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Numero d'incarto:
14.1999.128
Data decisione, Autorità:
27.12.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00128
Lugano
27 dicembre
1999
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 28 settembre 1999 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 25 novembre 1999 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della
__________, __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 6 dicembre 1999 dalla __________ che ne
postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 10/13 dicembre 1999 che ha
accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 28 settembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 7'841.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 3 novembre 1999 nessuno è
comparso.
C. L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento,
producendo uno scritto 6 dicembre 1999, in cui la __________ dichiara che in
merito alla procedura esecutiva in oggetto ha concesso una dilazione di
pagamento alla __________, come quest'ultima le ha richiesto con lettera
pervenutale il 29 ottobre 1999 (doc. B).
D. Con scritto 20 dicembre 1999, inviato alla Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, la __________ ha ritirato la domanda di fallimento
Considerato
In diritto
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha
concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere
ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente
della concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione:
il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello
6 dicembre 1999 della __________ succursale di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento
25 novembre 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
inc. FA.__________ nei confronti della __________, succursale di __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________
-
Le
spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________ "
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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