AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.1999.00083
Data decisione, Autorità:
29.05.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00083
Lugano
29 maggio
2000 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria
di cui all’inc. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a
dipendenza dell’istanza di sequestro 17 agosto 1999 di
contro
e dell’appello (diretto) contro il decreto
di sequestro 19 agosto 1999 emanato dalla Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano ed eseguito il 20 agosto 1999 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano (sequestro n. __________), promossa da
__________,
chiedente
sia giudicato:
“A. L’appello
presentato dalla spett__________, ha effetto sospensivo.
B. L’appello
della spett. __________, è dichiarato ricevibile e quindi accolto in ordine.
C. L’appello
della spett__________, è accolto nel merito, di conseguenza il decreto 19
agosto 1999 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, di cui
all’incarto no. __________ è annullato e riformato come segue:
I. In
via principale
All’Ufficio
esecuzione di Lugano
debitore __________,
__________,
patr.
dall'avv. __________;
creditore __________,
__________,
patr.
da: studio legale __________,
__________;
credito fr.
50'000'000.— oltre interessi al 5% dal 6.4.1989;
titolo
del credito con la
data
o causa del credito contratto
6 aprile 1989 (doc. B) – inadempienza contrattuale
causa
del sequestro art. 271 cpv. 1 cifra 2, 3 e 4 LEF;
oggetti
da sequestrare part. __________ RFD di
__________, __________ (immobile e terreno), intestata a __________,
verosimilmente di proprietà del debitore;
II. In
via subordinata
All’Ufficio
esecuzione di Lugano
debitore __________,
__________,
patr.
dall'avv. __________, __________
creditore __________,
__________,
patr.
dall'studio legale __________, __________;
credito fr.
50'000'000.— oltre interessi al 5% dal 6.4.1989;
titolo
del credito con la
data
o causa del credito contratto
6 aprile 1989 (doc. B) – inadempienza contrattuale
causa
del sequestro art. 271 cpv. 1 cifra 2, 3 e 4 LEF;
oggetti
da sequestrare part. __________ RFD di
__________, __________ (immobile e terreno), intestata a __________,
verosimilmente di proprietà del debitore;
Il
creditore è responsabile giusta l’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni
derivanti da questo sequestro, se in seguito dovesse essere accertato
giudizialmente che non vi era causa di sequestro, o che il credito non
esisteva.
A
quest’uopo si rende garante ad ogni effetto di legge derivante dal presente
sequestro e dovrà prestare una garanzia bancaria di fr. ….. entro 20 giorni dall’intimazione
del presente decreto, di primario Istituto bancario avente la sede principale,
una succursale o una rappresentanza nel Ct. Ticino che possa accettare depositi
a risparmio in virtù dell’art. 15 LF 8.11.134 sulle banche e le casse di
risparmio. La garanzia è valida sino a revoca del giudice; se non viene
prestata il sequestro sarà caduco.
D. Tasse,
spese di giudizio e indennità ripetibili a carico di __________
vista
l’ordinanza presidenziale 2 settembre 1999 che accoglie l’istanza per effetto
sospensivo;
viste
le osservazioni 27 settembre 1999 di __________
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 17 agosto 1999 contro __________ , indicato come domiciliato
a __________ (), (__________) (in seguito __________), ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano il sequestro "dell’immobile (casa e
terreno) situato sulla particella n. __________ Registro fondiario di
__________, in via __________, intestato alla __________., con sede a
__________ " fino a concorrenza di un credito di Fr. 50'000'000.-- oltre
accessori derivante da “contratto 6 aprile 1989 (doc. B) – inadempienza
contrattuale”. Quali cause del sequestro sono stati indicati l’art. 271 cpv. 1
LEF, n. 2 (trafugamento di beni, latitanza o rischio di fuga del debitore), n.
3 (debitore di passaggio o appartenente al ceto delle persone che frequentano
le fiere ed i mercati) e n. 4 (dimora all’estero del debitore).
B. Il
19 agosto 1999, la Segretaria assessore ha ordinato il sequestro come
richiesto, imponendo tuttavia alla sequestrante la prestazione di una garanzia
ex art. 273 LEF di fr. 850'000.--. Il medesimo giorno, l'UE di Lugano ha
proceduto all'esecuzione del sequestro (n. __________), inoltrando presso
l’Ufficio dei registri di Lugano una domanda di annotazione di una restrizione
della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 e 2 CC sul foglio della
particella __________ RFD di __________ L’immobile sequestrato, gravato di
quattro cartelle ipotecarie tutte iscritte il 28 maggio 1999 per un importo
complessivo di 10 milioni di franchi, è stato stimato in fr. 4'800'000.—
dall’UE (valore di stima ufficiale: fr. 3'203'155.--).
C. Mediante
appello del 30 agosto 1999, _________ I ha chiesto, in breve, la revoca
dell’ordine fattole di prestare una garanzia di fr. 850'000.— ad __________, e,
in via subordinata, la fissazione di una garanzia il cui ammontare è stato
lasciato all’apprezzamento di questa Camera. __________ sostiene, in sostanza,
che una garanzia ex art. 273 LEF potrebbe essere imposta al sequestrante solo
qualora il sequestro fosse ingiustificato o se le cause di sequestro non
fossero date. Ella rimprovera altresì al giudice di non avere indicato
l’ammontare né la natura del danno, che comunque non esisterebbe, __________
non essendo stato impedito di usufruire dell’immobile sequestrato. La prima
giudice, nel calcolare la garanzia impugnata, avrebbe quindi dato un peso
manifestamente sproporzionato all’ammontare della pretesa “sequestrataria”.
D. Nelle
sue osservazioni 27 settembre 1999, __________ giudica l’appello irricevibile
in ordine. Contro il decreto di sequestro, il sequestrante che intende
contestare l’importo della garanzia avrebbe a disposizione solo la possibilità
di formulare delle conclusioni nella procedura di opposizione ex art. 278 LEF
inoltrata dal sequestrato o da un terzo oppure di inoltrare davanti al pretore
competente una procedura cautelare a sé stante regolata dall’art. 20 LALEF. È
solo in questo modo che si eviterebbe una lesione dei principi della sicurezza
del diritto e della parità delle armi. In via subordinata__________ sostiene
che tutte le condizioni per la condanna di __________ a prestare una garanzia
sono realizzate (nessuna delle cause del sequestro invocate nell’istanza 17
agosto 1999 sono date; l’esistenza del credito è dubbia; __________ ha la sua
sede all’estero e si trova in stato di insolvenza) e che l’importo di fr.
850'000.—non è affatto eccessivo.
E. Prudenzialmente,
__________ ha pure, il 30 agosto 1999, impugnato lo stesso decreto di sequestro
con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, il quale ha sospeso la
procedura federale in attesa della decisione di questa Camera. Con atto 10
settembre 1999, __________ ha formulato tempestiva opposizione al sequestro.
Nella sua motivazione 18 gennaio 2000, egli ha in particolare concluso per
l’aumento della garanzia a fr. 1'800'000.--, chiedendo tuttavia in sede di
discussione che la decisione in merito fosse prolata, su istanza
dell’opponente, solo dopo giudizio di questa Camera (ed eventualmente del
Tribunale federale) sull’appello di __________ qui in esame (risp. sul ricorso
di diritto pubblico della stessa). La sequestrante ha contestato l’istanza di
aumento della garanzia, senza tuttavia chiederne la soppressione o la
diminuzione.
F. Con scritti 16 novembre 1999 e 15 maggio 2000,
__________ ha prodotto nuovi documenti. Lo stesso ha fatto __________ con
scritto 9 marzo 2000.
Considerando
in diritto:
- Questioni procedurali
1.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può
chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di
sequestro (cfr. art. 271 cpv.1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino competente per
la concessione del sequestro è il Pretore (art. 14 cpv.1 e 16 cpv.3 LALEF),
rispettivamente, per valori non superiori a fr. 2’000.--, il Giudice di pace
(art. 14 cpv.1 LALEF e art. 5 cpv.1 LOG), del luogo in cui si trovano i beni da
sequestrare indicati dal creditore. La procedura, di natura sommaria (art. 25
n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al
giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.
278 cpv.1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta
dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli
interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF). La nuova
decisione (sull’opposizione) può essere impugnata entro dieci giorni
all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel
Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio
dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in
caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione
civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG)
- e le parti possono avvalersi di fatti nuovi (art. 278 cpv.3 secondo periodo
LEF).
1.2. L’opposizione
al decreto di sequestro e l’impugnazione della decisione sull’opposizione,
oltre che la possibilità di addurre nova davanti all’autorità di seconda
istanza, sono tra le novità più significative apportate alla procedura di
sequestro dalla recente revisione della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997. La
via dell’opposizione è tuttavia ammessa soltanto in caso di concessione del
sequestro: essa è infatti aperta a chi è toccato nei suoi diritti dal
sequestro, sia esso il debitore o un terzo (cfr. art. 278 cpv.1 LEF), non
invece al creditore in caso di non concessione del sequestro. Contro la
decisione che rigetta integralmente o parzialmente una domanda di sequestro il
legislatore federale ha infatti consapevolmente rinunciato a istituire un
rimedio di diritto, lasciando tale facoltà ai singoli Cantoni, come già riconosceva
il diritto previgente (cfr. DTF 119 III 92 cons.1, 91 III 28; Messaggio
concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III 123; Amonn/
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed.,
Berna 1997, §51 n.66 p.419; Bertrand Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.481;
Rudolf Ottomann, Der Arrest, in:
ZSR 1996/I, p.255 e 257; Karl Spühler,
Novità in materia di sequestro e di accertamento di ritorno a miglior fortuna
nella nuova legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in: La revisione
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Atti della giornata di
studio del 9 ottobre 1995, CFPG Vol. 16, p.103; Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach
revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p.605).
1.3. Questa
Camera (CEF 26 giugno 1998 in re I. Spa c/ P. Spa) ha già avuto modo di
confermare dopo il 1. gennaio 1997 la propria giurisprudenza anteriore alla
revisione della LEF (cfr. CEF 20 marzo 1996 in re H.H. J.P. c/ L.S.) con
la quale era stato ammesso il rimedio dell’appello - nei limiti della
competenza appellabile del Pretore - contro la decisione che rifiuta totalmente
o parzialmente una domanda di sequestro oppure che impone la prestazione di una
garanzia ex art. 273 cpv.1 LEF, e ciò in consonanza con la giurisprudenza
sviluppata in materia di concordato.
1.4. Nelle
sue osservazioni 27 settembre 1999, __________ giudica invece l’appello contro
il decreto di sequestro irricevibile in ordine. Contro il decreto di sequestro,
il sequestrante che intende contestare l’importo della garanzia avrebbe a
disposizione solo la possibilità di formulare delle conclusioni nella procedura
di opposizione ex art. 278 LEF inoltrata dal sequestrato o da un terzo oppure
di inoltrare davanti al pretore competente una procedura cautelare a sé stante
regolata dall’art. 20 LALEF __________. È solo in questo modo che si eviterebbe
una lesione del principio della sicurezza del diritto, impedendo che la CEF
debba pronunciarsi su una questione che potrebbe essere sollevata
contemporaneamente davanti al pretore in sede di opposizione ex art. 278 LEF
qualora il sequestrato o un terzo dovesse richiedere un aumento della stessa
garanzia, e/o che la CEF si pronunciasse sulla questione preliminare della
validità del sequestro in un senso diverso dal pretore nella procedura di
opposizione. Inoltre, l’ammissione dell’appello (diretto) contro il decreto di
sequestro lederebbe il principio della parità delle armi, in quanto la CEF
dovrebbe pronunciarsi in base ai soli atti prodotti in prima istanza, quindi in
base unicamente all’istanza del sequestrante e ai documenti da questo prodotti,
visto il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello di cui
all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (applicabile in virtù dell’art. 25 LALEF).
1.5. Vero
è che sia la CEF (CEF 15 aprile 1999 in re P. c/ G.) che la seconda
Camera civile __________ hanno giudicato che la garanzia ex art. 273 LEF (risp.
un suo adeguamento) può essere chiesta anche successivamente al sequestro
nell’ambito di una procedura a sé stante (cfr. Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III,
n. 29 ad art. 273; Amonn/Gasser, op.
cit., n. 83 ad § 51; Michel Criblet, La problématique des sûretés
et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo
1997, p. 83 ss.) retta dall’art. 20 LALEF. Queste due decisioni non hanno però rimesso in
discussione la giurisprudenza di questa Camera che contro la decisione di
rifiuto del sequestro o l’imposizione di una garanzia apre la via dell’appello
(in particolare, la decisione della II. CC cita questa giurisprudenza senza
criticarla).
1.6. Tale
giurisprudenza va del resto riconfermata. Il legislatore cantonale l’ha in
effetti ratificata con l’adozione dell’art. 22 cpv. 1 LALEF, secondo il quale
l’appellazione è possibile, senza riserva apparente, contro le decisioni
pronunciate in procedura sommaria ai sensi degli art. 19 e 20 LALEF, a
condizione che emanino dal Pretore e che il valore litigioso sia superiore a
fr. 8'000.--. Orbene, l’art. 19 LALEF cita l’art. 272 LEF relativo alla
concessione del sequestro. Tale interpretazione può anche fondarsi su un
argomento sistematico e teleologico. L’istanza di prestazione o di modifica
della garanzia ex art. 20 LALEF presuppone che l’istante faccia valere almeno
un fatto nuovo avvenuto dopo l’emanazione del decreto di sequestro che ne rende
necessaria la modifica (nel caso contrario si negherebbe ogni forza vincolante
alla decisione del giudice del sequestro). L’appello (diretto) contro il
decreto di sequestro è invece un rimedio di riforma che permette al
sequestrante di contestare la decisione del giudice del sequestro in base ai soli
documenti prodotti e senza richiedere osservazioni al debitore (cfr. Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria
internazionale in materia esecutiva, Collana CFPG rossa, vol. 20, Lugano 1999,
p. 169 s., n. 2.2.7.6. a), e di chiedere l’effetto sospensivo, ciò che sembra
difficilmente concepibile in una procedura ordinaria, in quanto obbligherebbe
il giudice a sospendere la propria decisione.
1.7. Va
da sé che solo il sequestrante può appellarsi contro il decreto di sequestro,
il sequestrato ed i terzi dovendo far capo alla procedura (federale) di
opposizione ex art. 278 LEF. Per rispettare i principi della sicurezza del
diritto e della parità delle armi, questa Camera deve quindi dichiarare
irricevibile l’appello del sequestrante quando è stata inoltrata un’opposizione
ex art. 278 LEF contro il decreto di sequestro (ciò che verrà a sapere al più
tardi quando il pretore le richiederà l’incarto in vista dell’udienza di
discussione dell’opposizione), visto che il sequestrante può (e deve) in tale
caso far valere le sue ragioni in questa seconda procedura. L’effetto
sospensivo dovrebbe tuttavia essere mantenuto, per l’intero importo o per
parte, fino alla decisione su opposizione sempreché appaia giustificato. Il
sequestrante potrà comunque sottoporre a questa Camera la decisione (su
opposizione) del giudice di primo grado nell’ambito di un eventuale (nuovo)
appello. In questo modo i rischi denunciati da __________ sono eliminati.
1.8. Nella
fattispecie, ci si trova nel caso particolare in cui il preteso debitore ha
chiesto ed ottenuto dal pretore, senza opposizione da parte della sequestrante,
la sospensione della decisione (su opposizione) relativa alla fissazione della
garanzia. Non vi sono pertanto ostacoli ad una decisione da parte di questa
Camera, essendo precisato che tale decisione verterà unicamente sul decreto di
sequestro in base ai soli documenti prodotti dalla sequestrante con la sua
istanza e senza poter tener conto di eventuali osservazioni che fossero state irritualmente
formulate. Il principio della parità delle armi è certo intaccato, ma lo
permettono gli art. 272 LEF e 19 LALEF che non consentono al preteso debitore
né ai terzi di essere sentiti a questo stadio della procedura. D’altronde la
decisione della CEF non vincola il giudice del sequestro che deve pronunciare
la decisione su opposizione in base a documenti di cui non dispone la CEF,
segnatamente quelli prodotti dal sequestrato. Detto altrimenti, i diritti del
sequestrato sono pienamente tutelati dall’istituto dell’opposizione al decreto di
sequestro: in tale sede potrà essere censurato il fatto che non sia stata
richiesta garanzia alcuna, subordinatamente che l’importo sia da aumentare (Cometta, op. cit., p. 170, n. 2.2.7.6
a).
1.9. Nell’ambito dell’appellazione contro il rifiuto
parziale o integrale del sequestro rispettivamente contro la prestazione di una
garanzia ex art. 273 cpv.1 LEF, come è la regola nelle procedure d’impugnazione
(cfr. art. 321 cpv.1 lett.b CPC), non sono ammessi nova: l’art. 22 cpv.
4 LALEF richiama infatti esplicitamente l’art. 174 LEF (in tema di fallimento)
e l’art. 278 cpv.3 LEF, norma quest’ultima che riguarda soltanto l’appello
contro la decisione sull’opposizione in caso di concessione del
sequestro. I documenti nuovi prodotti, in quanto riportano fatti e non diritto,
sono pertanto irricevibili. Va richiamato in particolare che sono inammissibili
le domande di restituzione in intero contro le sentenze (ex art. 346 ss CPC)
nell’ambito di una procedura sommaria. La decisione resa in tale senso da
questa Camera in materia di rigetto dell’opposizione (CEF 5 febbraio 1999 in re
K. C/ Z. e K.) vale pure in materia di sequestro.
- Garanzia
2.1. Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile
nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un
sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. La
formulazione potestativa è stata ripresa nel nuovo tenore della norma,
lasciando così al giudice del sequestro su questo punto un (largo) margine di
apprezzamento, per poter tenere conto delle particolarità della fattispecie.
Infatti l’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale dal grado di
convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei presupposti del
sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia non può supplire
all’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Criblet, op. cit., p. 80; Reeb,
op. cit., p. 467 s.). Tanto più quindi si è vicini al grado minimo di
verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà
prescindere dall’imposizione di una garanzia, essendo maggiore il rischio di un
sequestro infondato - segnatamente perché il credito o la causa del sequestro
resi (solo) verosimili dall’istante si rivelerebbero in seguito inesistenti, o
perché il sequestro avrebbe colpito beni appartenenti in realtà a terzi - e
conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno. Quanto all’ammontare della
garanzia, va calcolato valutando il danno eventuale che il sequestro determina
o può determinare per il preteso debitore o per il terzo e non invece in base
all’importo invocato a sostegno del sequestro (DTF 113 III 94/104, consid. 12).
Occorre in particolare considerare l’ammontare del credito per cui è chiesto il
sequestro (solo nella misura in cui fissa il limite superiore dell’importo
della garanzia), la natura dei beni da sequestrare e la loro importanza per il
debitore (o il terzo), così come le spese, la durata presumibile e la
complessità dell’ipotizzabile processo di convalida nonché le spese e le
ripetibili della procedura di opposizione (cfr. DTF 113 III 100 ss.; Stoffel, op. cit., n. 9 e 21 s. ad art.
273 LEF; Criblet, op. cit., p.
80). Da notare che le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del
sequestro, in quanto da anticipare dal preteso creditore, non vanno garantite;
non è invece arbitrario considerare che le spese del processo di convalida
costituiscano un danno diretto ai sensi dell’art. 273 LEF (DTF 113 III 100 ss.,
consid. 10).
2.2. In
caso, i presupposti per obbligare la sequestrante a prestare una garanzia sono
ovviamente dati. Il fatto che le condizioni del sequestro (esistenza del
credito garantito, causa del sequestro, proprietà dell’immobile sequestrato)
siano adempiute non appare incontestabile. In particolare, va rilevato che
l’immobile sequestrato è formalmente intestato ad un (almeno apparentemente)
terzo (__________). Il solo fatto poi che la causa introdotta in __________ da
__________ per far riconoscere il suo preteso credito sia pendente ormai da 10
anni (cfr. doc. F) dimostra già che l’esistenza di questo sia tutt’altro che
scontata. Non ci si trova pertanto in una situazione univoca in cui si potrebbe
prescindere dal fissare una garanzia (cfr. Gasser,
op. cit., p. 611). Il principio della garanzia va quindi ammesso. La
conclusione principale dell’appellante non può tuttavia ancora essere respinta
per quest’unico motivo. Non ci si può in effetti esimere dall’esaminare la
questione dell’ammontare di un eventuale danno a scapito di __________, dato
che in assenza di ogni potenziale pregiudizio nessuna garanzia potrebbe essere
imposta a __________
2.3. Nella
sua decisione 18 novembre 1999 nota alle parti poiché ne sono i protagonisti,
la seconda Corte civile del Tribunale federale ha ribadito che l’importo della
garanzia va calcolato valutando il danno eventuale che il sequestro determina o
può determinare per il preteso debitore e che una delle basi essenziali
all’uopo è il risultato del sequestro, ossia l’entità dei beni concretamente
bloccati, dato di fatto che va indicato dal sequestrato che chiede la
fissazione (o l’aumento) di una garanzia ex art. 273 LEF, così come gli altri
dati atti a rendere almeno verosimile il danno invocato (5P.255/1999, consid.
5c, p. 13 ss., ora pubblicato in DTF 126 III 95/100-101). Tali considerazioni
valgono però solo in sede di opposizione. Per pronunciare il decreto di
sequestro, come nella fattispecie, il giudice non sente e non deve sentire il
sequestrato, di modo che avrà spesso ben pochi elementi per determinare
l’entità di un eventuale danno (in caso di sequestro di conti bancari, egli non
saprà neanche con certezza se esso sarà o meno fruttuoso). A questo stadio
della procedura appare pertanto ammissibile fissare forfettariamente (“pauschal”)
l’ammontare della garanzia in 10-50% del credito garantito (cfr. Gasser, op. cit., p. 612, lett. i), da
modulare in funzione degli elementi conosciuti dal giudice (p. es.
verosimiglianza delle condizioni del sequestro, natura del bene sequestrato,
esistenza di una causa di convalida del sequestro, ecc.). Quando però, come
nella fattispecie, il valore del diritto patrimoniale sequestrato è
apparentemente inferiore al credito garantito, il calcolo va fatto in base al
valore stimato di questo diritto.
2.4. Appare
pertanto certo che una garanzia andava messa a carico di __________ La
conclusione principale dell’appellante va quindi respinta.
2.5. Ci
si potrebbe poi chiedere se la conclusione subordinata è formalmente ricevibile
o meno, in quanto __________ non quantifica la garanzia da essa ritenuta giusta
(cfr. art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, per rinvio dell’art. 25 LALEF; Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano
2000, n. 7 ss. ad art. 309). La risposta è però probabilmente positiva, poiché
__________ chiede la riduzione dell’importo deciso dalla prima giudice, di modo
che tale importo va considerato quale limite (implicito) superiore della
richiesta e consente quindi all’autorità di appello di rispettare il divieto
della reformatio in peius (cfr. CEF 22.5.1989 in re B. S.A. c/ H. W.; I
CCA 4.6.1996 in re R. c/ R.). La questione può comunque rimanere aperta,
perché la decisione della prima giudice appare giustificata.
2.6. In
effetti, la garanzia fissata (fr. 850'000.--) rappresenta il 26,5% del valore
ufficiale dell’immobile sequestrato (fr. 3'203'155.--), il 17,7 % della stima
dell’UE (fr. 4'800'000.--) e l’11,3% del prezzo (fr. 7'500'000.--) al quale
__________ ha verosimilmente acquistato la particella sequestrata (cfr. doc.
TTT, pto 2). Allo stadio del decreto di sequestro non appariva escluso che il
sequestro impedisse ad __________ di rivendere l’immobile con un utile di fr.
850'000.— o di ottenere i crediti ipotecari necessari a lavori di
ristrutturazione che potrebbero migliorare il valore locativo dell’immobile. Il
fatto poi che questa società non abbia presentato osservazioni all’appello di
__________ non può essere considerato come un’acquiescenza, dato che il
silenzio di __________ può anche avere quale origine la volontà di non
contestare un decreto di sequestro che essa non ritiene erroneo. La garanzia
tiene pure conto di eventuali spese e ripetibili che __________ potrebbe essere
chiamata a rifondere ad __________ o a __________ nell’ambito di un’eventuale
procedura di opposizione (al momento dell’emanazione del decreto la giudice di
prime cure non poteva sapere se sarebbe stata interposta o meno un’opposizione
al sequestro).
2.7. Il
termine di 20 giorni fissato dalla prima giudice per prestare la garanzia va
confermato, con il rilievo che esso decorre dall’intimazione della presente
decisione.
- L’appello
30 agosto 1999 di __________ va quindi respinto. Non si assegnano indennità
avuto riguardo all'irritualità delle osservazioni presentate (cfr. cons. 1.6).
Con
riferimento al dispositivo n. 3 del decreto 24 settembre 1999 del Presidente
della II Corte civile del Tribunale federale, un esemplare di questa decisione
sarà trasmesso al Tribunale federale contestualmente all’invio dell’incarto,
per le incombenze, in ordine al ricorso di diritto pubblico del 30 agosto 1999
presentato dalla __________ (inc. 5P.310/1999).
Richiamati
gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia: I. L’appello 30 agosto 1999 (__________) è respinto.
II. (__________),
dovrà prestare la garanzia di cui al decreto di sequestro 19 agosto 1999 della
Segretaria assessore della Pretura di Lugano entro 20 giorni dall’intimazione
della presente decisione.
III. La
tassa di giustizia della presente decisione di complessivi fr. 1’000.--,
anticipata da __________ rimane a suo carico.
IV. Intimazione
a: ____________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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