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Numero d'incarto:
14.1999.98
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00098
Lugano
22 ottobre 1999
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 23 agosto 1999 presentata da
(rappr. dalla
__________)
contro
sulla
cui istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con decisione 13
settembre 1999 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________ a far tempo dal giorno __________ alle
ore 15.00.
2,/3,/4. omissis”
Sentenza
dedotta in appello con atto 13 ottobre 1999 da __________, che ne postula l’annullamento;
richiamato
l'art. 313 bis CPC e visto l'esito si prescinde dalla notifica alla controparte
per le osservazioni;
rilevato
che all’appello non è stato concesso l’effetto sospensivo parziale, in mancanza
di petitum in tal senso;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 23 agosto 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________
per fr. 29’683.45 oltre interessi e spese.
B. All’udienza
di contraddittorio del 9 settembre 1999 nessuno è comparso.
C. __________
ha postulato l’annullamento del fallimento sostenendo di aver sofferto e di
soffrire ancora di un esaurimento nervoso che gli impedisce di ragionare lucidamente
in merito alla procedura di fallimento in oggetto. L’appellante ha sostenuto di
avere la possibilità di saldare il debito nei confronti della __________ la
quale si è dichiarata d’accordo di ritirare l’istanza di fallimento, una volta
ricevuto l’importo dovutole.
Considerato
in
diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione
del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria
superiore entro dieci giorni dalla notificazione
b) La
decisione di fallimento 13 settembre 1999 è stata intimata alle parti lo stesso
giorno. L’appello in esame è stato inviato da __________ alla scrivente Camera
il 13 ottobre 1999 e pertanto abbondantemente dopo il termine di 10 giorni
previsto dall’art.174 cpv. 1 LEF. L’appellante, riconoscendo esplicitamente la
tardività del proprio gravame, giustifica il ritardo in quanto impossibilitato
per motivi di salute ad inoltrarlo in tempo utile. Il termine per presentare
appello è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge. I casi di
oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati
mediante l’istituto della restituzione dei termini ex art. 33 cpv. 4 LEF,
secondo il quale chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un
ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o
giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il
medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta
motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Nel caso che ci
occupa si può tuttavia prescindere dal verificare se l’impossibilità di
presentare appello entro il termine di 10 giorni sia stata dovuta ad un
ostacolo non imputabile all’appellante, che tra l’altro non ha prodotto alcun
certificato medico e che avrebbe potuto farsi rappresentare. L'appellante ha
comunque omesso di compiere l'atto richiesto conformemente all'art. 33 cpv. 4
LEF e pertanto il gravame risulta irricevibile.
c) In
via abbondanziale si osserva che il fallimento può essere annullato unicamente
se risultano adempiuti i seguenti presupposti:
aa) Giusta
l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese,
è stato estinto. Per l’art. 174 cpv. 1 LEF le parti possono avvalersi di fatti
nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima
istanza (pseudonova ossia “unechte Nova”).
bb) Ex
art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto
-
l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore, o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con
l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della
solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto
sospensivo (Roger Giroud; op.
cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen
Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des
Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U.
Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
cc) Nel
caso di specie non risulta adempiuto alcuno dei presupposti indicati ai
precedenti considerandi, per cui anche se fosse stato tempestivo, l’appello
sarebbe stato respinto.
-
L’appellante
è rinviato, se del caso, all’istituto della rievocazione del fallimento ex art.
195 LEF, proponibile al Pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei
termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del
fallimento nell’ipotesi in cui il debitore “ provi che tutti i debiti sono
stati estinti o produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui
ritirano le loro insinuazioni oppure quando sia intervenuto un concordato”
(art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rievocazione del fallimento, il qui appellante
sarà reintegrato nella libera disposizione del suo patrimonio.
-
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, la dichiarazione di fallimento
resta efficace a far tempo dal __________ alle ore 15.00 come al pronunciato
pretorile.
-
L’appello
13 ottobre 1999 di __________, è irricevibile.
Viste
le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia.
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
174 LEF
pronuncia: 1. L’appello
13 ottobre 1999 __________ è irricevibile.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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