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Numero d'incarto:
14.1999.00040
Data decisione, Autorità:
07.07.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00040
Lugano
7 luglio 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 24 marzo 1999 presentata da
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla
cui istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 14 aprile 1999 ha così
deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo dal giorno 14 aprile 1999 alle ore 15.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 22 aprile 1999 ne
postula l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 28 aprile 1999 all’appello è stato concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 24 marzo 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per
l’importo di Fr. 1’507.80 oltre interessi e spese.
B. All’udienza
di contraddittorio nessuno è comparso..
C. __________
ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando da un canto il deposito
di fr. 2’000.-- effettuato presso il Tribunale di appello a disposizione della
creditrice e dall’altro canto sostenendo di essere solvibile.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex
art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides
des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In
prima sede il fallimento è stato decretato per il mancato pagamento
dell’importo di fr. 1’507.80 oltre interessi e spese.
In
questa sede il debitore ha proceduto a depositare sul conto del Tribunale di
appello fr. 2’000.-- a copertura del suo debito (doc. I). L’appellante ha poi
dichiarato di essere gioielliere incastonatore, titolare di una ditta
individuale che occupa due operai e due apprendisti, di essere conosciuto ed
apprezzato nel settore della gioielleria per la sua attività ed ha prodotto
diversi ordini già confermati (doc. C, D, E, F e G). Egli ha anche asserito
che il bilancio della sua ditta è positivo ed ha inoltrato un rapporto 22
aprile 1999 (doc. H) dello __________, in cui viene confermato che gli attivi
aziendali di fr. 231’416.75 superano abbondantemente i passivi di fr.
101’789.10, che l’attività per l’anno 1998 è stata positiva e che nel corso
del 1999 l’appellante ha acquisito due nuovi importanti clienti, che dovrebbero
contribuire ad aumentare la cifra d’affari annua di più di fr. 200’000.--. Nel
predetto rapporto viene rilevato che __________ ha dei debiti personali per
ca. fr. 20’000.--, tuttavia considerata la possibilità di aumentare sostanzialmente
gli utili aziendali, anche questi dovrebbero venire onorati in tempi brevi.
Dall’esame dell’estratto delle esecuzioni richiesto all’UEF di Locarno risulta
che nei confronti dell’appellante sono pendenti due esecuzioni promosse dalla
__________ per fr. 2’705.40 risp. dallo __________ per fr. 370.-- e che non ha
attestati di carenza di beni.
Sulla
base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che
l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi
creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una
situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Non risultando
pertanto adempiuto il presupposto dell’insolvibilità, il fallimento di
__________ va annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
L'UEF
di Locarno riverserà alla parte creditrice l'importo depositato di fr.
2'000.--, previa deduzione delle spese esecutive e di quelle connesse alla
dichiarazione di fallimento (spese di inventario, ecc.).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
26 aprile 1999 __________ è accolto.
-
La
dichiarazione di fallimento 14 aprile 1999 pronunciata dal Pretore di Locarno-Campagna,
inc. EF.__________, nei confronti __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di ____________________
-
Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno connesse alla pregressa
dichiarazione di fallimento, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
II. L'importo
di fr. 2'000.-- depositato sul conto del Tribunale d'appello c.c.p. _________ dell'UEF
di Locarno, che provvederà al riversamento alla creditrice, dedotte le spese
esecutive.
III. La
tassa di giustizia di Fr. 100.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di __________.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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