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Numero d'incarto:
14.1999.121
Data decisione, Autorità:
11.07.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00121
Lugano
11 luglio
2000/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 ottobre 1999 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 27/28 settembre 1999 dell'UE di __________;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di __________
con sentenza 9 novembre 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 22 novembre 1999
ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 10 dicembre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n.
__________del 27/28 settembre 1999 dell'UE di __________ la __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 21'982.-- oltre interessi al 5% dal 23
settembre 1999, indicando quale titolo di rigetto: "Forderung
gemäss Abrechnung vom 1.3.99, infolge Diebstahls des in unserem Eigentum
stehenden Leasingsfahrzeuges und nachdem die Versicherung nur einen Teil des
uns entstandenen Schadens bezahlt hat".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing
sottoscritto dall'escusso il 2 ottobre 1997 (doc. _), con cui il prezzo del
veicolo è stato fissato in fr. 76'610.--, la durata del contratto in 60 mesi e
la rata mensile complessiva in fr. 1'901.--. La creditrice ha poi prodotto un
estratto conto (doc. _), un piano di pagamento (doc. _), un conteggio definitivo
(doc. _), allestito in seguito al furto della vettura, dal quale risulta un
debito residuo di fr. 21'982.--, così come una cambiale emessa dalla __________
il 2 ottobre 1997 al suo ordine, accettato dall'escusso (trattario), per
l'importo di fr. 21'982.-- (doc. _).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha osservato che presso la
__________ della Pretura del Distretto di __________ è già pendente una causa
di merito. Inoltre tra le medesime parti era già stata inoltrata una identica
procedura di rigetto, che la precedente aveva poi ritirato in seguito alle
eccezioni fatte valere dall'escusso. Il PE in esame indica un conteggio 1.
marzo 1999 (doc. ), che non può rappresentare un riconoscimento di debito,
essendo stato allestito solo dalla parte procedente. Inoltre altri documenti,
quali la cambiale, non sono stati indicati sul PE, per cui non vi è identità
con i documenti agli atti. L'escusso ha poi eccepito la falsità della firma sul
titolo cambiario sotto il nome "_________", in quanto non da lui
apposta.
D. Con sentenza 9 novembre 1999 la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di __________ ha accolto l'istanza ritenendo la
documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In
prima sede è stato rilevato che oggetto della causa di cui all'inc. IU
__________ della Pretura del Distretto di __________ sono le rate leasing impagate
per il periodo dal 1. aprile al 31 luglio 1998 per complessivi fr. 7'604.--
oltre interessi, che nulla hanno in comune con la vertenza in esame. Inoltre
l'avvio in precedenza di un'analoga procedura a quella in esame non inficia la
validità del nuovo PE, atteso che un'ulteriore esecuzione per un credito per il
quale un 'esecuzione è già stata promossa, è inammissibile unicamente qualora
il creditore abbia già chiesto o sia in grado di chiedere il proseguimento
della precedente procedura.
La prima giudice
ha poi ritenuto che sia la cambiale doc. _ che il contratto leasing doc. _
valgono comunque quali titoli di credito, anche se non indicati sul PE, atteso
che sia chiaramente deducibile, come nel caso di specie, che si riferiscono al
credito posto in esecuzione.
In sede pretorile
è poi stata respinta l'eccezione di falso, l'escusso non avendola resa
sufficientemente verosimile sulla scorta di riscontri oggettivi.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso ribadendo la mancanza di identità del titolo indicato sul PE con
quello prodotto agli atti. L’appellante ha poi di nuovo sollevato l'eccezione
di falsità della firma apposta sul titolo cambiario doc. _. Infine ha osservato
che dall'incarto pendente presso la sezione _ della Pretura del Distretto di
__________ non emerge solo che la causa concerne delle rate scadute, ma che
l'auto in questione è stata rubata e che la procedente, a beneficio della
cessione dei relativi diritti, non ha ancora proceduto ad incassare l'indennizzo,
se non in parte.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto:
- a) Il rigetto dell'opposizione può in principio essere accordato anche
se per il medesimo credito sia pendente un processo di merito oppure se tale
credito sia stato oggetto di una precedente esecuzione, e anche nel caso in cui
questa esecuzione sia ancora pendente. In quest’ultima ipotesi se la precedente
procedura ha raggiunto lo stadio in cui il creditore ha chiesto o è in grado di
chiedere il proseguimento dell’esecuzione il debitore può opporsi ad una
seconda esecuzione sollevando l’eccezione di cosa giudicata (Cocchi/Trezzini, CPC – TI, ad art. 20
LALEF N. 33).
b) Di
conseguenza la procedura in esame di rigetto dell'opposizione può essere
proseguita, a prescindere dalla causa in procedura ordinaria (doc. _) pendente
presso la Sezione _ della Pretura del Distretto di __________.
- a) È principio
giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che il rigetto o il non rigetto
dell'opposizione esplica effetti unicamente per l'esecuzione in corso. Ne consegue
che, se la prima esecuzione è stata bloccata dall'opposizione oppure se l'istanza
di rigetto è stata respinta e l'opposizione confermata o ancora se l'esecuzione
è divenuta caduca a seguito di rinuncia, non vi è alcun motivo per impedire al
creditore di promuovere una nuova esecuzione per lo stesso credito (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep 1989 p. 344).
b) Dal verbale di contraddittorio 10 giugno 1999 (inc. n.
EF.__________, doc. _) risulta che in una precedente procedura di rigetto
dell'opposizione la __________ ha dichiarato di ritirare l'istanza presentata
il 16 marzo 1999 e d'impegnarsi a far cancellare il relativo PE, per cui non vi
era nessun motivo per impedire alla creditrice di inoltrare la procedura che ci
occupa.
- a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il
credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Se l'atto prodotto in appoggio della domanda di rigetto dell'opposizione
non fosse quello menzionato nel precetto esecutivo, questo fatto non basta da
solo per far mantenere l'opposizione (Rep 1969 p. 312).
Quando non vi può
essere dubbio sul credito oggetto dell'esecuzione, è irrilevante un'inesattezza
nell'indicazione del precetto esecutivo, rispetto al titolo di credito prodotto
(Rep 1968 p. 322).
d) In casu
l'indicazione che appare sul PE menziona, oltre al conteggio 1. marzo 1999,
anche un veicolo concesso in leasing ed il pagamento parziale effettuato
dall'assicurazione in seguito a furto, per cui l'escusso sulla base di queste
indicazioni non poteva avere alcun dubbio in merito alla pretesa posta in
esecuzione di cui al contratto di leasing (doc. _) e alla cambiale (doc. _)
prodotti con l'istanza di rigetto dell'opposizione risp. all'udienza di
contraddittorio.
e)
Una cambiale vale in linea di principio
quale riconoscimento di debito del trattario. Il debitore può rendere
verosimile che la cambiale è stata falsificata; la semplice affermazione di
falso non è sufficiente (Daniel
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco,
N. 152-153 ad art. 82 LEF).
f) Il contratto
di leasing costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito
per le rate esigibili (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74 p. 190).
- a) Per l’art. 82
cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno
che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare
la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso
convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella
sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3;
CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel
Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica,
ossia non falsa. Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe
all’escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346 n.
1; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 4 n. 1). Ciò può essere fatto producendo firme, possibilmente
coeve, che consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano
una struttura sostanzialmente diversa il grato di verosimiglianza
dell’eccezione di falsità richiesto ex art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto.
Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi
fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.
c) La firma che
appare sulla cambiale doc. _ può essere confrontata con le firme apposte
dall’escusso sul PE in oggetto e sul contratto di leasing (doc. _ p. 7, 9 e
10). Da un esame dei predetti documenti si rileva che la firma che compare a p.
10 del contratto di leasing presenta una struttura simile a quella apposta
sulla cambiale. Invece le firme che si riscontrano sul PE e a p. 7 e 9 del
contratto di leasing presentano delle difformità (estensione iniziale della
firma, tratto in parte più marcato). Queste difformità vanno però qualificate
come medie e quindi insufficienti a rendere verosimile la falsificazione. La
probabile compilazione da parte della procedente della cambiale, di per sé, non
può essere considerata un valido indizio della falsità della firma. D’altra
parte non vi sono altri elementi fattuali atti a rovesciare la presunzione di
autenticità.
Va comunque
rilevato che la determinazione della falsità o meno della firma dell’escusso
sulla cambiale doc. _ necessita di un istruttoria più approfondita di quella
prevista nella procedura di rigetto. Solo un’azione di merito potrà chiarire
definitivamente la questione. A prescindere dall’esame della validità del
contratto di leasing quale riconoscimento di debito, la cambiale doc. _
rappresenta un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
LEF.
La sentenza
pretorile va quindi confermata.
- L’appello 22 novembre 1999 di __________ va pertanto respinto.
Tassa di giustizia
e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF
pronuncia:
-
L’appello 22
novembre 1999 di __________ è respinto.
-
La tassa di giustizia di Fr. 315.--, già anticipata dall’appellante,
è posta a carico di __________ i, che rifonderà a __________ Fr. 450.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione: - avv. __________;
avv. __________;
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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