AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.00142
Data decisione, Autorità:
02.03.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00142
14.98.00143
Lugano
2 marzo 1999/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulle cause a procedura sommaria appellabile (esecuzioni cambiarie) dipendenti
dalle opposizioni interposte da
ai PE
cambiari n.__________ e __________ del 5/13 ottobre 1998 dell’UE di Lugano
emessi a istanza di
opposizioni
sottoposte, giusta l’art. 181 LE, con atti 14 ottobre 1998 dell’UE di Lugano al
giudizio della Pretura di Lugano, Sezione 5;
sulle
quali opposizioni la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5,
con sentenze 19 novembre 1998 ha così deciso:
inc. 14.98.142
(__________)
“1. L’opposizione
interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.
- La
tassa di giustizia di fr. 400.--, da anticipare dalla pare creditrice, è posta
a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
3’000.-- a titolo di indennità.”
inc. 14.98.143
(__________)
“1. L’opposizione
interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.
- La
tassa di giustizia di fr. 600.--, da anticipare dalla pare creditrice, è posta
a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
5’500.-- a titolo di indennità.”
Sentenze
dedotte tempestivamente in appello dall’escussa che con atti 30 novembre 1998
ha postulato:
inc. 14.98.142
(__________)
“1. In
via principale
L’appello
è accolto.
Di
conseguenza l’intero incarto è rinviato alla Pretura del Distretto di Lugano,
affinché prenda un nuova decisione, e segnatamente decida nel merito delle
eccezioni e contestazioni sollevate dall’escussa a suffragio dell’opposizione
interposta al PE cambiario n. __________
In
via subordinata
L’appello
è accolto.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE cambiario n. __________ è mantenuta.
In
ogni caso
Protestate
tasse, spese giudiziarie e ripetibili dei due gradi di giurisdizione.”
Inc. 14.98.143
(__________)
“1. In
via principale
L’appello
è accolto.
Di
conseguenza l’intero incarto è rinviato alla Pretura del Distretto di Lugano,
affinché prenda un nuova decisione, e segnatamente decida nel merito delle
eccezioni e contestazioni sollevate dall’escussa a suffragio dell’opposizione
interposta al PE cambiario n. __________
In
via subordinata
L’appello
è accolto.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE cambiario n. __________ è mantenuta.
In
ogni caso
Protestate
tasse, spese giudiziarie e ripetibili dei due gradi di giurisdizione.”
Con
osservazioni 29 dicembre 1998 la creditrice si è opposta ai gravami, protestate
spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanze presidenziali 2 dicembre 1998 le istanze per effetto sospensivo
sono state dichiarate irricevibili;
ritenuto
in fatto: A. La
creditrice fonda le sue pretese su due vaglia cambiari emessi a __________ - in
seguito alla concessione di crediti - dalla __________ per gli importi di fr.
450’000.-- (inc. 14.98.142, doc. B) risp. fr. 1’000’000.-- (inc. 14.98.143,
doc. B) a favore del __________, ora __________ (inc. 14.98.142 e 14.98.143:
doc. I), ceduti al __________ (inc. 14.98.142 e 14.98.143: doc. B retro). La
procedente ha prodotto pure le disdette delle facilitazioni creditizie 23
settembre 1998 (inc. 14.98.142, doc. E; inc. 14.98.143, doc. F), così come le
dichiarazioni di messa in circolazione dei vaglia cambiari 12 maggio 1995 (inc.
doc. 14.98.142, doc. F) risp. 19 ottobre 1994 (inc. 14.98.143, doc. G).
B. All’udienza
di contraddittorio la creditrice ha eccepito tra l’altro la carenza di legittimazione
dello Studio legale __________, patrocinatore di __________.
C. Con
sentenze 19 novembre 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ritenendo validi i vaglia cambiari doc. B e non ricorrendo alcuno
dei motivi previsti dall’art. 182 LEF, non ha ammesso le opposizioni. La prima
Giudice ha infatti considerato inadempiuto per mancanza di procura il presupposto
processuale della legittimazione a rappresentare della lic. iur. __________
dello Studio legale __________. Di conseguenza ha estromesso dagli incarti il
memoriale scritto e i documenti prodotti in sede di udienza ritenendoli
irricevibili, argomentando che le contestazioni dovevano essere considerate
come non espresse.
D. Contro
le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata l’escussa riconoscendo che
la rappresentanza processuale costituisce un presupposto processuale e che il
nostro ordinamento prevede che il giudice l’esamini d’ufficio in ogni stadio di
causa “se ha motivi di dubbio”. Tuttavia il solo fatto che la controparte abbia
eccepito l’assenza del formulario di procura, non deve forzatamente, secondo
l’appellante, costituire “motivo di dubbio” quanto alla rappresentanza
processuale. Infatti, ha argomentato la __________, anche volendo ammettere che
lo potesse essere, non si giustificherebbe in nessun caso che da tale
circostanza il Giudice possa automaticamente ritenere come carente la
legittimazione dell’avvocato presentatosi in nome e per conto della debitrice
escussa. Ciò lederebbe d’altronde il principio del libero apprezzamento delle
prove, che trova riscontro sia nell’art. 90 CPC che nell’art. 20 cpv. 3 LALEF.
In casu tutti gli indizi a disposizione del Giudice deponevano per l’esistenza
di una rappresentanza processuale. Infatti la società rappresentata è una
società anonima svizzera con sede nel Distretto della Pretura che ha prolato la
decisione. La patrocinatrice dell’escussa si è lei sola presentata all’udienza.
Non vi erano altri rappresentanti che rivendicavano il diritto di tutelare
l’escussa. Non vi era indizio alcuno che deponeva per una carente
legittimazione. D’altro canto la creditrice non ha contestato tanto la
legittimazione processuale quanto piuttosto la mera assenza di procura scritta.
Nel corso dell’udienza sono stati inoltre prodotti dei documenti che potevano
essere solo in possesso delle parti in causa, e che quindi la rappresentante
poteva avere ricevuto solo dall’escussa. L’appel-lante ha sostenuto che non è
comprensibile per quale assurdo motivo un avvocato dovrebbe presentarsi a
tutelare una società senza disporre di un relativo motivo. D’altronde anche l’esisten-za
di una procura scritta non può garantire in assoluto la legittimazione processuale.
Una procura è infatti revocabile in ogni momento
E. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Le
due appellazioni sono dirette contro due sentenze pretorili aventi le stesse
parti, sostanzialmente riferite a fatti simili; le cause inc. 14.98.142 e
14.98.143 possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola
sentenza
- a) Tra
i presupposti processuali rientra la legittimazione del rappresentante al patrocinio
(rappresentanza processuale), il cui difetto determina la nullità degli atti
del rappresentante indebito e dell’intero procedimento da essi originato.
Per
gli art. 64 ss. CPC, applicabili alla procedura di ammissione dell‘opposizione
in via cambiaria per il rinvio dell’art. 25 LALEF, quali patrocinatori possono
fungere in particolare gli avvocati ammessi al libero esercizio della
professione nel Cantone (art. 64 cpv. 1 CPC) ed autorizzati dalla parte mediante
procura scritta da unire al primo atto di causa (art. 65 CPC).
b) Per
l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione
dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio.
c) Ex
art. 20 cpv. 1 LALEF nei casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti (art.
181 LEF), essi vengono citati a comparire entro un breve termine.
Secondo
l’art. 20 cpv. 2 LALEF all’udienza le parti possono esporre verbalmente o per
iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni
e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.
Il
principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto cantonale,
assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al
giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla
legge (Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331 e rif. ivi).
d) In
casu la creditrice ha eccepito in sede di contraddittorio la carente legittimazione
processuale della rappresentante dell’escussa, chiedendo che venisse presentata
la procura. Dal canto suo l’appellante ha sostenuto che la prima giudice ha
violato il suo dovere di esame e di apprezzamento delle prove, ritenendo automaticamente
che la mancanza di procura significasse carenza di legittimazione della
patrocinatrice. Secondo l’escussa vi erano in prima sede indizi sufficienti,
che deponevano per l’esistenza di una rappresentanza processuale.
Orbene
gli indizi elencati dalla __________, di cui alla narrativa fattuale sub D,
rappresentano indizi generali, proponibili in ogni procedura, per cui considerandoli
sufficienti, si giungerebbe ad ammettere in ogni caso la rappresentanza
processuale, anche in mancanza di procura.
Dal
verbale di contraddittorio emerge che in prima sede la “rappresentante”
dell’escussa si è limitata a dichiarare di non essere in possesso della procura
sottoscritta dall’appellante, chiedendo di poterla produrre in un secondo
tempo, senza menzionare elemento alcuno, né indicare documento alcuno tra
quelli prodotti - e poi estromessi dalla prima Giudice -, da cui potesse
risultare qualsivoglia indizio atto a dimostrare la sua autorizzazione a
rappresentare la __________. Nei casi di specie non sono emersi pertanto i
necessari riscontri specifici atti a permettere l’ammissione di una
rappresentanza processuale anche in mancanza di procura scritta (cfr. CEF
14.97.86 del 6 novembre 1998 in re C.M. c. S. M., in cui sulla base della
documentazione prodotta è stata ammessa la legittimazione processuale del
patrocinatore della procedente, anche in mancanza di procura scritta,
rappresentando questi in quel periodo la parte anche in altra procedura contro
la stessa controparte e CEF 14.98.4 del 24 agosto 1998 in re BVL A. di V.L.
& Co. c. N.A.D. Srl. in cui invece dagli atti non sono emersi indizi
sufficienti per ammettere la legittimazione processuale della patrocinatrice).
In
sede pretorile non è pertanto stato fornito alcun elemento, atto a fugare il
dubbio suscitato dall’eccezione sollevata dal __________ e che permettesse di
ammettere l’esi-stenza di una rappresentanza processuale da parte dello Studio
legale ____________________ tale prova essendo stata rinviata alla produzione
in un secondo tempo della procura.
Ex
art. 22 cpv. 2 LALEF il documento suffragante la pretesa legittimazione del
predetto studio legale avrebbe dovuto però essere prodotto in sede di contraddittorio,
pena la perenzione, atteso che il principio dell’oralità ex art. 22 cpv. 2 LALEF
è cogente ex art. 101 CPC (cfr. CEF 14.95.73 del 27 luglio 1995 in re
__________ c. M.C.).
Ritenuto
che i vaglia cambiari doc. B sono formalmente validi e che non ricorrono
eccezioni ex art. 182 LEF, la prima giudice si è pronunciata correttamente non
ammettendo le opposizioni interposte dall’escussa.
Le
sentenze pretorili vanno quindi confermate.
- Gli
appelli 30 novembre 1998 __________ vanno di conseguenza respinti.
Tasse
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
97 CPC, 20 LALEF
pronuncia: 1. Le
cause inc. CEF 14.98.142 e 14.98.143 sono dichiarate congiunte.
- L’appello
30 novembre 1998 __________ (inc. 14.98.142, __________), è respinto
2.1. La
tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall’appel-lante, resta a
carico della __________, che rifonderà al __________ fr. 400.-- a titolo di
indennità.
- L’appello
30 novembre 1998 __________ (inc. 14.98.143, __________), è respinto.
3.1. La
tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata dall’appellan-te, resta a
carico della __________, che rifonderà al __________ fr. 800.-- a titolo di
indennità.
- Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster