenuti
grazie all’intervento del direttore della __________, __________ il quale ha
trovato l’acquirente.
Replicando
la procedente ha ribadito di essere stata l’unica mediatrice nella vendita
dell’immobile in oggetto. Essa ha infatti contattato il signor __________ e lo
ha accompagnato a visitare l’immobile in quanto questi l’aveva informata di
avere un acquirente interessato. __________ ha poi prodotto due dichiarazioni
(doc. H e I) di terze persone, le quali, ha rilevato, hanno potuto constatare
il suo ruolo attivo e causale nella vendita.
Duplicando
l’escussa si è riconfermata nelle sue allegazioni, sostenendo che se la
procedente ed il signor __________ hanno concluso un accordo di collaborazione
in merito alla ricerca di un acquirente, ciò non le può essere opposto.
D. Con
sentenza 20 luglio 1998 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza
argomentando che la procedente non ha fornito alcuna prova in merito al ruolo
attivo che pretende di avere avuto quale mediatrice nella vendita della part.
n. __________ RFD di __________ancor più se si considera la documentazione prodotta
dall’escussa.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo
che in prima sede è stato attribuito valore probatorio unicamente alla documentazione
prodotta dall’escussa, in particolare alla dichiarazione 4 giugno 1998 (doc. 8)
del signor __________ beneficiario della provvigione, escludendo un ruolo della
procedente nella vendita in oggetto. Questa dichiarazione è tuttavia smentita
dagli altri documenti versati agli atti. L’appellante ha rilevato che il doc. A
dimostra che ha ricevuto il riconoscimento della provvigione il 26 marzo 1997,
per cui la prima visita può risalire al più presto agli inizi dell’aprile 1997.
Dal doc. 8 si evince che il suo contatto con __________ è avvenuto solo successivamente,
mentre dal doc. 7 emerge che essa già il 3 ottobre 1997 era a conoscenza
dell’interessamento della signora __________, poi divenuta effettiva acquirente
il 10 ottobre 1997. Dai predetti documenti risulta pertanto che tra maggio e
settembre 1997 il signor __________ ha visitato la villa con la procedente, si
è fatto riconoscere da __________ una prima commissione, ha reperito
l’acquirente, signora __________, e una volta accertata la definitiva volontà
all’acquisto, ha chiesto il 3 ottobre 1997 una provvigione superiore a quella
precedente. Mal si comprende pertanto come egli abbia potuto adoperarsi seriamemte
per un anno, facendo inserzioni sui giornali e facendo visitare la villa a
numerosi clienti. L’appellante ha sostenuto di avere contattato il signor
__________, dopo avere preventivamente verificato che questi aveva già un
cliente interessato, per cui ha svolto un ruolo fondamentale e decisivo nel
reperimento dell’acquirente dell’oggetto in vendita. Ciò risulta, ha ribadito
l’appellante, dalle dichiarazioni testimoniali doc. H e I di terzi
disinteressati, a differenza della dichiarazione contraddittoria doc. 8 del
signor __________ persona interessata alla questione.
Considerato
in
diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di
debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va
respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
d) Il
contratto di mediazione costituisce riconoscimento di debito per la mercede del
mediatore, allorquando il contratto è concluso in seguito all’indicazione o
all’interposizione del mediatore (art. 413 CO; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 89 p. 216).
Ex
art. 413 cpv. 2 CO se il contratto è concluso sotto una condizione sospensiva,
la mercede può essere pretesa solo al verificarsi della condizione.
La
condizione alla quale soggiace la mercede del mediatore è doppia: da un canto
il mediatore deve trovare uno o più interessati alla conclusione del contratto,
dall’altro il mandante deve effettivamente voler concludere un contratto con
uno degli interessati proposti dal mediatore. La dottrina parla pertanto di
carattere aleatorio del contratto di mediazione (Caterina Ammann, Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 3 ad art. 413 CO).
e) In
casu la procedente pretende che la conclusione del contratto di compravendita
della part. n. __________ RFD di __________ tra l’escussa e l’acquirente
__________ si sia realizzata in seguito al ruolo da lei svolto. A comprova del
suo operato ha prodotto in particolare due scritti, non datati, di __________ risp.
__________ (doc. H e I), nei quali quest’ultimi dichiarano che __________ ha
avuto un ruolo attivo e causale nella vendita della particella in oggetto. Dal
canto suo l’escussa ha ribadito che la vendita della sua villa è avvenuta in
seguito alla presentazione di un’acquirente da parte del direttore della
__________, al quale ha anche versato la mercede pattuita.
Come
ritenuto sub 1.d) il contratto di mediazione doc. A può costituire riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF a favore dell’appellante, allorquando la vendita
dell’immobile in oggetto è avvenuta in seguito a sua indicazione o interposizione.
Orbene
le dichiarazioni prodotte dalla procedente doc. H e I, non datate e sottoscritte
da terzi, non sono sufficienti a dimostrare che la predetta vendita si è
realizzata grazie all’indicazione o all’interposizione di __________. D’altro
canto il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permette di
svolgere ulteriori indagini volte a stabilire il ruolo effettivamente svolto
dall’appellante. Non riuscendo pertanto ad appurare in questa sede se quest’ultima
ha adempiuto la condizione prevista dal contratto di mediazione doc. A, questo
documento non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
L’istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla procedente è stata
quindi correttamente respinta dalla prima giudice.
- L’appello
31 luglio 1998 __________, va quindi respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia: 1. L’appello
31 luglio 1998 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 480.--, già anticipato dall’appellante, resta a
carico di __________.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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