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Numero d'incarto:
14.1999.78
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00078
Lugano
27 settembre 1999
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 21 aprile 1999 da
rappr.
dalla __________
contro
patr.
dall'avv__________
sulla
cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 5
agosto 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________ succursale di Lugano, a far tempo da giovedì,
__________ alle ore 14.00.
2./3./4./ omissis”.
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 10 agosto 1999
ne postula l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1999 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 21 aprile 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
(in seguito__________) per fr. 808.-- oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 26 maggio 1999 nessuno è comparso.
C. Nel
frattempo dal 23 luglio 1999 la sede ticinese della debitrice è stata
trasferita da __________ a __________ (doc. A).
D. La
__________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando da un canto di
avere versato il 9 agosto 1999 l’importo dovuto all’Ufficio esecuzione di
Lugano (doc. B) e dall’altro canto sostenendo di essere solvibile (doc. da C a
M).
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex
art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF).
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides
des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In
prima sede il fallimento della __________ è stato decretato per il mancato
pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 808.-- oltre
accessori. Dalla ricevuta 9 settembre 1999 dell’UE di Lugano (doc. B) emerge
che la debitrice ha saldato il suo debito pagando l’importo di fr. 1’090.25.
L’appellante
ha poi dichiarato che contemporaneamente ha pure estinto tutti gli altri debiti
a suo carico per i quali erano pendenti dei precetti esecutivi ed ha prodotto
le relative ricevute rilasciate dall’UE di Lugano e il relativo estratto delle
esecuzioni 29 luglio 1999, da cui risulta che tutte le esecuzioni pendenti nei
confronti dell’escussa sono state saldate e che nei suoi confronti non vi sono
attestati di carenza di beni (doc. da C a L). L’appellante ha infine inoltrato
una dichiarazione 9 agosto 1999 della __________ di __________ (doc. H), in cui
quest’ultima, nella sua qualitâ di consulente contabile e fiscale, conferma che
la __________ si trova in una situazione finanziaria che permette la normale
continuazione dell’attività economica. La __________ ha poi dichiarato che in
seguito all’avvenuto pagamento all’Ufficio esecuzione di tutti gli scoperti, la
società non ha altri debiti scaduti verso terzi.
Sulla
base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che
l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi
creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una
situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Non risultando
pertanto adempiuto il presupposto dell’insolvibilità, il fallimento della
__________ va annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
10 agosto 1999 __________ succursale di __________. è accolto.
-
La
dichiarazione di fallimento 5 agosto 1999 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00302, nei confronti della
__________ succursale di __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________
-
Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di
rito, sono poste a carico della __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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