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Numero d'incarto:
14.1999.00018
Data decisione, Autorità:
21.12.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00018
Lugano
21 dicembre
1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria
di cui all’inc.__________ della Pretura di __________ a dipendenza dell'istanza
di sequestro del 14 dicembre 1998
(__________)
patr.
dallo studio legale avv. __________
contro
(__________)
patr.
dallo studio legale __________ __________
e dell'opposizione formulata il 23 dicembre
1998 da
(__________)
al decreto di sequestro 16 dicembre 1998
emanato dal Pretore della Giurisdizione di ____________
opposizione accolta dal Segretario
assessore della Pretura di __________, che con decisione 18 febbraio 1999 ha
cosi statuito:
“1. L’opposizione
al sequestro 23 dicembre 1998 di (__________), è accolta.
1.1. E'
conseguentemente revocato il sequestro n.____________________ decretato dal
Pretore di questa giurisdizione in data 16 dicembre 1998.
-
La
tassa di giustizia fissata in Fr. 750.-- è posta a carico di __________
__________ , __________ (), che rifonderà a __________
__________ __________ l'importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.
-
omissis.”
decisione impugnata da __________,
che con appello 4 marzo 1999 chiede sia giudicato:
“
I. In via principale
- L'appello
è accolto.
§ Di conseguenza gli atti
sono rinviati al giudice di primo grado per completare l'istruttoria e nuovo
giudizio.
- Protestate spese e
ripetibili di prima e seconda istanza.
II. In via subordinata
- L'appello
è accolto.
§ Di conseguenza viene
annullata la sentenza 18/19 febbraio 1999, inc. __________ del Segretario
assessore della Pretura di __________.
§ E' confermato il sequestro
n.__________ decretato dal Pretore di __________ in data 16 dicembre 1998.
- Protestate spese e
ripetibili di prima e seconda istanza."
Preso atto della convenzione 9 dicembre
1999sottoscritta dalle parti e allegata allo scritto 14 dicembre 1999 della
patrocinatrice dell'appellata, in particolare del punto 2, in cui __________
dichiara di ritirare" l'appello 04.03.1999 pendente presso la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino contro la
sentenza del Pretore di ______________________________ del 18.02.1999;"
preso atto pure che al punto 3 della citata
Convenzione le parti concordano, che le spese della presente procedura restano
a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
Atteso che pertanto il gravame va stralciato dai ruoli
senza ulteriori formalità;
pronuncia: 1. L’appello
4 marzo 1999 di __________ a __________ (), è stralciato
dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
La
tassa di giustizia della presente decisione fissata in Fr.300.--, già
anticipata dall’appellante, resta a suo carico. Compensate le indennità di
appello.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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