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Numero d'incarto:
14.1998.00121
Data decisione, Autorità:
07.07.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00121
Lugano
07 luglio 1999B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 agosto
1998 da
contro
(patr. dall’avv.
__________)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 21/25 novembre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 7 ottobre 1988 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in
esame è respinta in via provvisoria.
- La tassa di
giustizia in fr. 210.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.– a
titolo di indennità”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 19 ottobre 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 13 novembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 21/25 novembre 1997 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 28’150.10 oltre interessi al 7% dal 10
ottobre 1997, indicando quale titolo di credito: “factures selon relevé compte du
10.11.1997”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di gestione concernente la
__________ in Via __________ a __________ sottoscritto dalle parti il 6 agosto
1993 (doc. A), così come su di un verbale di riconsegna e chiusura dei conti 4
agosto 1997 (doc. B) in cui a pagina 7 è stato tra l’altro sottoscritto
dall’escusso quanto segue:
“.............
Il/La
sottoscritto/(a) riconosce di dovere a __________, la somma di Fr. 26’330.45
(franchi
ventiseimilatrecentotrenta,45 )
secondo il
conteggio di cui sopra.
........................................
La presente
chiusura dei conti vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82
della L.P.
........................................
“
La
procedente ha poi prodotto un estratto conto 10 novembre 1997 (doc. C) rilevando
che il suo credito è in realtà superiore a quanto riconosciuto dall’escusso, ma
che tuttavia procede solo per l’importo riconosciuto, riservandosi di far
valere in altra procedura le ulteriori pretese.
C. All’udienza
di contraddittorio il debitore ha dichiarato di avere sottoscritto dei verbali
di riconsegna delle stazioni di servizio in sua gestione, ma di non avere mai
riconosciuto gli importi scritti a mano sulla pagina 7 del doc. B, visto che il
conteggio doc. C è stato allestito posteriormente. Egli ha poi contestato la
validità del doc. B, senza tuttavia sollevare formalmente l’eccezione di falso.
L’escusso ha inoltre eccepito l’errore essenziale ex art. 23 CO, in quanto
aveva inteso sottoscrivere solo un verbale di riconsegna nel quale erano
elencati gli importi a suo favore e non quelli vantati dalla __________ nei
suoi confronti. Infine ha posto in compensazione sue contropretese per fr.
460’000.– derivanti dai contratti di gestione stipulati con la procedente,
rilevando di avere già incaricato un suo rappresentante legale a __________ per
farle valere in giudizio (doc. 1 e 2).
Replicando
la procedente ha osservato che sul riconoscimento di debito doc. B la somma a
suo favore è stata determinata in modo chiaro, ossia in una prima colonna sono
stati indicati gli importi a favore dell’escusso derivanti da ritiri di
carburanti e lubrificanti, mentre in una seconda colonna è stato chiaramente evidenziato
l’importo dovuto al giorno della restituzione della stazione di servizio da
parte del precettato per forniture non pagate. Il saldo deriva dalla differenza
di entrambe le colonne, che appare pure scritto in lettere. La creditrice ha
poi rilevato che questo documento è stato compilato interamente alla presenza
dell’escusso, che lo ha verificato e poi sottoscritto. Essa ha infine
contestato le contropretese di __________ essendo prive di fondamento e non
adeguatamente sostanziate.
Duplicando
l’escusso ha osservato che l’estratto conto prodotto quale doc. C porta una
data posteriore al giorno in cui egli ha sottoscritto la ricapitolazione a
pagina 7 del doc. B, per cui al momento della sottoscrizione di questo
documento egli non poteva e non era in grado di conoscere l’esattezza delle
pretese vantate dalla procedente.
D. Con
sentenza 7 ottobre 1998 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede le eccezioni
sollevate dall’escusso sono state respinte, non essendo state suffragate da
riscontri oggettivi e non essendo sufficiente invocare genericamente
l’applicazione dell’art. 23 CO. L’eccezione di falso è stata pure respinta, il
debitore non avendo eccepito di falso formale il documento prodotto, per cui
non trova applicazione la procedura ex art. 216 ss. CPC. In prima sede è stato
rilevato che la contestazione dell’escusso può essere intesa quale eccezione di
falso materiale o di contenuto della pagina 7 del doc. B. Nemmeno questa
eccezione è stata tuttavia accolta, il debitore avendo rinunciato ad eccepire
di falso il documento in esame e limitandosi a contestarne genericamente la
conformità con l’originale, senza specificarne gli estremi, per cui si tratta,
secondo la prima giudice, di eccezione da sottoporre, se del caso, al giudice
del merito.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito, mentre le
contro osservazioni dell’appellante vanno estromesse dall’incarto, poichè proceduralmente
irrite (art. 314 CPC).
Considerato
in diritto: 1. Gli
art. 216–226 CPC relativi all'eccezione di falso non vanno considerati nella procedura
di rigetto dell'opposizione. Vi osta il principio di celerità immanente al processo
sommario in tema di esecuzione e fallimento: detto altrimenti, l'istituto
dell'eccezione di falso e della verifica delle scritture secondo il CPC non
trova spazio in sede sommaria ex art. 25 n. 1 LEF. Pure l'abrogato art. 387
cpv. 3 CPC ora art. 20 LALEF), applicabile alla presente fattispecie, sanciva
l'inammissibilità dell'audizione testimoniale e della perizia, mezzi di prova
previsti invece dagli art. 216–226 CPC.
- a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga–zione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed
il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150–151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95–97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26–28; BJM 1970 p. 83–85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Documenti
prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero
sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF,
di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989, p. 338)
e) Una
firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se
la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso rendere
verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 346 n. 1;
cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 4 n. 1).
f) Nel
caso in esame l’escusso non ha eccepito di falso il doc. B, bensì ha asserito
la sua non conformità con l’originale. Egli non ha tuttavia sostanziato tale eccezione,
né ha fornito alcun indizio atto a suffragarla, limitandosi ad una contestazione
generica della fotocopia prodotta.
Dall’esame
del doc. B, con cui le parti hanno inteso chiudere i conti relativi alla
__________ in via __________ a __________ gestita dall’escusso, emerge che
questo documento è stato interamente completato a mano con i relativi dati e
che a pagina 7 è stato indicato il saldo del conteggio a carico dell’escusso,
il quale si è riconosciuto debitore nei confronti della procedente per
l’importo di fr. 26’330.45 (cfr. narrativa fattuale sub B). Orbene in mancanza
di una motivazione sostanziata dell’eccezione di non conformità con
l’originale, la fotocopia doc. B va ritenuta, in linea di principio, valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
g) L’escusso
ha poi fatto valere l’errore essenziale ex art. 23 LEF, sostenendo di avere voluto
unicamente sottoscrivere un verbale di riconsegna in cui erano stati elencati
gli importi a suo favore e non quelli vantati dalla __________.
Dal
doc. B risulta tuttavia che a pagina 7 l’escusso ha sottoscritto un riconoscimento
di debito nei confronti della procedente per fr. 26’330.46 (cfr. narrativa
fattuale sub B). Pertanto non solo l’escusso non ha fornito alcun riscontro oggettivo
atto a rendere verosimile il preteso errore essenziale, ma il tenore del testo
indica chiaramente l’intenzione dell’escusso di riconoscersi debitore della predetta
somma.
h) Incombe
all’escusso rendere verosimile non solo il suo dirittto a far valere la
compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del
suo credito (Panchaud/ Caprez, op.
cit, i§ 36 n. 2 p. 81).
Il
debitore può opporre in compensazione un credito ancorché contestato, che egli
ha contro il procedente; l’opposi-zione deve essere confermata, nella misura in
cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/ Caprez, op. cit. § 36 n. 1 p.
80).
L’escusso
ha sollevato l’eccezione di compensazione con sue contropretese nei confronti
della procedente derivanti dai contratti di gestione stipulati, senza tuttavia
fornire i necessari riscontri oggettivi atti a renderla verosimile ex art. 82
cpv. 2 LEF. Il fatto di avere conferito mandato di rappresentarlo ad un
avvocato di __________ (doc. 2) e l’aver fatto spiccare un PE per fr. 460’000.–
nei confronti della procedente (doc. 1) non costituiscono infatti riscontri
oggettivi, bensÌ semplici atti di parte. Anche l’eccezione di compensazione va
quindi respinta.
i) Il
doc. B costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF limitatamente
tuttavia all’importo di fr. 26’330.45, ritenuto che l’estratto conto doc. C,
non solo non reca la firma dell’escusso, ma è stato emesso posteriormente,
ossia il 10 novembre 1997, per cui non può essere considerato quale parte integrante
del doc. B. Contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, l’istanza della
__________ può essere quindi accolta limitatamente all’importo di fr. 26’330.45
oltre interessi di mora al 7% dal 10 ottobre 1997 (cfr. contratto di gestione art.
2. d).
- L’appello
19 ottobre 1998 __________ va pertanto parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza
dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia: I. L’appello
19 ottobre 1998 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 ottobre 1998 della Segretaria assessore della Pretura
di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
13 agosto 1998 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza
l’opposizione interposta al PE n. __________ del 25 novembre 1997 dell‘UE di
Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 26’330.45 oltre interessi al 7%
dal 10 ottobre 1997.
- La
tassa di giustizia di fr. 210.–, da anticipare dalla parte istante, è a carico
di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 500.– a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.–, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla
__________ fr. 500.– a titolo di indennità.
III. Intimazione:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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