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Numero d'incarto:
14.1999.00002
Data decisione, Autorità:
04.03.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00002
Lugano
4 marzo 1999/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 20 ottobre 1998 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 gennaio 1999 ha
così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di __________, a far tempo da venerdì 8 gennaio 1999 alle ore
14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 18/20 gennaio 1999 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 20
ottobre 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr.
1’150.20.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 18 novembre 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta 5 novembre 1998 relativa al pagamento alla creditrice
di fr. 1’150.--, così come uno scritto di quest’ultima in cui viene confermato
che il debitore ha saldato tutti i suoi debiti (doc. A e B).
D. La creditrice non ha
formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti
costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione:
il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
13 gennaio 1999 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 8 gennaio 1999 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti di __________, è
annullata.
-
La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di __________.
-
Le spese
dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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