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Numero d'incarto:
14.1998.81
Data decisione, Autorità:
19.11.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00081
Lugano
19 novembre 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 30 giugno 1998 presentata da
contro
patr.
da: avv. __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11
agosto 1998 ha così deciso:
“1. E` pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo da martedì 11 agosto 1998 alle ore
14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che
con atto
14 agosto 1998 ne postula l’annullamento:
rilevato che con decreto presidenziale 14/19 agosto 1998
all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 30 giugno 1998 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per Fr. 9’321.90.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 5 agosto 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
sostiene di avere versato il 13 agosto 1998 alla __________ l’importo di fr.
4’000.-- e che intendeva saldare il debito il 18 agosto 1998 (doc. B). La
debitrice ha poi prodotto uno scritto 18 agosto 1998 della __________, in cui
viene confermato il saldo del debito da parte della __________ e chiesto di
stralciare la causa (doc. E). Per quel che concerne la sua solvibilità
l’appellante ha prodotto una conferma 14 agosto 1998 del __________ di
__________ inviata ad __________ (doc. F) e tre dichiarazioni 17 agosto 1998
della __________, in merito alla sua situazione finanziaria (doc. G, H e I).
La
debitrice ha poi rilevato che tre fatture delle ditte __________, __________ e
__________ sono state saldate, ed ha prodotto tre dichiarazioni 18 agosto 1998 dell’UE
di Lugano attestanti il pagamento delle predette fatture per un totale di fr.
10’253.-- (doc. M, N e O). La __________ ha asserito che la situazione
debitoria scoperta sarebbe stata sistemata con l’incasso delle fatture emesse e
di quelle per lavori in corso, di cui si occupa la __________
Considerato
in
diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF
l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung,
Zurigo 1994).
b) In
casu l’appellante ha prodotto una dichiarazione 18 agosto 1998 della
__________, con cui è stato chiesto lo stralcio della procedura di fallimento
(doc. E).
Essendo
il ritiro della domanda di fallimento avvenuto dopo la dichiarazione di
fallimento 11 agosto 1998, trattasi di un fatto nuovo in senso proprio, per cui
la debitrice deve rendere verosimile la sua solvibilità.
L’appellante
ha prodotto uno scritto 1. settembre 1995 del __________, confermato il 14
agosto 1998 (doc. F), in cui viene dichiarato che la posizione debitoria
intestata alla __________ resta tra l’altro garantita da Fr. 33’000.-- bloccati
sul conto risparmio intestato ad __________. Questa garanzia concerne pertanto
l’esposizione debitoria della __________ nei confronti del __________ e non
costituisce una garanzia della banca a favore dei creditori dell’escussa.
L’appellante
ha poi prodotto un elenco 17 agosto 1998 allestito dalla __________ (doc. G)
delle fatture da pagare a fornitori per un importo complessivo di fr. 32’519.45
(dedotte quelle già pagate alla __________, __________ e __________), un
attestato della __________ (doc. H), quale ufficio contabile, da cui si evince
che i lavori in corso della __________ al 14 agosto 1998 ammontano
complessivamente a fr. 203’000.--, così come una dichiarazione 17 agosto 1998,
sempre della __________ (doc. J), in cui sono state elencate le fatture da
incassare al 14 agosto 1998 per complessivi fr. 23’145.90. Questi documenti, se
da un canto prospettano un attivo per l’escussa, dall’altro non rappresentano
riscontri oggettivi atti a rendere verosimile l’attuale situazione finanziaria
dell’appellante, atteso che tali dichiarazioni non attestano in alcun modo che
gli importi delle fatture da incassare e gli importi dei lavori in corso
costituiscono crediti effettivi e sollecitamente monetizzabili e nemmeno che le
fatture emesse dalla debitrice sono state riconosciute.
D’altronde
la __________ ha prodotto un estratto 19 agosto 1998 dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano concernente le sue esecuzioni (doc. S), da cui risultano quattro
diverse procedure promosse dalla Confederazione Svizzera per un importo
complessivo di fr. 53’423’95, giunte già alla domanda di realizzazione, e per
le quali è stata chiesta dilazione di pagamento. Il 22 settembre 1998 la
Confederazione Svizzera ha poi promosso una nuova esecuzione per l’importo di
fr. 45’000.--. Sulla base delle precedenti considerazioni non può pertanto
essere ritenuto che la __________ abbia reso verosimile la sua solvibilità.
Abbondanzialmente
si osserva che l’appellante deve rendere verosimile la sua solvibilità e che
non è sufficiente rendere verosimile che non vi sia manifesta insolvenza.
- L’appello
della __________ va quindi respinto.
Di
conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello
14 agosto 1998 __________, è respinto.
1.1 Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da
mercoledì
25 novembre 1998 alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla __________ resta a suo
carico.
-
E`
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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