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Numero d'incarto:
14.1998.00130
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00130
Lugano
5 luglio 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 4 settembre 1998 da
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n__________ del 20/31 agosto 1998 dell’UE di
Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 30 ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 10 novembre 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,
con
osservazioni 14 dicembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________ del 20/31 agosto 1998 dell’UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 40’000.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno
1998, indicando quale titolo di credito: “Convenzione del 6.11.97.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una convenzione stipulata il 6 novembre 1997
(doc. A) con l’escussa e __________, nell’ambito della liquidazione dei
rapporti di dare e avere tra il procedente medesimo, __________ __________ e
__________, un tempo soci della __________ Il creditore ha rilevato che con la
citata convenzione l’escussa e __________ si sono impegnati, quali condebitori
solidali, a versargli entro il 30 giugno 1998 l’importo di fr. 40’000.--.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha rilevato che l’accordo doc. A (punto 3) è
sottoposto ad una condizione risolutiva del seguente tenore:
“Il
presente accordo annulla e sostituisce quello sottoscritto tra le parti il
03.10.1996. Quest’ultima convenzione tornerà in vigore a tutti gli effetti
qualora __________ e __________ non ottemperassero al disposto previsto al
punto 2 del presente scritto.”
Essendosi
verificata la predetta condizione, non vi è valido riconoscimento di debito.
D. Con
sentenza pretorile 30 ottobre 1998 la Pretore d Lugano, Sezione 5, ha accolto
l’istanza, argomentando che l’accordo 6 novembre 1997 (doc. A) costituisce
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede è stato rilevato
che con la clausola di ripristino della convenzione 3 ottobre 1996 (doc. C), in
caso di mancato ossequio del punto 2 della convenzione 6 novembre 1997 (doc.
A), si fa riferimento chiaramente all’importo riconosciuto e non alla scadenza
e all’esigibilità del credito, per le quali rimane in vigore la convenzione
doc. A.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio
sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va
respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
c) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costitusce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
d) Il
credito deve essere esigibile già al momento dell’invio della domanda
d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto:
il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un
credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della
domanda d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando
l’esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell’istanza di
rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).
e) Il
procedente fa valere il mancato pagamento da parte dell’escussa entro il 30
giugno 1998 della seconda rata di fr. 40’000.--, come previsto al punto 2 della
convenzione doc. A, mentre ha invece riconosciuto il versamento della prima
rata pure di fr. 40’000.--.
Dal
tenore del punto 3 della predetta convenzione doc. A, stipulata in sostituzione
di un precedente accordo, concluso tra le parti il 3 ottobre 1996 (doc. C),
emerge che quest’ultimo sarebbe tornato in vigore a tutti gli effetti qualora
__________ e ___________ non avessero ottemperato a quanto previsto al punto 2
del doc. A, ossia al pagamento di due rate di fr. 40’000.-- ciascuna entro il
31 dicembre 1997 risp. entro il 30 giugno 1998.
Non
essendo intervenuto il pagamento della seconda rata, questa condizione
risolutiva si è pertanto verificata, per cui l’accordo 3 ottobre 1996 (doc. C)
è tornato in vigore a tutti gli effetti e pertanto il doc. A non costituisce
riconoscimento di debito.
Per
quel che concerne il doc. C va tuttavia rilevato che questo documento, prodotto
all’udienza di contraddittorio, non è identico al titolo di credito doc. A
indicato nel PE e nell’istanza di rigetto dell’opposizione, per cui l’escussa
solo in sede di contraddittorio ha potuto prendere conoscenza del fatto che la
controparte intendeva fondare la sua pretesa anche sul primo accordo doc. C
stipulato tra le parti. Va poi rilevato che l’istanza di rigetto deve essere
respinta anche perché non si può estrapolare dal contratto 3 ottobre 1996 (doc.
C) solo il patto 3, attuando un’interpretazione della volontà delle parti
incompatibile con il limitato potere cognitivo del giudice del rigetto
provvisorio (Cometta, op. cit. in Rep 1989, p. 330). Che non si possa
prescindere dall’interpretazione del punto 3 della convenzione è peraltro
ammesso dal precettante stesso (cfr. osservazioni ad 3, p. 4).
Occorre
inoltre notare che il patto doc. C prevede una serie di condizioni, di cui non
è dato sapere se si siano realizzate: di conseguenza esso non è idoneo a legittimare
il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto in prima sede, l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione non poteva pertanto venire accolta, per carenza di un valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
- L’appello
10 novembre 1998 __________ va quindi accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono al soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia:
I. L’appello
10 novembre 1998 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 ottobre 1998 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è
così riformata:
“1. L’istanza
4 settembre 1998 di __________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico di , il quale rifonderà a__________ fr. 600.-- a
titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di , il quale rifonderà a__________
fr. 600.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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