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Numero d'incarto:
14.1999.51
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00051
Lugano
18 aprile
2000
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 25 gennaio 1999 da
ambedue patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 9/10 giugno 1998 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano
con sentenza 26 aprile 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria limitatamente all'importo di fr. 18'697.50 oltre interessi al 5%
dal 3.3.1998.
- La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 380.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 7 maggio 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di
spese e ripetibili;
con
osservazioni 27 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate
spese
e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 9/10 giugno 1998 dell'UE di Lugano gli ing. __________ e
__________ hanno escusso __________, quale condebitrice solidale, per l'incasso
di fr. 20'197.50 oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1998, indicando quale
titolo di credito: "Sollecito di pagamento, ns./Fattura del __________ di
fr. sv. 20'197.50 del 30.3.1998." Interposta tempestiva opposizione
dall'escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. I
procedenti fondano la loro pretesa su un contratto 19 gennaio 1996 per le
prestazioni degli ingegneri civili in relazione all'edificazione di due case al
mappale n. __________ di __________ (doc. A), in cui l'onorario globale è stato
fissato in fr. 40'000.--, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. Il 16 maggio
1996 le parti hanno poi concordato prestazioni supplementari inerenti la
stesura dell'offerta per pareti ancorate o chiodate per fr. 1'500.-- (doc. B).
I procedenti hanno affermato di avere fornito le loro prestazioni, versando
agli atti numerosi documenti a comprova dell'esecuzione del mandato (doc. C). Il
3 febbraio 1998 gli escutenti hanno emesso la loro fattura che presenta un
saldo di fr. 20'197.50, tenuto conto dell'importo globale di fr. 40'000.--,
della pretesa supplementare di fr. 1'500.--, dell'IVA di fr. 2'697.50 e degli
acconti versati di fr. 23'500.-- (doc. D).
I
creditori hanno inoltre prodotto la dichiarazione del dr. med. __________
rilasciata dopo il sopralluogo effettuato per l'ottenimento dell'abitabilità
della casa (doc. H), il programma delle opere da capomastro (doc. J), i
contratti d'appalto relativi alle diverse opere da eseguire (doc. L), così come
i verbali di cantiere (doc. M).
C. All'udienza
di contraddittorio i procedenti hanno ridotto la loro pretesa di fr. 1'500.-- a
fr. 18'697.50 oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1998.
L'escusso
ha dapprima contestato l'importo posto in esecuzione rilevando che l'IVA pro
quota conteggiata a carico dei committenti non è oggetto del contratto scritto,
né di alcun riconoscimento di debito. Pure scorretto è il calcolo degli
interessi. Il debitore ha poi sostenuto che l'edificio realizzato è diverso da
quello previsto nel contratto 19 gennaio 1996, ciò sarebbe deducibile dallo
scritto 12 marzo 1998 dei procedenti stessi (doc. 1). Dalla corrispondenza
scambiata dalle parti (doc. 2-8) si evince inoltre, secondo __________, che gli
ingegneri hanno rifiutato ogni prestazione al momento delle liquidazioni e che
la liquidazione del capomastro è stata preavvisata con il concorso degli
ingegneri, malgrado la diffida dei committenti e l'enorme sorpasso (doc. 5
punto 1, doc. 8 p. 2). Inoltre l'edificazione è stata fatta in modo diverso,
secondo una variante rivelatasi disastrosa, sia per i costi che per il
risultato delle opere (doc. 5 punto 2, doc. 8 p. 2). Nel modulo di offerta per
il capomastro, per le opere di competenza degli ingegneri, sono emersi
grossolani errori (doc. 5 punto 2, doc. 8 p.1). Le opere sono state eseguite
con gravi ritardi, con difetti e sono state consegnate senza collaudo (doc. 5
punto 4, doc. 8 p. 2). Inoltre parti importanti delle opere non sono state
eseguite e neppure progettate del tutto, quali i muri di sostegno esterni e la
piscina (doc. 8 p. 2 in fine). Per le gravi inadempienze degli ingegneri ogni
accordo di liquidazione con il capomastro è fallito (doc. 5 p. 2). L'escusso ha
poi prodotto una perizia tecnica eseguita su suo incarico (doc. 10). Per quel
che riguarda la dichiarazione di abitabilità della doppia casa d'abitazione, il
debitore ha rilevato che il medico delegato ha riscontrato situazioni
addirittura di pericolo nelle sistemazioni esterne (doc. 11) e che il Municipio
ha rilasciato una abitabilità limitata agli spazi interni e condizionata (doc.
12).
D. Con
sentenza 26 aprile 1999 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta dai
procedenti valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. Per quel che
riguarda l'eccezione di inadempimento contrattuale risp. di non perfetto
adempimento delle prestazioni eseguite dai procedenti, sollevata dalla parte
escussa, in prima sede è stato ritenuto che la documentazione agli atti non è
sufficiente a rendere verosimili le asserite manchevolezze, soprattutto vista
la concessione della licenza edilizia. Inoltre le contestazioni dell'operato
dei due creditori sono tutte successive all'emissione della nota d'onorario
doc. D del 3 febbraio 1998, la prima contestazione recando la data 6 maggio
1998 (doc. 2). La prima Giudice ha poi osservato che la perizia di cui al doc.
10 non è stata eseguita in contraddittorio e pertanto non è atta a comprovare
presunte carenze nell'operato dei procedenti. D'altro canto la risposta di
causa nell'ambito della procedura arbitrale riguarda altre parti in causa e di
conseguenza le contestazioni ivi espresse non possono essere opposte agli
escutenti. In prima sede è poi stato rilevato che nulla permette di giungere
alla conclusione, secondo la quale le varianti indicate nella lettera 12 marzo
1998 (doc. C/1) non sono state accettate dai mandanti. I verbali di cantiere
dimostrano infatti che tutte le modifiche apportate ai piani sono state
discusse e approvate, così come le varie esecuzioni (doc. M, per es. verbale n.
10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 40, verbale riunione 15
luglio 1997). Per quel che concerne l'imposta sul valore aggiunto, in sede
pretorile è stato ritenuto che nel contratto doc. A al punto 3.1. è chiaramente
specificato che la stessa non era compresa nell'onorario globale dei procedenti
e quindi da corrispondere a titolo supplementare. Per la decorrenza degli
interessi di mora è poi stato considerato il giorno previsto per l'adempimento,
ossia il 3 marzo 1998 (doc. D in calce), senza che sia stata necessaria
un'ulteriore specifica interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO).
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la parte escussa
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni degli appellati si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto
- L'intersecazione, quale istituto di diritto processuale cantonale, è
incompatibile con il principio di celerità che informa il diritto esecutivo in
procedura sommaria.
L'istanza
di intersecazione è pertanto irricevibile.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti)
b) Nel
caso di specie i procedenti fondano la loro pretesa su un contratto per le
prestazioni degli ingegneri civili sottoscritto dalle parti il 19 gennaio 1996
(doc. A). Secondo questo documento l'onorario globale degli ingegneri ammonta
a fr. 40'000.--, cui è da aggiungere l'imposta sul valore aggiunto. Il predetto
contratto costituisce pertanto in linea di principio valido riconoscimento di
debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 40'000.-- dedotti gli acconti di fr.
23'500.--, ossia fr. 16.500.--, ritenuto che i procedenti hanno rinunciato a
chiedere il rigetto per fr. 1'500.-- per prestazioni supplementari. Va inoltre
aggiunta, in conformità dei patti 3.1 e 5 del contratto doc. A, l'IVA al 6.5%
calcolata su fr. 40'000.-- (e non come erroneamente indicato in sentenza su fr.
41'500.--) per un importo di fr. 2'600.--. Complessivamente sarebbero quindi
dovuti fr. 19'100.--, in luogo di fr. 18'697.50, il primo giudice non avendo
rilevato l'errore di calcolo a favore dell'escusso di fr. 500.-- al doc. D. La
precisazione contabile resta senza effetti in questa sede sommaria per il
divieto della reformatio in peius.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la
prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre
1986, in: Rep 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato
adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve
essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 p. 112-113; Cometta, op.
cit. in Rep 1989 p. 348; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco n. 105 ad art. 82 LEF).
c) La
parte escussa ha eccepito inadempimento contrattuale da parte degli escutenti.
A sostegno della sua tesi ha dapprima prodotto una lettera 12 marzo 1998 (doc.
- dei procedenti stessi inviata al loro rappresentante legale, da cui emerge
che effettivamente si è giunti alla possibilità di eseguire i lavori secondo
due varianti e che la variante scelta è stata definita dopo che è stato sentito
il parere dei committenti. Con la lettera 6 maggio 1998 (doc. 2), inviata dal
patrocinatore della parte escussa ai procedenti, viene chiesta la
documentazione necessaria per verificare le opere di capomastro,
documentazione già richiesta anche agli architetti. Il 28 maggio 1998 (doc. 3)
sempre il rappresentante legale dei committenti __________ rimprovera agli
escutenti gravi errori di valutazione nell'esecuzione del loro incarico, mentre
il 9 ottobre 1998 (doc. 4), inviando ai procedenti copia di uno scritto
indirizzato agli architetti (doc. 5), afferma che la parte escussa ha subito
un grave pregiudizio per l'accettazione di una delle varianti proposte. Con lo
scritto 8 gennaio 1999 (doc. 8) sempre del patrocinatore della parte escussa al
rappresentante legale dei procedenti viene rilevato che i committenti hanno
avuto gravi problemi per il mancato corretto adempimento dell'incarico da parte
di ingegneri e architetti e che tra l'altro gli ingegneri non hanno svolto
tutte le prestazioni previste, per esempio non è stata realizzata la prevista
piscina.
Orbene
questi scritti non possono essere considerati riscontri oggettivi atti a
rendere verosimile l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte escussa.
Si tratta infatti di scritti di parte concernenti non solo l'operato dei
procedenti, ma anche quello degli architetti (cfr. doc. 5) e di altri
partecipanti ai lavori. A questo proposito va rilevato che anche i creditori
dal canto loro hanno prodotto numerosi verbali di cantiere concernenti tra
l'altro le modifiche apportate (doc. M). Nell'ambito di questa procedura di
rigetto provvisorio dell'opposizione non è tuttavia possibile, vista la mole
della documentazione prodotta dalle parti e l'esiguità dei mezzi di prova
ammessi, evincere, se la parte escussa ha accettato la variante poi eseguita e
se di conseguenza gli ingegneri hanno adempiuto il loro mandato.
I
committenti __________ hanno anche versato agli atti la loro risposta 4 gennaio
1999 (doc. 9) inoltrata nell'ambito della procedura arbitrale promossa
__________. In merito a questo documento va da un canto osservato che si tratta
della risposta inoltrata nell'ambito di una procedura concernente altre parti.
Dall'altro canto va rilevato che le allegazioni ivi presentate dai committenti
costituiscono solo affermazioni di parte e non rappresentano pertanto validi
riscontri oggettivi atti a rendere verosimile l'eccezione d'inadempimento
contrattuale sollevata. In questo contesto va poi osservato che il lodo
arbitrale 18 gennaio 2000, inoltrato dalla parte escussa in sede di appello, va
estromesso dall'incarto ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, secondo il quale è
esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Anche
dalla perizia 26 febbraio 1999 (doc. 10), prodotta dalla parte debitrice, non
emergono i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile
inadempimento da parte degli escutenti. Questa perizia è stata infatti eseguita
su incarico dei committenti __________, mentre solo una perizia indipendente,
eseguita per esempio su mandato di ambedue le parti, potrebbe rendere, se del
caso, verosimile l'eccezione invocata.
Per
quel che concerne lo scritto 26 gennaio 1998 del dr. med. __________ (doc. 11)
in merito all'abitabilità delle case in oggetto risp. ai punti ivi elencati per
l'ottenimento dell'abitabilità definitiva, va rilevato che non è possibile
nell'ambito di questa procedura stabilire se i lavori ancora da eseguire sono
da far risalire al carente adempimento del mandato da parte dei procedenti
oppure di altri partecipanti ai lavori.
La
parte escussa è pertanto rinviata alla procedura ordinaria di disconoscimento
del debito ex art. 83 LEF.
Di
conseguenza il doc. A costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF per l'importo riconosciuto dal primo giudice (cfr. cons. 2. b), atteso che
la fattura 3 febbraio 1998 (doc. D) doveva essere saldata entro 30 giorni dalla
sua emissione, per cui ex art. 102 cpv. 2 CO un'interpellazione non era
necessaria.
- L'appello
7 maggio 1999 di __________ va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia
-
L'appello
7 maggio 1999 di __________, è respinto.
-
L'istanza
di intersecazione è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico. __________ rifonderà a __________ e a __________ fr. 350.--
d'indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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