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Numero d'incarto:
14.1999.00087
Data decisione, Autorità:
26.07.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00087
Lugano
26 luglio
2000
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 giugno
1999 da
(patr. dall'avv.
__________)
contro
(patr. dall'avv.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 17/28 giugno 1999 dell'UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 23
agosto 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta dal
convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'importo
di fr. 13'905.-- oltre interessi al 5% dal 30.06.1998 su fr. 2'781.--, dal 31.07.1998
su fr. 2'781.--, dal 31.08.1998 su fr. 2'781.--, dal 30.09.1998 su fr.
2'781.--, dal 31.10.1998 su fr. 2'781.-- e fr. 100.-- di spese esecutive.
-
La
domanda 24 giugno 1999 di assistenza giudiziaria presentata da __________ è
respinta.
-
Le
spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 320.--, da anticipare
dall'istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all'istante
fr. 500.-- a titolo di ripetibili."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 3 settembre 1999
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 1. ottobre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la
parte appellata ha chiesto l'assistenza giudiziaria;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 17/18 giugno 1999 dell'UEF di Locarno
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 13'905.-- , ossia fr.
2'781.-- oltre interessi al 5% dal 30.06.1998, fr. 2'781.-- oltre interessi al
5% dal 31.07.1998, fr. 2'781.-- oltre interessi al 5% dal 31.08.1998, fr.
2'781.-- oltre interessi al 5% dal 30.09.1998 e fr. 2'781.-- oltre interessi al
5% dal 31.10.1998, indicando quale titolo di credito: "contratto di lavoro
28.4.1995".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 28 aprile 1995 inviatole dall'escusso,
quale titolare della ditta individuale __________, con cui è stata assunta come
segretaria a partire dal 1. giugno 1995 con un salario (lordo) di fr. 3'000.--
al mese (doc. A). __________ ha dichiarato di avere fornito la sua prestazione
lavorativa dal 1. giugno 1995 fino al 31 ottobre 1995, ma di non avere mai
ricevuto lo stipendio. Con l'esecuzione in esame la creditrice pretende il
pagamento del suo salario per i mesi da giugno a ottobre 1995.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso, ex marito della procedente,
ha dichiarato che quest'ultima è stata effettivamente alle sue dipendenze per
il periodo indicato, allorquando erano ancora sposati e che ha ricevuto il
relativo salario. Infatti al momento della liquidazione del regime dei beni le
parti si sono dichiarate reciprocamente tacitate per ogni loro pretesa. Il
precettato ha poi rilevato che la procedente per anni non ha mai sollecitato il
pagamento di arretrati salariali. Ha invece chiesto il certificato di salario
per produrlo all'Ufficio tassazione a dimostrazione di quali erano le sue
entrate. Se non avesse percepito il salario, avrebbe formulato delle riserve anche
nei confronti del fisco.
D. Con
sentenza 23 agosto 1999 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha accolto
l'istanza argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sulla lettera
doc. A, che ha fatto sorgere tra le parti un rapporto di lavoro, e non sul
certificato di salario doc. C. Il primo Giudice ha poi rilevato che non risulta
controverso che la procedente ha prestato la propria attività lavorativa dal 1.
giugno al 31 ottobre 1995, l'escusso avendo infatti confermato che la
creditrice è stata alle sue dipendenze. Dalle tavole processuali non risulta
che il debitore abbia soluto il suo debito salariale. L'allestimento del
certificato di salario non controfirmato dalla procedente non costituisce una
conferma dell'avvenuto pagamento degli importi in esso riportati. Lo stesso
vale per la distinta dei salari 1995 allestita il 24 gennaio 1996 da __________
per la Cassa cantonale di compensazione AVS. In prima sede è poi stato rilevato
che la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio concerneva
unicamente la liquidazione del regime dei beni e non la pretesa salariale dipendente
da un rapporto di lavoro tra i coniugi. Il primo giudice ha pertanto rigettato
in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso. La domanda di
assistenza giudiziaria della procedente è stata respinta per carenza di motivazione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.
F. Delle
allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di
principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del
caso di specie.
b) Il contratto
di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta,
comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed
è incontestato che vi è stata la prestazione lavorativa da parte del lavoratore
o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 126 ad art. 82 LEF).
c) Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, la procedente fonda la sua pretesa sullo
scritto 28 aprile 1995 (doc. A) firmato dall'escusso, con cui quest'ultimo ha
confermato alla procedente la sua assunzione a partire dal 1. giugno 1995 ad un
salario di fr. 3'000.-- al mese.
Questo documento,
dal quale è sorto tra le parti un rapporto di lavoro individuale ai sensi
dell'art. 319 e ss. CO, costituisce in via di principio valido riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF, atteso che l'escusso non ha negato la prestazione
lavorativa da parte della creditrice (cfr. verbale di contraddittorio p. 2 e
appello p. 3 e ss.).
- a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Quale regime
ordinario tra coniugi vige quello della partecipazione agli acquisti. Secondo l'art.
196 CC questo regime comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge. Ex
art. 197 cpv. 2 n. 1 CC gli acquisti di un coniuge comprendono tra l'altro il
guadagno del suo lavoro. Per l'art. 215 CC in caso di divorzio a ciascun
coniuge spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro.
L'appellante
pretende che con la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio siano
state saldate anche le pretese salariali della procedente. Dalla clausola 5.4.
della predetta convenzione 20/26 febbraio 1996 (doc. 1) emerge che le parti
hanno dichiarato di nulla più vantare l'uno nei riguardi dell'altra a
dipendenza dello scioglimento del regime matrimoniale. Considerato che secondo
l'art. 215 CC in caso di divorzio a ciascun coniuge spetta la metà dell'aumento
conseguito dall'altro, l'escusso avrebbe avuto diritto, se del caso, a metà del
salario percepito dalla procedente. Per cui appare verosimile che con la
predetta convenzione l'escusso abbia avuto tutto l'interesse a volere regolare,
nel caso non lo fossero già state, anche le pretese salariali della moglie.
D'altronde
costituisce indizio dell'avvenuto pagamento il certificato di salario doc. C
allestito il 24 marzo 1997 dall'escusso, questo documento costituendo un
allegato ufficiale destinato alla procedente da inoltrare con la sua dichiarazione
d'imposta al competente ufficio di tassazione. Un altro indizio è costituito
dalla distinta dei salari 1995 allestita il 24 gennaio 1996 (doc. 3) dal
debitore, pure documento ufficiale da inviare alla Cassa cantonale di compensazione
AVS.
Avendo l'escusso
fornito sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile il pagamento
del salario posto in esecuzione, l'istanza di rigetto dell'opposizione andava
respinta.
- La
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellata va
respinta non essendone adempiuti i requisiti richiesti. La creditrice è ben
lungi dall'essere indigente, considerato che essa dispone nel periodo entrante
in linea di conto di un'indennità di disoccupazione di fr. 3'200.-- al mese
oltre agli assegni per i figli e agli alimenti per il figlio __________di fr.
466.65 e che il marito percepisce un salario lordo di fr. 3'650.-- al mese. Dal
certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge
peraltro che il Municipio di __________ ha pure ritenuto che la richiesta di
assistenza giudiziaria non sia da accogliere, l'introito della richiedente e
del marito permettendo di far fronte alle spese di patrocinio.
Né
va dimenticato che in procedura sommaria di rigetto le spese e gli oneri di patrocinio
sono di regola di portata ridotta.
- L'appello
3 settembre 1999 __________ va accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia: I. L'appello 3 settembre 1999 __________ o, è accolto. Di conseguenza
la sentenza 23 agosto 1999 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è
così riformata:
"1. L'istanza
22 giugno 1999 __________, è respinta.
-
La
domanda 24 giugno 1999 di assistenza giudiziaria __________, è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 320.-- è a carico di __________, la quale rifonderà a
__________ fr. 500.-- a titolo di indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________ la quale rifonderà a __________
fr. 500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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